IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visti  i  provvedimenti  del  Comitato  interministeriale prezzi n.
24/1981 e n. 11/1982 riguardanti l'istituzione della Cassa conguaglio
per il settore telefonico, pubblicati rispettivamente nella  Gazzetta
Ufficiale n. 155 dell'8 giugno 1981 e n. 118 del 30 aprile 1982;
  Vista  la  convenzione  stipulata il 1 agosto 1984 tra il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e la  societa'  SIP,  approvata
con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
  Vista  la  convenzione  stipulata il 1 agosto 1984 tra il Ministero
delle poste  e  delle  telecomunicazioni  e  la  societa'  Italcable,
approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984,
n. 523;
  Visto  il  provvedimento  del  Comitato interministeriale prezzi n.
22/1986 riguardante tariffe telefoniche,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 1 aprile 1986;
  Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per
la riforma del settore delle telecomunicazioni;
 Visto  il  provvedimento  del  Comitato  interministeriale prezzi n.
11/1992 concernente tariffe telefoniche, con specifico riferimento al
sovrapprezzo sullo scatto a favore  della  Cassa  conguaglio  per  il
settore  telefonico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 7
luglio 1992;
  Visto il provvedimento del  Comitato  interministeriale  prezzi  n.
12/1992  concernente  l'attribuzione  dei  fondi  affluiti alla Cassa
conguaglio per  il  settore  telefonico,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 158 del 7 luglio 1992;
  Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 tra il Ministero
delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  e  l'IRITEL, approvata con
decreto ministeriale 29  dicembre  1992,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  306  del 31 dicembre 1992, cosi' come modificata dalla
convenzione aggiuntiva stipulata il 22 dicembre 1993 ed approvata con
decreto ministeriale 22  dicembre  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993;
  Vista la delibera del Comitato interministeriale prezzi 30 dicembre
1992,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 306 del 31 dicembre
1992,  con  la  quale  e'   stato   approvato   il   Piano   per   la
ristrutturazione  delle  tariffe  dei  servizi  di  telecomunicazioni
(provvedimento n. 20/1992);
  Vista la delibera approvata dal CIPE  il  2  aprile  1993  recante:
"Determinazioni  dei  criteri generali di riassetto del settore delle
telecomunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell 13
aprile 1993;
  Visto  il  decreto   ministeriale   16   marzo   1994   concernente
l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;
  Visto   il   decreto   ministeriale   17   marzo  1994  concernente
l'adeguamento delle tariffe telefoniche internazionali;
  Considerato  che  e'  in  corso  di  attuazione  il   processo   di
unificazione  in  un  gestore  unico  delle  Societa'  del gruppo IRI
attualmente  concessionarie  dei  servizi  di  telecomunicazioni,  in
coerenza  con  quanto  previsto  nella richiamata delibera CIPE del 2
aprile 1993;
  Considerata   l'opportunita'  di  provvedere  all'assorbimento  del
sovrapprezzo, di cui al provvedimento del Comitato  interministeriale
prezzi  n.  22/1986,  nel  prezzo  dello  scatto ai fini dei rapporti
contabili tra i gestori;
  Considerata  la  necessita'  di  procedere  alla  revisione   delle
aliquote  di  ripartizione  dei  proventi  limitatamente  al traffico
telefonico nazionale, nonche' al traffico  telefonico  internazionale
in  partenza dall'Italia previste dalle vigenti convenzioni stipulate
tra il Ministero delle poste  e  delle  telecomunicazioni  e  le  tre
concessionarie  (SIP,  ITALCABLE  e  IRITEL)  al fine di mantenere, a
seguito della emanazione  del  decreto  ministeriale  16  marzo  1994
concernente  l'adeguamento  delle tariffe telefoniche nazionali e del
decreto ministeriale 17 marzo 1994  concernente  l'adeguamento  delle
tariffe  telefoniche internazionali, e sino a quando non si perverra'
all'unificazione  delle  tre  societa'  concessionarie  in  un  unico
gestore,   l'invarianza   rispetto  alla  situazione  in  atto  nella
ripartizione dei proventi in capo a ciascuna concessionaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. A far data  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  il
sovrapprezzo compreso nel valore degli scatti di contatore telefonico
di  cui  al  provvedimento  CIP  n.  22/1986,  citato in premessa, e'
assorbito nel prezzo dello scatto ai fini dei rapporti contabili  tra
i gestori: dalla stessa data il sovrapprezzo e' soppresso.
  2.   Fino  a  tale  data  i  fondi  relativi  all'applicazione  del
sovrapprezzo di cui al comma  1  restano  attribuiti  per  intero  al
gestore del servizio urbano.
  3.  Con  l'assorbimento  del  sovrapprezzo  di  cui  al comma 1 nei
rapporti  contabili  tra  i  gestori  il  prezzo  dello   scatto   e'
considerato  pari  al  valore  ordinario  dello  scatto del contatore
d'utente, fissato a lire 127.