IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122 recante: "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393"; Visto l'art. 5 della predetta legge, con il quale viene disposto che la concessione dei contributi previsti dalla medesima legge e' subordinata alla stipula di una convenzione redatta secondo gli schemi-tipo predisposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1990 emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale si e' provveduto all'approvazione degli schemi-tipo di convenzione per l'affidamento in concessione della costruzione e gestione dei parcheggi ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122; Ritenuta la necessita' di modificare l'art. 16 dei predetti schemi-tipo al fine di superare i problemi tecnici relativi alla loro applicazione; Decreta: Articolo unico L'art. 16 del decreto interministeriale 14 febbraio 1990, concernente l'approvazione degli schemi-tipo di convenzione per l'affidamento in concessione della costruzione e gestione di parcheggi ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, e' cosi' sostituito: "A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, circa la esecuzione dell'opera e gestione del servizio, il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, prestera' cauzione per complessive lire . . . . . . . .. corrispondenti al 10% dell'importo complessivo dei contributi quindicennali concessi dallo Stato, ai sensi della legge n. 122/1989, nei seguenti modi: a) presso la tesoreria comunale, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito; b) mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa per la totale durata della concessione. La garanzia potra' essere frazionata in fidejussioni o polizze biennali, tacitamente rinnovabili. Potra' essere consentita la disdetta, previo preavviso di almeno dodici mesi. La concessionaria dovra', comunque, garantire la continuita' della copertura. A richiesta del concessionario la garanzia sara' liberata: fino alla concorrenza del 50% dell'importo complessivo dei contributi, ad avvenuta certificazione di collaudo finale; di un ulteriore 20% dell'importo complessivo dei contributi, dopo il pagamento dell'ultima rata di contributo, da parte dell'Amministrazione statale. L'ulteriore 30% restera' come garanzia della gestione, sino al termine finale della concessione. Lo svincolo avverra' con provvedimento del sindaco, notificato agli istituti fidejubenti. In occasione dei rinnovi, la garanzia sara' aggiornata sulla base dell'indice ISTAT relativo al costo della vita per le retribuzioni dei lavoratori nei settori dell'industria, commercio ed artigianato". Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 novembre 1993 Il Ministro delegato per le aree urbane SPINI p. Il Ministro del tesoro COLONI Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 1994 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 30