Si fa seguito al comunicato di questo Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994, per informare gli operatori interessati che con regolamento della Commissione della U.E., di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, vengono fissate le modalita' per partecipare alla assegnazione di quote dei contingenti comunitari elencati nell'allegato 1 (che sostituisce l'allegato 1 del predetto comunicato del 18 marzo 1994), validi per il periodo 15 marzo 1994-31 dicembre 1994. 1. Ciascun contingente e' diviso in due parti, l'una, pari al 75/80% circa dei singoli contingenti base, riservata agli importatori tradizionali; l'altra, pari al restante 25/20%, riservata agli operatori non tradizionali. Sono considerati operatori tradizionali coloro che possano documentare una precedente attivita' di importazione dalla Cina, negli anni 1991 e 1992, per gli specifici prodotti di cui si richiede una quota d'importazione nel 1994. 2. Ogni operatore che intende partecipare all'attribuzione di una quota dei predetti contingenti puo' presentare una unica domanda di licenza d'importazione presso lo Stato membro di sua scelta. Per l'Italia, tali domande devono essere presentate, in carta libera, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni/esportazioni - Divisione III - Viale America 341 - 00144 Roma EUR. 3. Le domande, a valere sulla quota riservata agli importatori tradizionali, devono pervenire al Ministero dal 5 aprile al 12 aprile 1994. Esse possono essere inoltrate anche via telex (numeri 610083 - 610471 - 614478) o fax (59932631 - 59932235), con tutti gli elementi prescritti, indicati al punto 5, ma devono poi essere confermate per iscritto entro il 15 aprile p.v. La Commissione dell'U.E. comunichera', entro il 28 aprile 1994, la decisione in ordine ai criteri quantitavi secondo cui dovranno essere soddisfatte le richieste degli operatori tradizionali. 4. Le domande, a valere sulla quota riservata agli operatori non tradizionali devono essere presentate al Ministero del commercio estero (stesso indirizzo) a partire dal 26 aprile 1994 fino al 28 aprile 1994. Esse saranno trasmesse per via telematica alla Commissione dell'U.E. e soddisfatte, secondo lo stato di utilizzo della quota comunitaria, per i quantitativi massimi predeterminati per ogni singolo contingente. 5. Le domande di licenza d'importazione devono contenere, a pena di irricevibilita', i seguenti elementi: a) nome e indirizzo completo del richiedente, o del suo rappresentante, compreso il numero di telex, di fax e di telefono, nonche' il numero della partita IVA (se soggetto ad IVA); b) l'indicazione del periodo contingentale: "1994"; c) designazione delle merci, con le indicazioni seguenti: denominazione commerciale del prodotto; codice della nomenclatura combinata; origine e provenienza; d) quantita' o importi richiesti, espressi nelle unita' utilizzate per la fissazione del contingente; e) specificazione delle quantita' richieste per singola posizione del codice di nomenclatura combinata, quando la domanda si riferisca alle calzature e per il caso che il relativo contingente comprenda due posizioni del C.N.; f) l'indicazione che la licenza verra' utilizzata nello Stato membro che la rilascia ovvero in altro Stato membro; g) una dichiarazione del seguente tenore: "Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede; che sono stabilito nella Comunita' europea; che la presente domanda e' l'unica presentata da me o a mio nome relativa al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda. Mi impegno, in caso di non utilizzo totale o parziale della licenza, a restituire quest'ultima all'autorita' competente per il rilascio, entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza" (*). La domanda deve essere datata e firmata in modo leggibile. Limitatamente alla quota riservata agli importatori tradizionali, le domande devono essere corredate dalla documentazione doganale (copia conforme) relativa alla immissione in libera pratica nella Comunita', negli anni 1991-1992, degli specifici prodotti originari dalla Cina per i quali si richiede l'autorizzazione all'importazione nel 1994. I richiedenti devono altresi' allegare un'elencazione completa della documentazione di cui sopra suddivisa per gli anni di riferimento (1991-1992) evidenziando la data d'emissione del documento doganale, il codice N.C., e la quantita' o il valore espresso in ECU del prodotto importato, nonche' le quantita' o il valore totale delle importazioni realizzate in ciascuno dei due anni, calcolandone la media aritmetica. Il direttore generale: MARTUSCELLI ___________ (*) Si attira l'attenzione sull'importanza di quest'ultimo adempimento, dato che il mancato rispetto dell'obbligo di restituzione potra' comportare, tra l'altro, l'esclusione da successive assegnazioni di quote contingentali.