IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, nonche' il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, di applicazione della predetta legge; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale; Vista la legge regionale 16 marzo 1982, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'applicazione nella regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la domanda ed il progetto presentati dal C.O.N.I. in data 8 e 12 febbraio 1994, intesi ad ottenere l'autorizzazione per l'installazione di strutture precarie da montare nello stadio del tennis al Foro Italico, sito in Roma, intervento da realizzarsi in area sottoposta a vincolo di cui alla legge n. 1497/1939 per effetto del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 31 gennaio 1989; Considerato che si e' svolta in data 15 febbraio 1994 la conferenza di servizi convocata con telex del 10 febbraio 1994, cui hanno partecipato le seguenti amministrazioni: C.O.N.I.; Direzione generale del turismo e sport; regione Lazio; Ministero delle finanze; comune di Roma; commissione provinciale di vigilanza della prefettura di Roma; Ministero per i beni culturali e ambientali; Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi; Considerato il mancato raggiungimento di una decisione in sede di conferenza dei servizi; Visto l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comma 2-bis, cosi' come integrato dall'art. 2, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Considerato che dall'esame istruttorio eseguito e' risultato che le opere previste in detto progetto, anche per l'interesse pubblico perseguito, possono ritenersi compatibili con il contesto paesistico e panoramico vincolato a condizione che le strutture di cui si chiede l'installazione siano rimosse, decorso il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei Campionati internazionali di tennis, non oltre venti giorni da tale termine per lo smontaggio e l'allontanamento dei materiali della struttura; Ritenuto che debbano essere salvaguardate e preservate dal danneggiamento le strutture esistenti, con l'impegno esplicito che eventuali danni debbano essere risarciti a cura e spese del soggetto che richiede l'autorizzazione, ed in particolare: che vengano adottate tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare i materiali esistenti, soprattutto nei punti di contatto con le strutture metalliche in modo da garantire la massima protezione della superficie di contatto, mediante l'uso di materiali protettivi; che vengano protette le zone destinate al transito ed al passaggio di persone, con opportuni accorgimenti e pavimentazioni provvisorie; che vengano salvaguardate le statue esistenti nella zona interessata dalle strutture provvisorie; che non vengano danneggiate le alberature, anche in fase di smontaggio e montaggio delle strutture provvisorie; che le strutture precarie siano realizzate nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti sia per la messa a terra, che per la protezione civile; che, al termine, vengano scrupolosamente ripristinati i luoghi ed i materiali interessati dalle strutture metalliche; Ritenuto, altresi', che dovranno essere rigorosamente osservate le sottoelencate prescrizioni, da estendersi anche a tutte le strutture a servizio della manifestazione (villaggio dell'ospitalita', sala stampa, ecc.): montaggio delle strutture provvisorie per un tempo strettamente necessario allo svolgimento dei Campionati, prevedendo inoltre non piu' di quaranta giorni per montaggio e venti giorni per lo smontaggio. Il mancato rispetto di tali tempi comportera' una penale giornaliera di lire 500.000 garantita da apposita polizza fidejussoria; il progetto esecutivo delle strutture dovra' evidenziare un opportuno materiale protettivo tra gli elementi metallici e la superficie di contatto degli stessi con le parti del monumento. Dovranno essere rappresentate distintamente nei grafici le parti costituenti il manufatto tutelato e le parti della struttura metallica; dovranno essere previste idonee misure di salvaguardia di tutte quelle parti del monumento che saranno soggette al transito dei previsti spettatori; tutte le parti metalliche dovranno prevedere la verniciatura con materiale antiruggine, nonche' la messa a terra secondo le vigenti norme; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 1993; Autorizza l'esecuzione delle opere previste nel progetto descritto nelle premesse ed alle condizioni in esse contenute. Roma, 21 febbraio 1994 Il Presidente: CIAMPI Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1994 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 52