IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Vista l'istanza con la quale il Centro regionale ricerca, consulenza tecnologica, verifica qualita' prodotti, processi e certificazioni dei sistemi qualita' - CERMET - Soc. cons. a r.l., con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), Via Aldo Moro, 22, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di attestazione di conformita' dei sistemi di qualita' delle aziende produttrici di dispositivi di protezione individuale. Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dall'art. 3, punti da 1) a 8), del decreto ministeriale 22 marzo 1993; Considerato che sulla base della dichiarazione presentata ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE; Decretano: Art. 1. 1. Il Centro regionale ricerca, consulenza tecnologica, verifica qualita' prodotti, processi e certificazione dei sistemi di qualita' - CERMET - Soc. cons. a r.l., e' autorizzato al rilascio di attestati di conformita', ai sensi dell'art. 11, lettera B), della direttiva n. 89/686, per i sistemi di garanzia della qualita' "CE" della produzione, inclusa la sorveglianza, delle aziende produttrici di dispositivi di protezione individuale. 2. Le attestazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita' trimestrale dovra' essere inviata, all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, copia delle certificazioni rilasciate.