IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ed in particolare l'art. 3, comma 10, il quale stabilisce che il Ministero della sanita' cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e che l'elenco e' predisposto da una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1994 con il quale e' stato costituito il predetto elenco, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1994; Considerato che la commissione ha riesaminato, nella seduta del 30 marzo 1994, alcune posizioni, a seguito di istanze di riesame presentate da soggetti esclusi; Preso atto delle determinazioni della commissione che ha ritenuto, alla luce dei chiarimenti forniti, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco per i soggetti indicati nell'allegato al presente decreto; Ritenuto di integrare l'elenco di cui al sopracitato decreto del 25 febbraio 1994 con i nominativi contenuti nell'allegato al presente decreto del quale fa parte integrante; Ritenuto, in conformita' a quanto stabilito nel primo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 maggio 1993, di pubblicare i dati piu' significativi, desumibili dalla scheda nominativa allegata alla domanda; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dai decreti legislativi 18 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre 1993, n. 546; Decreta: Art. 1. 1. L'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e' integrato con i nominativi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. 2. Per ogni soggetto inserito nell'elenco i dati piu' significativi del curriculum, quali risultano dalla scheda prodotta unitamente alla domanda, sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 aprile 1994 Il direttore generale: D'ARI