IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  34  del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n. 786,
convertito nella legge 26 febbraio  1982,  n.  51,  con  il  quale  a
decorrere  dall'anno  1982  e'  stato  istituito un diritto annuale a
favore  delle  camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura  e  sono  stati individuati i soggetti tenuti al relativo
pagamento;
  Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 giugno  1987,
n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i
criteri  e  le  modalita'  della  riscossione  di  detto diritto sono
stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui
sono  stati  stabiliti  detti  criteri  e  dette  modalita'   ed   in
particolare  l'art.  2  dello  stesso  con  cui sono stati fissati il
termine per l'emissione del bollettino di conto corrente  postale  ed
il termine per il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti
obbligati,  rispettivamente  al  31 maggio ed al 30 giugno di ciascun
anno;
  Visto il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 19 aprile  1993,  n.
113,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 18 giugno 1993, n.
191, con  cui  sono  stati  rideterminati  i  soggetti  obbligati  al
pagamento di detto diritto;
  Viste  le  istanze presentate dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Bari e Brindisi;
  Ritenuto  opportuno  derogare  dai  termini  previsti  dal  decreto
ministeriale  17  settembre  1987,  n. 407 al fine di poter garantire
alle  suddette  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura   una   piu'   tempestiva   acquisizione   delle  risorse
indispensabili per il proprio funzionamento e per l'espletamento  dei
compiti istituzionali;
                              Decreta:
  1. Limitatamente alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Bari e Brindisi ed ai soggetti tenuti al pagamento del
diritto  annuale  a  favore  delle  stesse, i termini di cui al primo
comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407,
entro cui deve provvedersi  all'emissione  dei  bollettini  di  conto
corrente postale ed al pagamento del diritto annuale sono anticipati,
per  l'esazione  del  diritto  annuale  relativamente  all'anno 1994,
rispettivamente al 15 aprile 1994 ed al 15 maggio 1994.
  2. I soggetti di cui al comma precedente che non  abbiano  ricevuto
detto  bollettino  entro  il  5 maggio 1994 sono tenuti ad acquisirne
copia presso  la  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura territorialmente competente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 marzo 1994
                                                  Il Ministro: SAVONA
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitarne la lettura delle
          disposizioni di legge qui modificate, dalle  quali  restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981, recante:
          "Disposizioni in materia di  finanza  locale",  cosi'  come
          modificato dalla legge di conversione, e' il seguente:
             "Art.  34.  -  A  decorrere dall'anno 1982 ed al fine di
          accrescere  gli  interventi  promozionali  a  favore  delle
          piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria,
          artigianato  e agricoltura, percepiscono un diritto annuale
          a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica
          iscritte agli albi e  ai  registri  tenuti  dalle  predette
          camere,    determinato   nelle   seguenti   misure:   ditte
          individuali, societa'  di  persone,  societa'  cooperative,
          consorzi:    lire  20.000;  societa'  con  capitale sociale
          deliberato fino a 200 milioni: lire  30.000;  societa'  con
          capitale  sociale  deliberato  da  oltre  200  milioni a un
          miliardo:  lire  40.000;  societa'  con  capitale   sociale
          deliberato da oltre un miliardo a 10 miliardi: lire 50.000,
          con un aumento di lire 10.000 per ogni 10 miliardi in piu',
          o frazione di 10 miliardi.
             Nel  caso  che la ditta abbia piu' esercizi commerciali,
          industriali  o  altre  attivita'  economiche  in   province
          diverse  da quella della sede principale, e' inoltre dovuto
          per ogni provincia, nella quale abbia almeno un  esercizio,
          un  diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la
          ditta medesima.
             Le  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo
          di   appositi  bollettini  di  conto  corrente  postale;  i
          versamenti dovranno essere effettuati entro  trenta  giorni
          dal   termine   indicato  nei  bollettini  (comma  abrogato
          dall'art. 3, comma 3, del D.L. n. 357/1987 (v. appresso)).
             Per  l'importo  non  pagato  nei  tempi   e   nei   modi
          prescritti,  si  fara'  luogo  alla  riscossione,  mediante
          emissione in apposito ruolo, nelle forme previste dall'art.
          3 del testo unico  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  15  maggio  1963, n. 858, applicando una
          sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni
          mese di ritardo o frazione di  mese  superiore  a  quindici
          giorni".
             -  Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 357/1987
          (Misure urgenti per la corresponsione a  regioni  ed  altri
          enti  di  somme  in sostituzione di tributi soppressi e del
          gettito ILOR,  nonche'  per  l'assegnazione  di  contributi
          straordinari  alle  camere  di  commercio) convertito nella
          legge 26 ottobre 1987, n. 435, e' il seguente:
             "3. Per l'anno 1987, il diritto  annuale  istituito  con
          decreto-legge  22  dicembre  1981,  n. 786, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26  febbraio  1982,  n.  51,  da
          ultimo  modificato  dall'art.  5,  comma 19, della legge 28
          febbraio  1986,  n.    41,  e'  aumentato, fermi restando i
          criteri   di   arrotondamento,   nelle   seguenti    misure
          commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a
          carico  delle ditte individuali, delle societa' di persone,
          delle societa' cooperative e dei consorzi; b) 20 per  cento
          per le societa' di capitali. I criteri e le modalita' della
          riscossione,  da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini
          di conto corrente postale, sono stabiliti con  decreto  del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
          Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786
          del 1981 e' abrogato".
             - Il D.M. 17 settembre 1987, n. 407 (Criteri e modalita'
          per la riscossione da  parte  delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura del diritto annuale di
          cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
          convertito   nella   legge  26  febbraio  1982,  n.  51,  e
          successive  modificazioni)  e'   stato   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 232 del 5 ottobre
          1987.
             - Il testo del comma 4 dell'art. 1 del D.L. n.  113/1993
          (Interventi  finanziari a favore delle camere di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura)   convertito   con
          modificazioni  nella legge n. 191/1993, e' il seguente: "4.
          Sono escluse dal  pagamento  del  diritto  annuale  di  cui
          all'art.  34  del  decreto-legge  22 dicembre 1981, n. 786,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1982, n. 51, le ditte che alla data del 1 gennaio risultino
          dichiarate  fallite  e  per le quali il tribunale non abbia
          autorizzato  la  continuazione  temporanea   dell'esercizio
          dell'impresa,  le  societa'  in  liquidazione o che abbiano
          cessato   l'esercizio   dell'attivita'   e   le    societa'
          cooperative per le quali sia stato proposto lo scioglimento
          d'ufficio  di  cui  all'art.  2544  del  codice  civile. Il
          diritto annuale per le societa' di persone  e'  determinato
          nella misura di L.  250.000".
          Nota all'art. 1:
             -  Il testo del comma 1 dell'art. 2 del D.M. n. 407/1987
          e' il seguente: "1. I soggetti obbligati debbono provvedere
          al pagamento entro il 30 giugno di ciascun anno a mezzo  di
          bollettini  di  conto  corrente postale emessi il 31 maggio
          dalla camera di commercio  territorialmente  competente  ed
          inviati,  a  cura  della  stessa,  a ciascuna sede e unita'
          locale sulla  base  delle  risultanze  del  registro  delle
          ditte".