IL MINISTRO
                      PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto   il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come
modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993,  n.  470,  e  23
dicembre    1993,   n.   546,   riguardante   la   "razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
dicembre 1993, n. 593 riguardante la "determinazione  e  composizione
dei  Comparti  di  contrattazione collettiva del pubblico impiego, di
cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
  Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato
dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993,  n.  470,  che
istituisce  l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  25  gennaio
1994,  n.  144,  che,  ai  sensi  del  citato  art.  50  del  decreto
legislativo n. 29/1993, definisce il Regolamento di organizzazione  e
funzionamento  dell'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale delle
pubbliche amministrazioni;
  Visto l'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993,  come
modificato  dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
470, in base al quale "Mediante contratti collettivi  quadro  possono
essere  disciplinate, in modo uniforme per tutti i comparti e le aree
di contrattazione collettiva, la durata dei  contratti  collettivi  e
specifiche materie";
  Visto  l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993, come
modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993,  n.
470,  in  base al quale "i contratti collettivi quadro sono stipulati
dall'Agenzia di cui all'art. 50, per la parte  pubblica,  e,  per  la
parte  sindacale,  dalle  confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale";
  Tenuto conto che, ai sensi del citato art. 45, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, partecipano alla  trattativa  per
la  definizione  del  contratto  collettivo  quadro le Confederazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale,  che
risultano tali in base alla normativa transitoria vigente in materia,
richiamata nell'art. 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n.
29/1993;
  Visto  l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come
modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993,  n.
546,  in  base  al  quale  "la  maggiore rappresentativita' sul piano
nazionale delle confederazioni e delle  organizzazioni  sindacali  e'
definita  con  apposito  accordo  tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali  individuate
ai  sensi  del  comma 2, da recepire con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,  sentita
la  Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale";
  Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993,  come
modificato  dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
546, in base al quale "fino alla emanazione del  decreto  di  cui  al
comma  1,  restano  in  vigore  e  si  applicano  anche  alle aree di
contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art.  8
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e
alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione pubblica.   Tale normativa
resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino  a  quando
non sia data applicazione a quanto previsto dall'art.  45, comma 8";
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395,  che  definisce  i  criteri  di  riferimento  da
utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della   funzione   pubblica  per  la  determinazione  della  maggiore
rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni  e  delle
organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;
  Vista  la  direttiva  di  cui  alla  Circolare  11  marzo  1991, n.
72549/8.93.5 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del  18  marzo
1991,  concernente  - in attuazione del citato art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 395/88 - le modalita' di  accertamento
del  requisito  della maggiore rappresentativita' sul piano nazionale
delle confederazioni e delle organizzazioni  sindacali  operanti  nel
settore del pubblico impiego;
  Vista  la  direttiva-circolare n. 13397/93/7.491 del 16 aprile 1993
(circolare n. 15/1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92  del
21  aprile  1993)  riguardante  l'"aggiornamento dei dati di cui alla
citata direttiva-circolare dell'11  marzo  1991",  i  cui  criteri  e
parametri    vengono    in    rilievo,    a    norma   della   stessa
direttiva-circolare, in tutte le "circostanze in cui e' necessaria la
individuazione della effettivita' sindacale, tenuto conto che i detti
parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi";
  Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri  di  cui  alla
citata  direttiva-circolare  dell'11  marzo 1991, sono da considerare
maggiormente rappresentative sul piano  nazionale  le  confederazioni
sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alla
predetta  circolare,  la rappresentativita' qualificata in almeno due
comparti  di  contrattazione  collettiva  del  pubblico  impiego   di
organizzazioni  sindacali  di  categoria  ad esse aderenti ovvero che
siano   presenti   nella   composizione   del   Consiglio   nazionale
dell'economia e del lavoro;
  Tenuto  conto  dei  dati inviati dalle pubbliche amministrazioni in
relazione  alle  predette   direttive-circolari   e   della   attuale
composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio
1993, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Sabino
Cassese, e' stato delegato  a  provvedere  alla  "attuazione  ..  del
decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" e ad "esercitare .. ogni
altra funzione attribuita dalle vigenti  disposizioni  al  Presidente
del   Consiglio  dei  Ministri,  relative  a  tutte  le  materie  che
riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  attesa  dell'attuazione  dell'art.  47,  comma  1,  del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22  del
decreto  legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale
partecipano  alla  trattativa  per  la  stipulazione  del   contratto
collettivo  quadro  di  cui  all'art.  45,  commi  5 e 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 15  del
decreto   legislativo   10   novembre   1993,  n.  470,  le  seguenti
Confederazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale:
   Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);
   Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);
   Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);
   Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.);
   Confederazione   autonoma  dei  quadri  direttivi  della  funzione
pubblica (Confe.Dir.);
   Confederazione sindacati autonomi lavoratori (Conf.S.A.L.);
   Confederazione    italiana    sindacati    autonomi     lavoratori
(C.I.S.A.L.);
   Confederazione    italiana    sindacati    nazionali    lavoratori
(C.I.S.N.A.L.);
   Rappresentanze sindacali di base-Confederazione unitaria  di  base
(RdB-CUB).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 aprile 1994
                                                 Il Ministro: CASSESE