Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Val di Vara, con sede in Poggio San Vicino (Macerata) e unita' di Poggio S. Vicino (Macerata), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore mediamente per tutti i 104 lavoratori in organico cosi' come regolamentato dall'allegato verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Primus mode, con sede in Camerano (Ancona) e unita' di Camerano (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 25 ore settimanali per tutti i 24 dipendenti secondo le modalita' di cui all'allegato verbale e prospetti che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Camiceria F.lli Taccaliti, con sede in Camerano (Ancona) e unita' di Camerano (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 24 ore settimanali per 35 dei 40 lavoratori in organico, nel rispetto delle modalita' di cui agli allegati prospetti che sono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Co.Ba. di Baiardelli Guido, con sede in Loreto (Ancona) e unita' di Loreto (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente un minimo di 23 ed un massimo di 36,8 ore settimanali per 28 operai dei 30 dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato verbale e prospetti che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 25 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silver confezioni, con sede in Filottrano (Ancona) e unita' di Filottrano (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 26 ore settimanali per 151 lavoratori dei 164 in organico, cosi' come previsto dagli allegati prospetti costituenti parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Farfisa, con sede in Camerano (Ancona) e unita' di Camerano (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore per i 91 dei 103 dipendenti occupati cosi' come previsto dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 7 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Marzatico, con sede in Verano Brianza (Milano) e unita' di Verano Brianza (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 49 lavoratori e secondo le modalita' previste negli allegati verbali di accordo che sono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 31 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Tongo industria per l'arredamento, con sede in Tegoleto (Arezzo) e unita' di Tegoleto (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un orario medio settimanale ridotto in misura non superiore al 50% secondo le modalita' specificate nell'allegato prospetto facente parte integrante dell'accordo per 140 lavoratori su un organico di 185 unita', per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 febbraio 1994 n. 14209. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Tiger, con sede in Monsummano Terme (Pistoia) e unita' di Monsummano Terme (Pistoia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 oppure 31 ore medie plurisettimanali, per 57 lavoratori su un organico di 69 unita', secondo le modalita' specificate nell'allegato elenco facente parte integrante dell'accordo, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13680 del 24 novembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ma.Na.Ro., con sede in Jesi (Ancona) e unita' di Jesi (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 20,1 ore settimanali per 13 lavoratori dei 61 in organico, cosi' come previsto dall'allegato verbale e prospetto costituenti parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 27 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hertz italiana, con sede in Roma, unita' di Roma, sede centrale, Roma Fiumicino, Ciampino (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore medie settimanali con riduzione all'inizio e/o alla fine dell'orario giornaliero della singola unita' produttiva, nei confronti di 139 lavoratori su un organico di 421 unita'; per i lavoratori part-time la riduzione dell'orario verra' applicata proporzionalmente cosi' come indicato nell'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hertz italiana, con sede in Roma e unita' di: uffici, stazioni e filiali nazionali, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore medie settimanali con riduzione all'inizio e/o alla fine dell'orario giornaliero della singola unita' produttiva, nei confronti di 227 lavoratori su un organico complessivo di 421 unita'; per i lavoratori part-time la riduzione dell'orario di lavoro verra' applicata proporzionalmente cosi' come indicato nell'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roby Style, con sede in Torgiano (Perugia) e unita' di Torgiano (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una riduzione mensile pro capite come dalla tabella allegata al verbale di accordo, che e' parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romana Diesel, con sede in Roma e unita' di Roma, via Collatina (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore settimanali nei confronti di 53 lavoratori a fronte di un organico pari a 199 dipendenti. Per i lavoratori part-time pari a 19 unita', l'orario settimanale svolto (come da tabella n. 1) sara' proporzionalmente ridotto (come da tabella n. 2). Le tabelle n. 1 e n. 2 sono allegate e formano parte integrante del presente decreto; per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piaggio veicoli europei, con sede in Pontedera (Pisa) e unita' di Pontedera (Pisa), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali per 1.730 lavoratori dall'8 febbraio 1993 al 30 aprile 1993, da 40 ore a 28 ore settimanali per 1.730 lavoratori dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993 e da 40 ore a 20 ore settimanali per 500 lavoratori dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993, a fronte di un organico complessivo di 4.851 unita' lavorative, per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 30 aprile 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rimoldi, con sede in Olcella di Busto Garolfo (Milano) e unita' di Olcella di Busto Garolfo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 587 