IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire Centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attivita'; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale e' stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Vista la richiesta di riconoscimento della rilevanza nazionale del 22 febbraio 1994, presentata dal signor Raffaele Vanni, in qualita' di segretario generale della UILTuCS (Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi), con sede in Roma, avente come scopo sociale, tra l'altro, la promozione di attivita' di servizio ai lavoratori, privilegiando i lavoratori iscritti alla UILTuUS; Considerato che l'organizzazione di categoria richiedente e' stata costituita da oltre cinque anni come risulta dall'estratto del libro verbali delle assemblee dell'associazione UILTuCS (Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi), certificato dal dott. Elio Borromeo, notaio in Roma, al n. 91237 di repertorio in data 10 gennaio 1994; Considerato che all'organizzazione richiedente aderiscono oltre 50.000 iscritti e che l'organizzazione stessa opera su larga parte del territorio nazionale, come si evince dalla nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 19 gennaio 1994; Decreta: Alla UILTuCS - Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi, con sede in Roma, via Nizza n. 59, e' riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 1994 Il Ministro: GALLO