IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 9 agosto 1986, n. 467, recante norme sul calendario scolastico; Considerato che, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della citata legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina con propria ordinanza il termine delle attivita' didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festivita' e degli esami; Considerato, altresi', che, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 1, l'anno scolastico puo' essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi; Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione; Ritenuta la necessita' di emanare l'ordinanza di cui al citato comma 5 dell'art. 1 per l'anno scolastico 1994-95; Ordina: Art. 1. Nella scuola elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, le lezioni hanno termine il 7 giugno 1995. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, nei licei artistici e negli istituti d'arte le attivita' didattiche, in esse comprese le attivita' educative della scuola materna, hanno termine il 30 giugno 1995, salvo che per le classi interessate agli esami di maturita', di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio.