IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che prescrive l'adozione ogni triennio di criteri di commisurazione della capacita' finanziaria occorrente per l'iscrizione nell'Albo dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali previsto dall'art. 32 del menzionato decreto legislativo; Visto l'art. 52 del citato decreto legislativo che per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, rinvia alle disposizioni previste in materia di imposta comunale sulla pubblicita'; Considerato che, in relazione alla ripartizione in classi dei comuni e al presumibile gettito dei tributi in riscossione, appare congruo commisurare la capacita' finanziaria degli iscritti nel predetto Albo ai fini della loro collocazione nelle due categorie previste dal richiamato comma 3 dell'art. 33, per la prima categoria, ad almeno L. 450.000.000 e, per la seconda categoria, ad almeno L. 150.000.000; Decreta: Art. 1. Gli iscritti nell'Albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali sono suddivisi in due categorie in relazione alla capacita' finanziaria e tecnica posseduta.