IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la legge 9 agosto 1986, n. 467, recante norme sul  calendario
scolastico;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  comma 5 dell'art. 1 della citata
legge, il Ministro della pubblica istruzione,  sentito  il  Consiglio
nazionale  della pubblica istruzione, determina con propria ordinanza
il termine delle attivita' didattiche e delle  lezioni,  le  scadenze
per  le  valutazioni  periodiche  ed il calendario delle festivita' e
degli esami;
  Considerato, altresi', che, ai sensi del comma 4 dello stesso  art.
1, l'anno scolastico puo' essere suddiviso, ai fini della valutazione
degli  alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei
docenti da adottarsi per tutte le classi;
  Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
  Ritenuta la necessita' di emanare  l'ordinanza  di  cui  al  citato
comma 5 dell'art. 1 per l'anno scolastico 1994-95;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Nella  scuola  elementare,  media  e  negli  istituti  e  scuole di
istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, le lezioni hanno termine il 7 giugno 1995.
  Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti  e  scuole
di  istruzione  secondaria  superiore,  nei  licei  artistici e negli
istituti  d'arte  le  attivita'  didattiche,  in  esse  comprese   le
attivita'  educative della scuola materna, hanno termine il 30 giugno
1995, salvo che per le classi interessate agli esami di maturita', di
licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento  nelle  scuole
del grado preparatorio.