IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 48, secondo comma, del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, con il quale e' stato prorogato al 31 marzo 1994 il termine di scadenza per la gestione fuori bilancio del "Fondo per la protezione civile"; Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalita' di rendicontazione; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile; Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori; Vista l'ordinanza n. 1823/FPC de 17 novembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1989, con la quale e' stato concesso un finanziamento complessivo di L. 1.500.000.000 alla regione Abruzzo per gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3 e L. 500.000.000 al comune di Caramanico Terme per gli interventi di cui all'art. 4 della sopracitata ordinanza; Vista la nota n. 682/SPC del 9 marzo 1994, della regione Abruzzo - Settore affari della presidenza - Servizio per la protezione civile, con la quale si informa che il finanziamento di cui all'art. 3 della citata ordinanza e' stato impiegato per eseguire ulteriori indagini e monitoraggio della zona in frana sulla base delle indicazioni espresse nel verbale della riunione tenutasi in data 9 luglio 1991 della commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 6 della predetta ordinanza n. 1823/FPC e che rimane la disponibilita' residua di L. 88.248.884, del finanziamento complessivo per la quale si richiede l'autorizzazione all'utilizzo per il ripristino del sistema di monitoraggio secondo quanto proposto dal Servizio del genio civile di Pescara, onde consentire il ripristino del collegamento, mediante l'utilizzo della strada comunale Morracca, del comune di Sant'Eufemia a Maiella e le frazioni del comune di Caramanico Terme; Considerato che detto monitoraggio viene ritenuto necessario dalla suddetta commissione per il controllo continuativo dell'evolversi del dissesto; Considerato che il Ministero dell'ambiente, come si evince dalla sopracitata lettera della regione Abruzzo, ha posto il diniego sull'intervento programmato dalla regione Abruzzo lungo l'asta del torrente Orta di cui all'art. 3 della piu' volte citata ordinanza n. 1823/FPC; Ritenute valide le motivazioni rappresentate dalla regione Abruzzo con la sopracitata nota n. 682/SPC del 9 marzo 1994, finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. L'art. 3 dell'ordinanza n. 1823/FPC del 17 novembre 1989 e' cosi' modificato "e' concesso, a favore delle regione Abruzzo, un finanziamento di L. 500.000.000 per eseguire indagini e monitoraggio nella zona in frana soggetta a dissesto nel comune di Caramanico Terme".