IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visti i provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi n. 24/1981 e n. 11/1982 riguardanti l'istituzione della Cassa conguaglio per il settore telefonico, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 155 dell'8 giugno 1981 e n. 118 del 30 aprile 1982; Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 22/1986 riguardante tariffe telefoniche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1 aprile 1986; Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 11/1992 concernente tariffe telefoniche, con specifico riferimento al sovrapprezzo sullo scatto a favore della Cassa conguaglio per il settore telefonico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 7 luglio 1992; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 12/1992 concernente l'attribuzione dei fondi affluiti alla Cassa conguaglio per il settore telefonico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 7 luglio 1992; Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'IRITEL, approvata con decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992, cosi' come modificata dalla convenzione aggiuntiva stipulata il 22 dicembre 1993 ed approvata con decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993; Vista la delibera del Comitato interministeriale prezzi 30 dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992, con la quale e' stato approvato il Piano per la ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni (provvedimento n. 20/1992); Vista la delibera approvata dal CIPE il 2 aprile 1993 recante: "Determinazioni dei criteri generali di riassetto del settore delle telecomunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell 13 aprile 1993; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1994 concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali; Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1994 concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche internazionali; Considerato che e' in corso di attuazione il processo di unificazione in un gestore unico delle Societa' del gruppo IRI attualmente concessionarie dei servizi di telecomunicazioni, in coerenza con quanto previsto nella richiamata delibera CIPE del 2 aprile 1993; Considerata l'opportunita' di provvedere all'assorbimento del sovrapprezzo, di cui al provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 22/1986, nel prezzo dello scatto ai fini dei rapporti contabili tra i gestori; Considerata la necessita' di procedere alla revisione delle aliquote di ripartizione dei proventi limitatamente al traffico telefonico nazionale, nonche' al traffico telefonico internazionale in partenza dall'Italia previste dalle vigenti convenzioni stipulate tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le tre concessionarie (SIP, ITALCABLE e IRITEL) al fine di mantenere, a seguito della emanazione del decreto ministeriale 16 marzo 1994 concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali e del decreto ministeriale 17 marzo 1994 concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche internazionali, e sino a quando non si perverra' all'unificazione delle tre societa' concessionarie in un unico gestore, l'invarianza rispetto alla situazione in atto nella ripartizione dei proventi in capo a ciascuna concessionaria; Decreta: Art. 1. 1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto il sovrapprezzo compreso nel valore degli scatti di contatore telefonico di cui al provvedimento CIP n. 22/1986, citato in premessa, e' assorbito nel prezzo dello scatto ai fini dei rapporti contabili tra i gestori: dalla stessa data il sovrapprezzo e' soppresso. 2. Fino a tale data i fondi relativi all'applicazione del sovrapprezzo di cui al comma 1 restano attribuiti per intero al gestore del servizio urbano. 3. Con l'assorbimento del sovrapprezzo di cui al comma 1 nei rapporti contabili tra i gestori il prezzo dello scatto e' considerato pari al valore ordinario dello scatto del contatore d'utente, fissato a lire 127.