IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n.  507,  che  prescrive  l'adozione  ogni  triennio  di  criteri  di
commisurazione    della    capacita'   finanziaria   occorrente   per
l'iscrizione nell'Albo dei concessionari del servizio di accertamento
e  riscossione  dei  tributi  comunali  previsto  dall'art.  32   del
menzionato decreto legislativo;
  Visto   l'art.   52   del   citato   decreto  legislativo  che  per
l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione della  tassa
per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, rinvia alle disposizioni
previste in materia di imposta comunale sulla pubblicita';
  Considerato  che,  in  relazione  alla  ripartizione  in classi dei
comuni e al presumibile gettito dei tributi  in  riscossione,  appare
congruo  commisurare  la  capacita'  finanziaria  degli  iscritti nel
predetto Albo ai fini della loro  collocazione  nelle  due  categorie
previste dal richiamato comma 3 dell'art. 33, per la prima categoria,
ad  almeno  L.  450.000.000 e, per la seconda categoria, ad almeno L.
150.000.000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli iscritti nell'Albo nazionale dei concessionari del servizio  di
accertamento e riscossione dei tributi comunali sono suddivisi in due
categorie   in   relazione   alla  capacita'  finanziaria  e  tecnica
posseduta.