Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GIEM - Gruppo industriale Ercole Marelli, con sede in Milano e unita' in Sesto S. Giovanni (Milano) e filiali nazionali, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linificio canapificio nazionale, con sede in Milano e unita' in Frattamaggiore (Napoli), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Agritalia conserve, con sede in Cesena (Forli') e unita' in Cesena (Forli'), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Vallmaglia di Fornara Maria, con sede in Maggiora (Novara) e unita' in Maggiora (Novara), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 luglio 1993 al 6 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.P. Industrie riunite Pantalla, con sede in Pantalla di Todi (Perugia), unita' in Pantalla di Todi (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 novembre 1993 all'8 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. S.I.C. Societa' italiana compensati di Zappellini & Lasagna, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unita' in Gualtieri (Reggio Emilia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 giugno 1993 al 17 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta R.A. Maglierie, con sede in Fratta Todina (Perugia) e unita' in Fratta Todina (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 ottobre 1993 al 27 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova ICAP, con sede in S. Maria degli Angeli (Perugia) e unita' in S. Maria degli Angeli (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 ottobre 1993 al 12 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roj Electrotex, con sede in Biella (Vercelli) e unita' in Biella (Vercelli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 giugno 1992 al 28 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 gennaio 1994, n. 45, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Breda fucine meridionali, con sede ed unita' produttiva in Bari, fino all'ultimazione delle procedure previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 e comunque non oltre il 31 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvagnini, con sede in Sarego (Vicenza), e stabilimento in Vicenza per il periodo dal 27 ottobre 1993 al 26 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lanificio di Milano, con sede in Erba (Como) e stabilimento in Erba (Como), per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 1993, n. 12874/37. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 1993, n. 12874/38. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Costruzioni meccaniche Castagnoli, con sede in Impruneta (Firenze) e unita' in Impruneta (Firenze), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 marzo 1993 al 16 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnoplastic, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 36 unita' costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 28 novembre 1993. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Comunicazione e Immagine, con sede in Conversano (Bari) e unita' di Conversano (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali nei confronti di 24 lavoratori (23 impiegati tecnici e 1 impiegato) su un organico complessivo di 60 unita', per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Comunicazione e immagine, con sede in Conversano (Bari) e unita' di Conversano (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali nei confronti di 2 lavoratori (impiegati) su un organico complessivo di 60 unita', per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Comunicazione e immagine, con sede in Conversano (Bari) e unita' di Conversano (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 21,5 ore settimanali nei confronti di 31 lavoratori (giornalisti) su un organico complessivo di 60 unita', per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eta Beta, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: secondo le modalita' previste dall'allegato verbale d'accordo che forma parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Romana Lamiere, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore settimanali per 18 lavoratori a fronte di un organico di 19 dipendenti (con esclusione di 1 unita' in C.F.L.) sino al 10 ottobre 1993: per 17 lavoratori nel periodo successivo, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Air Europe, con sede in Gallarate (Varese) e unita' di Gallarate (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27,50 ore settimanali in turni giornalieri di 6 ore e mezzo dal lunedi' al venerdi', nei confronti di 97 dipendenti a fronte di un organico complessivo pari a 370 unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredamenti Aventino, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 57 unita' lavorative a orario pieno con esclusione dei dipendenti in C.F.L.; a 17 ore settimanali (da 24 ore settimanali) per 4 lavoratori part-time; a 20 ore settimanali (da 28 ore settimanali) per 1 lavoratore part-time; a 15 ore settimanali (da 20 ore settimanali) per 1 lavoratore part-time con riduzione verticale dell'orario, per il periodo dal 27 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macchingraf, con sede in Ospiate di Bollate (Milano) e unita' di Bologna, Firenze, Ospiate di Bollate (Milano), Padova, Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 21,5 ore medie settimanali per il personale di ass. tec. (riduzione media di 8,5 ore settimanali su base trimestrale pari a una riduzione di 102 ore ogni 12 settimane) e a 21,5 ore medie settimanali per i restanti (6,5 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana), la restante quota di riduzione sara' effettuata su una programmazione di permessi su base trimestrale. Organico complessivo di 220 unita', per il periodo dal 17 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13636 del 24 novembre 1993. