IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 48, secondo comma, del decreto-legge 26 febbraio 1994,
n. 134, con il quale e' stato prorogato al 31 marzo 1994  il  termine
di  scadenza  per  la  gestione  fuori  bilancio  del  "Fondo  per la
protezione civile";
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le
modalita' di rendicontazione;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.  8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27 marzo 1987, n. 120,
concernente interventi  per  dissesti  idrogeologici  nel  territorio
nazionale;
  Visto  l'art.  6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  luglio  1991,  n.  195,
recante,  tra  l'altro,  il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del
citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20  maggio  1987,  pubblicate  rispettivamente  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno  1987  che,
tra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza 26 marzo  1992,  n.  2242/FPC,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette
ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con
onere a carico del fondo della protezione civile;
  Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del
30  ottobre  1990  e  n.  2086  del  4  febbraio   1991,   pubblicate
rispettivamente  nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985,
n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le  quali
vengono  disciplinati  i compensi da corrispondere ai progettisti, al
direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;
  Vista l'ordinanza n. 1823/FPC de 17 novembre 1989, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1989, con la quale e' stato
concesso  un  finanziamento  complessivo  di  L.  1.500.000.000  alla
regione Abruzzo per gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3 e L.
500.000.000  al  comune di Caramanico Terme per gli interventi di cui
all'art. 4 della sopracitata ordinanza;
  Vista la nota n. 682/SPC del 9 marzo 1994, della regione Abruzzo  -
Settore  affari della presidenza - Servizio per la protezione civile,
con la quale si informa che il finanziamento di cui all'art. 3  della
citata ordinanza e' stato impiegato per eseguire ulteriori indagini e
monitoraggio  della  zona  in  frana  sulla  base  delle  indicazioni
espresse nel verbale della riunione tenutasi in data  9  luglio  1991
della  commissione  tecnica  istituita  ai  sensi  dell'art.  6 della
predetta ordinanza n. 1823/FPC e che rimane la disponibilita' residua
di L. 88.248.884, del  finanziamento  complessivo  per  la  quale  si
richiede  l'autorizzazione all'utilizzo per il ripristino del sistema
di monitoraggio secondo quanto proposto dal Servizio del genio civile
di  Pescara, onde consentire il ripristino del collegamento, mediante
l'utilizzo della strada comunale Morracca, del comune di Sant'Eufemia
a Maiella e le frazioni del comune di Caramanico Terme;
  Considerato che detto monitoraggio viene ritenuto necessario  dalla
suddetta commissione per il controllo continuativo dell'evolversi del
dissesto;
  Considerato  che  il  Ministero dell'ambiente, come si evince dalla
sopracitata lettera  della  regione  Abruzzo,  ha  posto  il  diniego
sull'intervento  programmato  dalla  regione Abruzzo lungo l'asta del
torrente Orta di cui all'art. 3 della piu' volte citata ordinanza  n.
1823/FPC;
  Ritenute  valide le motivazioni rappresentate dalla regione Abruzzo
con la sopracitata nota n. 682/SPC del 9 marzo 1994, finalizzate alla
tutela della pubblica e privata incolumita';
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  L'art.  3  dell'ordinanza n. 1823/FPC del 17 novembre 1989 e' cosi'
modificato  "e'  concesso,  a  favore  delle  regione   Abruzzo,   un
finanziamento  di L. 500.000.000 per eseguire indagini e monitoraggio
nella zona in frana soggetta a  dissesto  nel  comune  di  Caramanico
Terme".