IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 8, primo comma, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI); Visti i decreti del Ministro delle finanze 15 febbraio 1994, pubblicati nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1994 ai numeri 27 e 28, con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione 740, 750, 760, 770, 770-bis, 770-ter e ICI; Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni; Attesa la opportunita' di autorizzare, per le dichiarazioni relative al 1993, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser; Considerato che occorre modificare alcuni dei predetti decreti ministeriali per tenere conto delle modifiche normative intervenute successivamente alla loro emanazione e per correggere errori materiali; Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani; Decreta: Art. 1. 1. Per la stampa dei modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A-1, 740/T, 740/U, 740/W, 740/K e dei modelli aggiuntivi 740/A e 740/B, prodotti in due esemplari identici, deve essere utilizzato il colore nero e, per i fondini, il colore blu di quadricromia. I contenuti grafici della busta da utilizzare per la presentazione dei predetti modelli devono essere di colore blu di quadricromia. 2. Per la stampa dei modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C, 750/D, 750/D-1, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H, 750/I, 750/S, 750/U, 750/W e 750/K deve essere utilizzato il colore rosso medio. I contenuti grafici della busta da utilizzare per la presentazione dei predetti modelli devono essere di colore rosso medio. 3. Per la stampa dei modelli 760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E, 760/E-1, 760/F, 760/G, 760/H, 760/I, 760/L, 760/O, 760/P, 760/R, 760/S, 760/W e 760/K deve essere utilizzato il colore blu (pantone n. 281 U). I contenuti grafici della busta da utilizzare per la presentazione dei predetti modelli devono essere di colore blu (pantone n. 281 U). 4. Per la stampa dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare dalle societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero dalle societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, deve essere utilizzato il colore marrone (pantone n. 118 U). 5. Per la stampa dei modelli 770 base, 770/A, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/E-2, 770/F, 770/F-1, 770/F-2, 770/G, 770/G-1, 770/H, 770/L aggiuntivo, 770/N, P, Q, R, S, T aggiuntivo, 770-bis e 770-ter, deve essere utilizzato il colore verde (pantone n. 347 U). I contenuti grafici delle buste per la presentazione delle predette dichiarazioni devono essere di colore verde (pantone n. 347 U). 6. Per la stampa del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), prodotto in tre esemplari, deve essere utilizzato il colore nero. I tre esemplari, di cui si compone il modello, sono identici e recano, rispettivamente, la seguente dicitura: "ORIGINALE PER IL COMUNE"; "COPIA PER L'ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA"; "COPIA PER IL CONTRIBUENTE".