IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto l'art. 8, primo comma, del suddetto decreto presidenziale, in
base al quale le dichiarazioni  devono  essere  redatte,  a  pena  di
nullita',  su  stampati conformi ai modelli approvati con decreto del
Ministro delle finanze;
  Visto l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  504,  concernente  il  modello  di  dichiarazione  agli   effetti
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
  Visti  i  decreti  del  Ministro  delle  finanze  15 febbraio 1994,
pubblicati nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del
15 febbraio 1994 ai numeri 27 e 28, con i quali sono stati  approvati
i  modelli  di  dichiarazione  740, 750, 760, 770, 770-bis, 770-ter e
ICI;
  Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la  stampa
dei  modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica,
delle dichiarazioni;
  Attesa  la  opportunita'  di  autorizzare,  per  le   dichiarazioni
relative  al  1993,  la  riproduzione e la contemporanea compilazione
meccanografica dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser;
  Considerato che occorre  modificare  alcuni  dei  predetti  decreti
ministeriali  per  tenere conto delle modifiche normative intervenute
successivamente  alla  loro  emanazione  e  per   correggere   errori
materiali;
  Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  la  stampa  dei modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante,
740/E, 740/F, 740/G, 740/H,  740/I,  740/L,  740/M,  740/A-1,  740/T,
740/U,  740/W, 740/K e dei modelli aggiuntivi 740/A e 740/B, prodotti
in due esemplari identici, deve essere utilizzato il colore  nero  e,
per  i  fondini,  il  colore blu di quadricromia. I contenuti grafici
della busta da utilizzare per la presentazione dei  predetti  modelli
devono essere di colore blu di quadricromia.
  2.  Per  la  stampa  dei  modelli  750, 750/A, 750/B, 750/C, 750/D,
750/D-1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H, 750/I,  750/S,  750/U,  750/W  e
750/K  deve  essere  utilizzato  il  colore  rosso medio. I contenuti
grafici della busta da utilizzare per la presentazione  dei  predetti
modelli devono essere di colore rosso medio.
  3.  Per  la  stampa  dei  modelli  760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E,
760/E-1, 760/F, 760/G, 760/H,  760/I,  760/L,  760/O,  760/P,  760/R,
760/S, 760/W e 760/K deve essere utilizzato il colore blu (pantone n.
281  U).  I  contenuti  grafici  della  busta  da  utilizzare  per la
presentazione dei  predetti  modelli  devono  essere  di  colore  blu
(pantone n. 281 U).
  4.  Per la stampa dei prospetti relativi alle operazioni di fusione
e di  scissione  da  presentare  dalle  societa'  semplici,  in  nome
collettivo,  in  accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, ovvero dalle
societa' ed enti  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche,  deve essere utilizzato il colore marrone (pantone n. 118
U).
  5. Per la stampa dei  modelli  770  base,  770/A,  770/B,  770/B-1,
770/C,  770/D,  770/D-1,  770/E,  770/E-1,  770/E-2,  770/F, 770/F-1,
770/F-2, 770/G, 770/G-1, 770/H, 770/L aggiuntivo, 770/N, P, Q, R,  S,
T  aggiuntivo,  770-bis  e  770-ter, deve essere utilizzato il colore
verde (pantone n. 347 U). I contenuti  grafici  delle  buste  per  la
presentazione  delle  predette  dichiarazioni devono essere di colore
verde (pantone n. 347 U).
  6.  Per  la  stampa  del  modello  di  dichiarazione  agli  effetti
dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (ICI),  prodotto  in  tre
esemplari, deve essere utilizzato il colore nero. I tre esemplari, di
cui si compone il modello, sono identici e  recano,  rispettivamente,
la   seguente   dicitura:  "ORIGINALE  PER  IL  COMUNE";  "COPIA  PER
L'ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA"; "COPIA PER IL CONTRIBUENTE".