IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare l'art. 2, relativo ai compiti del C.I.P.E. e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visti i regolamenti (CE) numeri 2080/1993, 2081/1993, 2082/1993, 2083/1993, 2084/1993 e 2085/1993 del Consiglio delle U.E., approvati il 20 luglio 1993, che disciplinano l'attivita' dei Fondi comunitari a finalita' strutturale; Vista la propria deliberazione del 19 ottobre 1993 con la quale e' stato approvato il Piano globale di sviluppo delle regioni dell'obiettivo n. 1 contenente, tra l'altro, le procedure per l'attivazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali; Considerato che occorre finalizzare le sovvenzioni globali agli obiettivi dei piani di sviluppo regionale predisposti ai sensi degli obiettivi 1, 2 e 5b, come definiti dai regolamenti comunitari sopra richiamati; Delibera: 1. Entro un mese dall'approvazione di ciascun quadro comunitario di sostegno con riferimento agli obiettivi 1, 2 e 5b il Ministero del bilancio e della programmazione economica attiva le amministrazioni interessate per territorio e settore a formulare entro tre mesi proposte per specificare ulteriormente gli obiettivi, con riferimento a specifici assi prioritari di intervento, che si intende conseguire attraverso l'attuazione di sovvenzioni globali. Tali proposte potranno indicare le soglie dimensionali minime di ciascuna sovvenzione globale in termini di contributo comunitario, con riferimento ai diversi fondi strutturali e ai singoli assi prioritari di intervento. Entro i successivi due mesi dallo stesso termine il Ministero del bilancio e della programmazione economica di intesa con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministero del tesoro-R.G.S. emanera' apposite direttive che terranno conto delle compatibilita' finanziarie dei rispettivi quadri comunitari di sostegno, e fissera' i termini per la presentazione delle proposte da parte dei soggetti intermediari. In casi eccezionali, la procedura di cui sopra, puo' essere sostituita con una determinazione unitaria che stabilisca obiettivi, criteri, soglie dimensionali e termini temporali di presentazione delle proposte, determinazione che sara' assunta dal Ministero del bilancio di intesa con il Ministero del tesoro, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e le amministrazioni interessate per territorio o settore. 2. L'amministrazione di settore o di territorio interessata, di intesa con il Ministero del bilancio - e del Ministero del tesoro laddove sia previsto il concorso di risorse collegate al bilancio dello Stato - provvedera' all'esame delle proposte sulla base della rispondenza agli obiettivi indicati, all'adeguatezza dell'organismo intermediario, alla disponibilita' di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle comunitarie, agli apporti dei soggetti beneficiari e alla congruita' del costo dei servizi resi attraverso la sovvenzione. 3. Le sovvenzioni globali possono anche essere presentate da parte di piu' soggetti intermediari coordinati insieme. A tal fine il Ministero del bilancio, d'intesa con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, con il Ministero del tesoro e con le amministrazioni interessate per territorio o per settore, puo' richiedere di organizzare e coordinare le proposte da piu' soggetti intermediari a un organismo avente finalita' compatibili con la missione pubblica ad esso assegnata e competenza operativa nelle aree interessate agli obiettivi 1, 2 e 5b. Le proposte selezionate saranno trasmesse alla Commissione a cura del Ministero del bilancio e della programmazione economica, cui compete anche la trasmissione delle relative domande di pagamento. 4. Per l'attuazione delle sovvenzioni globali le amministrazioni interessate per territorio o settore e il Ministero del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministero del tesoro provvederanno a stipulare con gli organismi intermediari appositi "contratti di programma" o "accordi di programma" che disciplineranno, tra l'altro: i criteri per la individuazione dei beneficiari finali e per l'erogazione delle prestazioni finanziate con le risorse della sovvenzione globale; le regole per la verifica di congruita' del costo dei servizi resi nell'ambito della sovvenzione globale; le garanzie fornite all'amministrazione pubblica nazionale competente da parte dell'organismo intermediario; la facolta' del Ministro del bilancio e della programmazione economica di intesa con il Ministero del tesoro, sentite le amministrazioni interessate per territorio o per settore, di proporre alla Commissione la revoca totale o parziale delle risorse destinate alla sovvenzione globale in caso di inadempienze o ritardi nell'attuazione da parte dell'organismo intermediario; le regole e le modalita' di controllo da parte dell'amministrazione competente per materia; le informazioni che dovranno essere fornite al Ministero del bilancio e della programmazione economica e al Ministero del tesoro o a soggetti da questo indicati al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione della sovvenzione globale. I contratti o gli accordi di programma possono essere sottoscritti anche dalla Commissione, e in tal caso sostituiscono le convenzioni stipulate da questa con gli organismi intermediari. Roma, 16 marzo 1994 Il Presidente delegato: SPAVENTA