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 622 unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Nixdorf informatica (Milano) e unita' di Milano e Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie nei confronti di 77 lavoratori dell'unita' di Milano e nei confronti di 25 lavoratori dell'unita' di Roma, su un organico complessivo nelle due unita' pari a 521 per Milano e 277 per Roma, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni del nord, con sede in Torrebelvicino (Vicenza) e unita' di Torrebelvicino (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 71 unita', per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Costruzioni Meccaniche F.T.R. di Banchiero Franco & C., con sede in Cagliari e unita' di Cagliari, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 25,2 ore settimanali, pari al 37% su base mensile, per 10 dei 15 dipendenti in organico, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.R.B., con sede in Fermignano (Pesaro) e unita' di Fermignano (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore settimanali per 90 dipendenti dei 101 in organico, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Gandolfi, con sede in Milano e unita' di Lonigo (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 27 lavoratori a fronte di un oganico complessivo pari a 67 unita' lavorative considerato che successivamente in data 27 settembre 1993 e' stato stipulato un nuovo contratto coll. az.le che ha ripristinato il preesistente orario di 40 ore settimanali a decorrere dal giorno 10 settembre 1993, per il periodo dal 1 maggio 1993 al 9 settembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Soncini, con sede in Mestre (Venezia) e unita' di Quarto d'Altino (Venezia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 52 unita' (alternanza al lavoro di tre settimane lavorative ed una di solidarieta'), a fronte di un organico complessivo pari a 104 unita', per il periodo dal 21 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zani Cirano, con sede in Barberino Val d'Elsa e unita' di Barberino Val d'Elsa, loc. Treppie' (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali per 102 addetti e a 27 ore medie settimanali per 14 addetti su un organico complessivo di 127 unita', per il periodo dal 14 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Somec, con sede in Campotizzoro (Pistoia) e unita' di Campotizzoro (Pistoia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali dal 2 novembre 1993 fino al 29 gennaio 1994 ed a 25 ore medie settimanali dal 30 gennaio 1994 al 2 aprile 1994 per 22 addetti su un organico di 25 unita', per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Artarredi, con sede in Poggibonsi (Siena) e unita' di Barberino Val d'Elsa (Firenze) e Poggibonsi (Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali articolate in settimane alterne di lavoro ad orario pieno e sospensione a zero ore, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isma, con sede in Sinalunga (Siena) e unita' di Sinalunga (Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali per l'intero organico costituito da 31 lavoratori, per il periodo dal 16 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T. Style, con sede in Pieve S. Stefano (Arezzo) e unita' di Pieve S. Stefano (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un orario medio settimanale ridotto in misura non superiore al 30% per 83 lavoratori su un organico complessivo di 103 unita', per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.M.M., con sede in Torino e unita' di Migliarino (Pisa), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanli nel mese di ottobre, a 25 ore settimanali nel mese di novembre, a 30 ore settimanali nelle prime due settimane di dicembre ed a 25 ore settimanali per il rimanente periodo per 28 lavoratori su un organico di 36 unita', per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Menci, con sede in Castiglion Fiorentino (Aezzo) e unita' di Castiglion Fiorentino (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 16 ore medie settimanali per 92 operai articolate in 2 settimane a zero ore e 2 settimane a 32 ore (8 ore per 4 giorni); a 32 ore medie settimanali per 9 intermedi e 2 operai (8 ore per 4 giorni); a 30 ore medie settimanali per 8 impiegati (6 ore per 5 giorni); a 20 ore medie settimanali per 8 impiegati (4 ore per 5 giorni); a 8 ore medie settimanali per 5 impiegati (1 giorno lavorativo a settimana); a 15 ore settimanali per un part-time (da 6 a 3 ore per 5 giorni); per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farma Biagini, con sede in Barga (Lucca) e unita' di Barga (Lucca), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore medie settimanali per 45 unita' su un organico di 140 lavoratori, per il periodo dal 1 marzo 1993 al 22 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi laboratori Farma-Biagini, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unita' di Gallicano (Lucca), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore medie settimanali per l'intero organico costituito da 42 unita' lavorative, per il periodo dal 1 marzo 1993 al 22 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trudi giocattoli, con sede in Tarcento (Udine) e unita' di Tarcento (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali con cadenza orizzontale su due turni 8-12 e 13-17 nei confronti di 37 unita' lavorative su un organico di 90 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cover, con sede in Altopascio (Lucca) e unita' di Altopascio (Lucca), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali medie (da un minimo del 20,01% di riduzione ad un massimo del 30%) per 50 lavoratori su un organico complessivo di 135 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astro, con sede in Bergamo e unita' di Calenzano (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 32 ore medie settimanali per 32 operai e a 35 ore medie settimanali per 7 impiegati su un organico complessivo di 43 unita', di norma, tramite la riduzione