IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel   quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di  credito  del  Tesoro,  di  durata  non
superiore  a  dodici  anni,  con  l'osservanza  delle norme di cui al
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 37, con cui si e' stabilito, fra l'altro,
che con  decreti  del  Ministro  del  tesoro  sono  determinate  ogni
caratteristica,  condizione  e  modalita'  di emissione dei titoli da
emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data 23 marzo 1994 con il quale e'
stata disposta l'emissione della prima  tranche  dei  certificati  di
crediti  del  Tesoro  al  portatore,  della durata di sette anni, con
godimento 1 aprile 1994;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di una seconda tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il  7
aprile 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 53.909 miliardi;
  Tenuto  conto  altresi'  che  l'emissione  disposta con il presente
decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli  in  scadenza,  al
raggiungimento  del  limite  massimo  di  cui  alla  citata  legge n.
539/1993;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e successive modificazioni, e' disposta la riapertura delle
sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito  del
Tesoro  al  portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.000
miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1 aprile 1994, di
cui al decreto ministeriale del 23 marzo 1994 citato nelle premesse;