IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti  gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre  1987,  n.  398,
concernenti  le  assicurazioni  sociali obbligatorie per i lavoratori
italiani operanti all'estero ed il sistema  di  determinazione  delle
relative  contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare
annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza
sociale  di  concerto  con il Ministro del tesoro, con riferimento, e
comunque in misura non inferiore, ai contratti  collettivi  nazionali
di categoria raggruppati per settori omogenei;
  Visto  l'art.  4  della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente
modalita' per la determinazione delle basi retributive  al  fine  del
computo  dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori
italiani rimpatriati;
  Visto il decreto ministeriale 13  gennaio  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  23  del  29  gennaio  1993,  relativo  alla
determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal  periodo
di  paga in corso al 1 gennaio 1993 e fino a tutto il periodo di paga
in corso al 31 dicembre 1993;
  Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore  per
le   diverse   categorie,  raggruppati  per  settori  di  riscontrata
omogeneita';
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere,  per  l'anno  1994,  alla
determinazione delle retribuzioni convenzionali in questione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 1994 e fino
a tutto il  periodo  di  paga  in  corso  al  31  dicembre  1994,  le
retribuzioni  convenzionali  da  prendere  a  base per il calcolo dei
contributi dovuti per le  assicurazioni  obbligatorie  a  favore  dei
lavoratori  italiani operanti all'estero, ai sensi delle disposizioni
in epigrafe, sono stabilite  nelle  misure  risultanti,  per  ciascun
settore,  dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del
presente decreto.