IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, che detta norme per l'attuazione della politica mineraria; Visto l'art. 17 della predetta legge - cosi' come modificato dall'art. 3 della legge n. 221/1990 - il quale dispone che il CIPI stabilisca le priorita' per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai soggetti specificati nel comma 1 del medesimo art. 17 tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento delle materie prime deficitarie occorrenti all'industria di trasformazione, nonche' degli obiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale, di ricerca e produttive operanti nel settore minerario nazionale; Vista la deliberazione del CIPE del 4 dicembre 1990 che, al punto 10, ha determinato gli indirizzi generali in materia di ricerca, acquisizione di miniere o partecipazioni in attivita' minerarie all'estero; Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1992 che indica le priorita' per la concessione dei contributi ai sensi del soprarichiamato art. 17 della legge n. 752/1982; Vista la nota del 29 novembre 1993, con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del Comitato la proposta relativa alla concessione di agevolazioni finanziarie ad alcune iniziative dirette a promuovere attivita' minerarie all'estero; Considerato che tali iniziative contribuiscono al perseguimento degli obiettivi di politica mineraria all'estero e sono in linea con gli indirizzi e le priorita' fissati per la concessione delle agevolazioni finanziarie; Considerato, altresi', che ai soggetti che promuovono attivita' minerarie all'estero possono essere riconosciute agevolazioni finanziarie in una misura corrispondente al grado di rilevanza del progetto fino al limite massimo del 70 per cento delle spese sostenute; Visti i pareri del Consiglio superiore delle miniere espressi nelle sedute del 30 settembre 1993 e del 17 novembre 1993; Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: In base agli indirizzi generali fissati nella deliberazione del CIPE del 4 dicembre 1990 e alle priorita' indicate nella deliberazione del 24 giugno 1992, citate nelle premesse, sono riconosciute ai progetti di ricerca o coltivazione mineraria all'estero, di seguito indicati, i contributi o i finanziamenti di cui all'art. 17 della legge n. 752/1982 e successive modificazioni: Societa' Progetto Paese - - - Enirisorse Cancordex Canada Spese Contrib. Minerale Interv. % ML ML - - - - - Pb-Zn-Cu contrib. 70 6.100 4.270 Societa' Progetto Paese - - - Enirisorse Los Castella- Cuba nos Spese Contrib. Minerale Interv. % ML ML - - - - - Pb-Zn-Au contrib. 70 5.080 3.556 Societa' Progetto Paese - - - Enirisorse Thalanga Ran Australia ge Spese Contrib. Minerale Interv. % ML ML - - - - - Pb-Zn-Cu contrib. 70 1.600 1.120 Societa' Progetto Paese - - - Ilva Karnataka India Spese Contrib. Minerale Interv. % ML ML - - - - - Fe finanz. 60 24.814 14.888 Societa' Progetto Paese - - - Aquater-Rimin Xai-Xai Mozambico Spese Contrib. Minerale Interv. % ML ML - - - - - Minerali pe- contrib. 70 5.970 4.179 santi Societa' Progetto Paese - - - Laviosa chimica Aspro Investi- Grecia mineraria menti Spese Contrib. Minerale Interv. % ML ML - - - - - Bentoniti finanz. 60 2.000 1.200 Societa' Progetto Paese - - - Laviosa chimica Aspro Ricerca Grecia mineraria Spese Contrib. Minerale Interv. % ML ML - - - - - Bentoniti contrib. 60 2.000 1.200 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedera' ad approvare, nei limiti dell'importo autorizzato per ciascun progetto con la presente delibera, le variazioni di ordine tecnico e finanziario che dovessero intervenire nel corso della realizzazione del progetto stesso. Roma, 21 dicembre 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 13