Il Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 25 febbraio 1994, n. 38, ha formulato i criteri e i parametri di riferimento per le verifiche di congruita' economica degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici da eseguirsi ai sensi del comma 19 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che si riportano qui di seguito. Il criterio ritenuto piu' idoneo ad essere assunto nell'immediato dagli organi tecnici per le prescritte verifiche di congruita' per i contratti e le concessioni, ivi compresi i relativi atti aggiuntivi, per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione alla data di entrata in vigore della legge, e' quello di porre a confronto i prezzi di contratto piu' significativi ed economicamente piu' rilevanti nel contesto dell'opera da realizzare e che coinvolgano almeno il 70 per cento del totale dell'importo contrattuale, con quelli stabiliti, per le varie categorie di lavoro, nel prezzario ufficiale di riferimento, definito come appresso. Per le opere di competenza delle regioni, di enti regionali e di enti territoriali sub-regionali, i prezzi ufficiali di riferimento sono quelli delle regioni ove ricadono le opere. Per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali i prezzi di riferimento sono quelli indicati dai provveditorati alle opere pubbliche della regione ove ricadono le opere. A tal fine le regioni ed i provveditorati devono preliminarmente e tempestivamente verificare che i prezzari vigenti siano rispondenti agli attuali valori di mercato. Qualora dovesse valutarsi un divario tra i prezzi ufficiali e quelli effettivamente praticati ovvero si dovesse riscontrare l'assenza di voci significative o la presenza di voci improprie, le regioni ed i provveditorati, provvedono ai necessari adeguamenti ed aggiornamenti. Per quanto riguarda l'eventuale aggiornamento dei prezzi puo' procedersi sia in via analitica, sia in via sintetica, applicando in quest'ultimo caso ai valori degli attuali prezzari una riduzione forfettaria sulla base dei ribassi mediamente praticati nella regione relativamente ad un periodo di tempo ritenuto significativo. Le regioni ed i provvedimenti rendono noti con tempestivita' i rispettivi prezzari. Qualora la regione non disponga di un proprio prezzario ufficiale, si deve fare riferimento a quello del provveditorato della medesima regione. Qualora il provveditorato non disponga di un prezzario ufficiale deve provvedervi tempestivamente e renderlo noto. Per le voci non contemplate nel prezzario ufficiale l'organo tecnico incaricato della verifica di congruita' determina i prezzi di riferimento delle varie categorie di lavoro assumendo, nelle analisi dei prezzi di progetto opportunamente vagliate, i prezzi elementari unitari correnti dei materiali, della mano d'opera e dei noli vigenti al momento della verifica, come rilevabili dagli appositi listini pubblicati a cura delle camere di commercio. Le amministrazioni e gli enti pubblici, limitatamente alle opere o lavori specialistici di propria pertinenza, qualora tali opere e lavorazioni non siano contemplate nei prezzari ufficiali, in assenza di specifiche attendibili analisi, possono fare riferimento ai propri specifici prezzari, verificando che i relativi prezzi siano rispondenti agli attuali valori di mercato. Pertanto, nel caso di contratti ancora non approvati, ove il parametro costituito dal costo dell'opera (ovvero di una aliquota di esso non inferiore al 70% ) determinato, come sopra indicato, sulla base dei prezzi del prezzario ufficiale di riferimento o delle analisi aggiornate, risulti superiore all'importo determinato dall'applicazione dei prezzi di contratto, la verifica risultera' compiuta con esito positivo. In caso contrario si provvede alla revisione applicando a tutti i prezzi del contratto stesso un'unica aliquota riduttiva tale da ricondurre il costo globale del contratto nel limite sopra indicato, sempre che ci sia l'accordo della controparte (commi 19-21 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537).