di un'ora ogni venerdi' e la sospensione di una giornata lavorativa a turno per ogni dipendente, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.M. - Costruzioni ingg. Matricardi, con sede in Ascoli Piceno e unita' di Ascoli Piceno, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 20 ore settimanali su base mensile per 32 del 35 dipendenti, per il periodo dal 29 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Capuzzi Consiglia, con sede in Gravina di Puglia (Bari) e unita' di Serra Loconte loc. Gravinella (Matera), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali per 12 lavoratori su un organico di 31 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 14 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etheco - European Thermostat Company, con sede in Salerno e unita' di Salerno, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore settimanali per il periodo 1 giugno 1993-31 dicembre 1993 e da 40 a 16 ore settimanali per il periodo succesivo per le 280 unita' su un organico di 301 unita' ivi impiegate, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unita' di c/o Alenia di Capodichino (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali con una riduzione giornaliera a 4 ore per 22 lavoratori su un organico di 24 dipendenti occupati in relazione all'appalto c/o lo stabilimento Alenia di Capodichino, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. V.I.P., con sede in Bastida Pancarana (Pavia) e unita' di Bastida Pancarana (Pavia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 70 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 97 unita', per il periodo dal 22 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13 dicembre 1993 n. 13882. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. V.I.P., con sede in Bastida Pancarana (Pavia) e unita' di Bastida Pancarana (Pavia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 70 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 97 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 20 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Rondine Cucirini Alba, con sede in Gallarate (Varese) e unita' di Gallarate (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 33 unita' su un organico complessivo di 47 lavoratori, per il periodo dal 31 marzo 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 novembre 1993 n. 13633. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Cabiria, con sede in Monsummano Terme (Pistoia) e unita' di Monsummano Terme (Pistoia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per 14 dipendenti su un organico di 21, alternando settimane ad orario superiore a settimane ad orario inferiore alla media stabilita, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 21 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos.Mo.S., con sede in Livorno e unita' di Livorno, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali per 44 dipendenti su un organico complessivo di 48 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 28 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. - Societa' Italia appalti ferroviari traslochi e lavori diversi, con sede in Grosseto e unita' di Grosseto, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 38 ore a: 35 ore medie settimanali per 13 lavoratori su un organico di 51 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 28 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carlo Filipponi, con sede in Falconara Marittima (Ancona) e unita' di Falconara (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 20 ore per 51 dei 59 dipendenti in organico, con le modalita' di cui agli allegati verbali di accordo e prospetti che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa, con sede in Novafeltria (Pesaro) e unita' di Novafeltria (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore settimanali dal 1 marzo 1993 al 31 maggio 1993 ed a 30 ore settimanali dal 1 giugno 1993 al 28 febbraio 1994 per 70 lavoratori degli 85 in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 28 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Maristella, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) nei confronti di 22 unita' su un organico complessivo di 24 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 28 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Emmezeta, con sede in Castano Primo (Milano) e unita' di Castano Primo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 32 ore settimanali (8 ore al giorno per 4 giorni alla settimana) nei confronti di 12 unita' su un organico complessivo di 17 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 28 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bianchi Mare', con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unita' nazionali, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 36 ore medie settimanali nei confronti di 142 lavoratori occupati nelle unita' dislocate sul territorio nazionale a fronte di un organico complesivo di 235 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.V., con sede in Somma Lombardo (Varese) e unita' di Somma Lombardo (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 18 unita' ed a 20 ore settimanali nei confronti di 2 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 211 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 19 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio F.lli Carabelli, con sede in Solbiate Arno (Varese) e unita' di Solbiate Arno (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali nei confronti di 440 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 500 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.H. Schilling, con sede in Milano e magazzino di Segrate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali nei confronti di 39 dipendenti (34 impiegati e 5 operai) a fronte di 63 unita' lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ovattificio Valle Olona, con sede in Gorla Minore (Varese) e unita' di Gorla Minore (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) nei