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama unita' mensa c/o Imperial, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 36 ore a: 25,5 ore settimanali nei confronti di 3 lavoratori, da 23 a 16,1 ore settimanali nei confronti di 1 lavoratore, da 19 ore a 13,5 ore settimanali nei confronti di 6 lavoratori su un organico complessivo di 10 unita', per il periodo dal 12 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini nord unita' mensa c/o G.F. Gestioni in.li div. Agusta, con sede in Milano e unita' di Cascina Costa (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 14 unita'; da 30 ore settimanali a 20 ore settimanali nei confronti di 17 unita'; da 25 ore settimanali a 20 ore settimanali nei confronti di 1 unita', per il periodo dal 15 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Essedue service unita' mensa c/o Goodyear italiana, con sede in Roma e unita' di Cisterna di Latina (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore settimanali nei confronti di 17 lavoratori; da 20 ore settimanali a 13 ore settimanali nei confronti di 1 lavoratore su un organico complessivo di 20 unita', per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ristochef unita' mensa c/o Acciaierie e ferriere di Piombino con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unita' di Piombino (Livorno), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 15 unita'; da 36 ore a 28 ore settimanali nei confronti di 1 unita'; da 30 ore a 28 ore settimanali per 27 unita'; da 25 ore a 18 ore settimanali nei confronti di 4 unita'; da 24 a 18 ore settimanali nei confronti di 10 unita'; da 20 a 16 ore settimanali nei confronti di 4 unita'; a fronte di un organico complessivo di 61 unita', per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio V.D.P., con sede in Cerano (Novara) e unita' di Cerano (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali distribuite in via normale dal martedi' a venerdi' nei confronti di 35 lavoratori su un organico totale di 51 unita', per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13167 del 3 luglio 1993. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Maratea, con sede in Maratea (Potenza) e unita' di Maratea (Potenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali per 116 lavoratori (di cui 1 impiegato), 30 ore settimanali per 1 lavoratore (addetto ai generatori di vapore) e a 25 ore settimanali per 1 impiegato e 1 operaio (con mansioni di guardiano), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Immagina, con sede in Trivero (Vercelli) e unita' di Trivero (Vercelli), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali ripartite in 6 ore al giorno per 5 giorni alla settimana nei confronti di 25 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 35 unita', per il periodo dal 5 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova e unita' di Finale Ligure (Savona) e Genova Sestri, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali con una riduzione percentuale del 21,91% nei confronti di 74 lavoratori di cui 47 occupati presso lo stabilimento di Genova Sestri e 27 occupati presso lo stabilimento di Finale Ligure (Savona), su un organico aziendale di 1506 unita', per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fondmatic, con sede in Crevalcore (Bologna) e unita' di Crevalcore (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 22,50 ore medie settimanali nei confronti di 76 lavoratori su un organico di 98 unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 30 settembre 1994. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura S. Stefano, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Anghiari (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 o 25 ore medie settimanali per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zamasport, con sede in Novara e unita' di Novara, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un minimo di 29,40 e ad un massimo di 36,92 ore medie settimanali, nei confronti di 81 lavoratori su un organico complessivo di 123 unita', per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ma.Pl.In., con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grugliasco (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 18 dipendenti fino al 5 settembre 1993, dopo tale data i dipendenti interessati al trattamento si riducono di 7 unita' a fronte di un organico complessivo di 41 unita', per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 17 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CIT - Costruzioni impianti telefonici, con sede in Pescara e unita' di Montesilvano (Pescara) e Pescara, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 85 dipendenti su un organico complessivo di 85 unita', per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14073 del 18 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 18 marzo 1994 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc. coop. "28 Luglio", con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Con decreto ministeriale 24 marzo 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dal Partito Repubblicano Italiano, nonche' in favore dei dipendenti licenziati a decorrere dal 18 aprile 1993 dal suddetto Partito, dichiarati dal Partito medesimo in possesso del requisito di anzianita' assicurativa e contributiva richiesto dall'art. 9-quater, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e' disposta, ai sensi del medesimo articolo e del medesimo comma, la corresponsione di una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994, ovvero per un minore periodo, qualora l'interessato abbia prestato attivita' lavorativa alle dipendenze del Partito, successivamente alla data del 1 settembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edi.Gen., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 14 settembre 1993 al 13 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale, con sede in Trieste e unita' di Gorizia, Monfalcone (Gorizia), Trieste e Udine, per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.E.C. - Societa' tipografica editrice capitolina, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.