IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni e i sindacati di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire Centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attivita'; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale e' stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Vista la richiesta di riconoscimento della rilevanza nazionale del 17 febbraio 1994, presentata ai predetti fini in data 21 febbraio 1994 dal sig. Di Renzo Orazio Renzo, in qualita' di presidente della U.C.I.C.T. - Unione cristiana italiana commercio e turismo, con sede in Roma, avente come scopo sociale, tra l'altro, l'assistenza e la consulenza in ogni aspetto dell'attivita' aziendale, anche sotto i profili tributario e fiscale; Considerato che l'organizzazione di categoria richiedente e' stata costituita da oltre cinque anni come risulta dall'atto costitutivo stipulato in data 24 settembre 1987 a rogito notaio dott. Paolo Girolami (n. 8133 di repertorio e n. 862 di raccolta); Considerato che all'organizzazione richiedente aderiscono 63.542 soci e che l'organizzazione stessa opera su larga parte del territorio nazionale, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in data 18 febbraio 1994 dal sig. Di Renzo Orazio Renzo, presidente dell'U.C.I.C.T.; Decreta: Alla U.C.I.C.T. - Unione cristiana italiana commercio e turismo, con sede in Roma, alla piazza Capranica n. 78, e' riconosciuta la rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 1994 Il Ministro: GALLO