IL RETTORE Veduto lo statuto vigente dell'Universita', approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente; Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991; Veduto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1992; Veduta la delibera adottata nella riunione del 7 settembre 1993, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 24 settembre 1993, con la quale il consiglio della facolta' di economia e commercio ha riproposto una nuova modifica di statuto intesa ad ottenere l'inserimento dell'ordinamento didattico dei corsi di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, gestione delle amministrazioni pubbliche e marketing e comunicazione di azienda, adeguandosi ai rilievi formulati dal Consiglio universitario nazionale; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 20 maggio 1993 e trasmesso a questa Universita' con ministeriale n. 2339 del 26 giugno 1993; Ravvisata la necessita' di adeguarsi alle indicazioni contenute nella predetta nota ministeriale; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16; Decreta: Lo statuto della Libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III - sezione III "Norme speciali per la facolta' di economia e commercio", dopo l'art. 37 sono inseriti i seguenti articoli e intitolazioni: DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE Art. 1. La durata del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese e' triennale. Sono titoli di ammissione i diplomi di maturita' degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati. Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese sono: a) quelli indicati nell'allegato 1 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e relativi settori scientifico-disciplinari; b) gli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 3; c) la lingua inglese o francese o tedesca; d) altri insegnamenti fino ad un massimo di otto. Gli insegnamenti che compaiono in piu' settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facolta'.