IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con il quale a decorrere dall'anno 1982 e' stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento; Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 giugno 1987, n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i criteri e le modalita' della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalita' ed in particolare l'art. 2 dello stesso con cui sono stati fissati il termine per l'emissione del bollettino di conto corrente postale ed il termine per il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti obbligati, rispettivamente al 31 maggio ed al 30 giugno di ciascun anno; Visto il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1993, n. 191, con cui sono stati rideterminati i soggetti obbligati al pagamento di detto diritto; Viste le istanze presentate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari e Brindisi; Ritenuto opportuno derogare dai termini previsti dal decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407 al fine di poter garantire alle suddette camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura una piu' tempestiva acquisizione delle risorse indispensabili per il proprio funzionamento e per l'espletamento dei compiti istituzionali; Decreta: 1. Limitatamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari e Brindisi ed ai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale a favore delle stesse, i termini di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, entro cui deve provvedersi all'emissione dei bollettini di conto corrente postale ed al pagamento del diritto annuale sono anticipati, per l'esazione del diritto annuale relativamente all'anno 1994, rispettivamente al 15 aprile 1994 ed al 15 maggio 1994. 2. I soggetti di cui al comma precedente che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 5 maggio 1994 sono tenuti ad acquisirne copia presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 marzo 1994 Il Ministro: SAVONA
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge qui modificate, dalle quali restano invariati il valore e l'efficacia. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981, recante: "Disposizioni in materia di finanza locale", cosi' come modificato dalla legge di conversione, e' il seguente: "Art. 34. - A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali a favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, societa' di persone, societa' cooperative, consorzi: lire 20.000; societa' con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: lire 30.000; societa' con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: lire 40.000; societa' con capitale sociale deliberato da oltre un miliardo a 10 miliardi: lire 50.000, con un aumento di lire 10.000 per ogni 10 miliardi in piu', o frazione di 10 miliardi. Nel caso che la ditta abbia piu' esercizi commerciali, industriali o altre attivita' economiche in province diverse da quella della sede principale, e' inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini (comma abrogato dall'art. 3, comma 3, del D.L. n. 357/1987 (v. appresso)). Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti, si fara' luogo alla riscossione, mediante emissione in apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni". - Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 357/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonche' per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, e' il seguente: "3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle societa' di persone, delle societa' cooperative e dei consorzi; b) 20 per cento per le societa' di capitali. I criteri e le modalita' della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 e' abrogato". - Il D.M. 17 settembre 1987, n. 407 (Criteri e modalita' per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 232 del 5 ottobre 1987. - Il testo del comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 113/1993 (Interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) convertito con modificazioni nella legge n. 191/1993, e' il seguente: "4. Sono escluse dal pagamento del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le ditte che alla data del 1 gennaio risultino dichiarate fallite e per le quali il tribunale non abbia autorizzato la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, le societa' in liquidazione o che abbiano cessato l'esercizio dell'attivita' e le societa' cooperative per le quali sia stato proposto lo scioglimento d'ufficio di cui all'art. 2544 del codice civile. Il diritto annuale per le societa' di persone e' determinato nella misura di L. 250.000". Nota all'art. 1: - Il testo del comma 1 dell'art. 2 del D.M. n. 407/1987 e' il seguente: "1. I soggetti obbligati debbono provvedere al pagamento entro il 30 giugno di ciascun anno a mezzo di bollettini di conto corrente postale emessi il 31 maggio dalla camera di commercio territorialmente competente ed inviati, a cura della stessa, a ciascuna sede e unita' locale sulla base delle risultanze del registro delle ditte".