Si  fa seguito al comunicato di questo Ministero, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  64  del  18  marzo  1994,  per  informare  gli
operatori  interessati  che  con  regolamento della Commissione della
U.E.,  di  prossima  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Comunita'  europea, vengono fissate le modalita' per partecipare alla
assegnazione   di   quote   dei   contingenti   comunitari   elencati
nell'allegato 1 (che sostituisce l'allegato 1 del predetto comunicato
del  18  marzo 1994), validi per il periodo 15 marzo 1994-31 dicembre
1994.
   1. Ciascun contingente e' diviso in  due  parti,  l'una,  pari  al
75/80% circa dei singoli contingenti base, riservata agli importatori
tradizionali;  l'altra,  pari  al  restante  25/20%,  riservata  agli
operatori non tradizionali.
   Sono  considerati  operatori  tradizionali  coloro   che   possano
documentare  una  precedente  attivita'  di  importazione dalla Cina,
negli anni 1991 e 1992, per gli specifici prodotti di cui si richiede
una quota d'importazione nel 1994.
   2. Ogni operatore che intende partecipare all'attribuzione di  una
quota  dei  predetti contingenti puo' presentare una unica domanda di
licenza d'importazione presso lo Stato  membro  di  sua  scelta.  Per
l'Italia,  tali domande devono essere presentate, in carta libera, al
Ministero  del  commercio   con   l'estero   -   Direzione   generale
importazioni/esportazioni - Divisione III - Viale America 341 - 00144
Roma EUR.
   3.  Le  domande,  a  valere sulla quota riservata agli importatori
tradizionali, devono pervenire al Ministero dal 5 aprile al 12 aprile
1994. Esse possono essere inoltrate anche via telex (numeri 610083  -
610471  - 614478) o fax (59932631 - 59932235), con tutti gli elementi
prescritti, indicati al punto 5, ma devono poi essere confermate  per
iscritto   entro   il   15   aprile  p.v.  La  Commissione  dell'U.E.
comunichera', entro il 28 aprile 1994,  la  decisione  in  ordine  ai
criteri   quantitavi  secondo  cui  dovranno  essere  soddisfatte  le
richieste degli operatori tradizionali.
   4. Le domande, a valere sulla quota riservata agli  operatori  non
tradizionali  devono  essere  presentate  al  Ministero del commercio
estero (stesso indirizzo) a partire dal 26 aprile  1994  fino  al  28
aprile   1994.   Esse  saranno  trasmesse  per  via  telematica  alla
Commissione dell'U.E. e soddisfatte, secondo  lo  stato  di  utilizzo
della  quota  comunitaria,  per i quantitativi massimi predeterminati
per ogni singolo contingente.
   5. Le domande di licenza d'importazione devono contenere,  a  pena
di irricevibilita', i seguenti elementi:
     a)  nome  e  indirizzo  completo  del  richiedente,  o  del  suo
rappresentante, compreso il numero di telex, di fax  e  di  telefono,
nonche' il numero della partita IVA (se soggetto ad IVA);
     b) l'indicazione del periodo contingentale: "1994";
     c) designazione delle merci, con le indicazioni seguenti:
     denominazione commerciale del prodotto;
     codice della nomenclatura combinata;
     origine e provenienza;
     d)   quantita'   o  importi  richiesti,  espressi  nelle  unita'
utilizzate per la fissazione del contingente;
     e)   specificazione   delle   quantita'  richieste  per  singola
posizione del codice di nomenclatura combinata, quando la domanda  si
riferisca  alle  calzature  e per il caso che il relativo contingente
comprenda due posizioni del C.N.;
     f) l'indicazione che la licenza verra'  utilizzata  nello  Stato
membro che la rilascia ovvero in altro Stato membro;
     g)  una  dichiarazione  del  seguente  tenore:  "Io sottoscritto
certifico che le informazioni figuranti nella presente  domanda  sono
esatte  e  fornite  in buona fede; che sono stabilito nella Comunita'
europea; che la presente domanda e' l'unica presentata da me o a  mio
nome  relativa  al contingente applicabile alle merci descritte nella
presente domanda. Mi impegno,  in  caso  di  non  utilizzo  totale  o
parziale  della  licenza,  a  restituire  quest'ultima  all'autorita'
competente per il rilascio, entro dieci giorni lavorativi  successivi
alla data di scadenza" (*).
   La domanda deve essere datata e firmata in modo leggibile.
   Limitatamente  alla quota riservata agli importatori tradizionali,
le domande devono  essere  corredate  dalla  documentazione  doganale
(copia  conforme)  relativa  alla  immissione in libera pratica nella
Comunita', negli anni 1991-1992, degli specifici  prodotti  originari
dalla  Cina per i quali si richiede l'autorizzazione all'importazione
nel 1994.
   I richiedenti devono  altresi'  allegare  un'elencazione  completa
della   documentazione  di  cui  sopra  suddivisa  per  gli  anni  di
riferimento  (1991-1992)  evidenziando  la   data   d'emissione   del
documento  doganale,  il  codice  N.C.,  e  la  quantita' o il valore
espresso in ECU del prodotto importato, nonche'  le  quantita'  o  il
valore totale delle importazioni realizzate in ciascuno dei due anni,
calcolandone la media aritmetica.
                                   Il direttore generale: MARTUSCELLI
          ___________
             (*)    Si   attira   l'attenzione   sull'importanza   di
          quest'ultimo adempimento,  dato  che  il  mancato  rispetto
          dell'obbligo   di   restituzione   potra'  comportare,  tra
          l'altro, l'esclusione da successive assegnazioni  di  quote
          contingentali.