confronti di 19 lavoratori su un organico complessivo di 30 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 28 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Casvit, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (4 ore giornaliere dal lunedi' al venerdi', dal 29 novembre 1993 a settimane alterne, una di 40 ore ed una a zero ore lavorative) nei confronti di 24 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 28 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 28 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tre Emme, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali (2 giorni 8 ore lavorative e 3 giorni 4 ore lavorative) nei confronti di 16 lavoratori ed a 30 ore settimanali (6 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei confronti di 3 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 19 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 5 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veneta Mineraria, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 12 impiegati ed a 30 ore settimanali nei confronti di 2 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 47 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 4 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Rondine Cucirini Alba, con sede in Gallarate (Varese) e unita' di Gallarate (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 33 unita', su un organico complessivo di 47 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 28 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Unione imprenditoria Coop., con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) e unita' di Castelfranco Veneto (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 38 ore a: 28,50 ore medie settimanali nei confronti di 5 unita', a fronte di un organico complessivo di 243 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 12 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iti Industriale S.r.l., con sede in Pero (Milano) e unita' di Pero (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 22 ore medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 31 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 16 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Unione imprenditoria Coop., con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) e unita' di Castelfranco (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 21 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 243 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 12 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvi, con sede in Monza (Milano) e unita' di Novate Milanese (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 32 unita' di cui 29 lavoratori, divisi in due turni, operano per tre giorni alla settimana, dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 17; 3 dipendenti, invece dalle ore 8 alle 13 per 4 giorni alla settimana e un giorno dalle 8 alle 12, organico complessivo pari a 93 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 all'11 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zetronic, con sede in Padova e unita' di Padova, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 141 unita', 32 ore medie settimanali nei confronti di 20 unita', per 11 lavoratori part-time, l'orario sara' ridotto da 24 ore settimanali a settimane alterne e avvicendate, tutto secondo le modalita' previste dall'allegato verbale d'accordo, che e' parte integrante del presente decreto e a fronte di un organico pari a 175 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 19 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conti, con sede in Cusano Milanino (Milano) e unita' di Cusano Milanino (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore settimanali (2 turni: primo, 8-12 e 13-16; secondo, 10-13 e 14-18) nei confronti di 20 operaie macchiniste del reparto buste e del reparto legatoria, a fronte di un organico di 52 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 28 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mik Italia, con sede in Cervarese S. Croce (Padova) e unita' di Cervarese S. Croce (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali (6 ore giornaliere dal lunedi' al giovedi' e 4 ore il venerdi') nei confronti di 46 lavoratori a tempo pieno ed a 14 ore settimanali nei confronti di 11 lavoratori a part-time (20 ore settimanali) a fronte di un organico complessivo di 74 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 13 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terme di Recoaro, con sede in Cepina Val di Sotto (Sondrio) e unita' di Recoaro (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali nei confronti di 46 lavoratori (6 ore giornaliere dal lunedi' al giovedi' e 4 ore il venerdi') su un organico complessivo di 363 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 18 aprile 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Somaschini, con sede in Trescore Balneario (Bergamo) e unita' di Trescore Balneario (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (due settimane lavorative a 40 ore e due settimane a zero ore) nei confronti di 80 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 109 lavoratori, per il periodo dal 6 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14191 del 23 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Somaschini, con sede in Trescore Balneario (Bergamo) e unita' di Trescore Balneario (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali (due settimane lavorative a 40 ore e due settimane a zero ore) nei confronti di 80 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 109 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 5 aprile 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama - La grande ristorazione, unita' mensa c/o Alumix, con sede in Milano e unita' di Feltre (Belluno), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore settimanali nei confronti di un dipendente, da 30 ore settimanali a 22 ore settimanali nei confronti di 4 dipendenti, da 26 ore settimanali a 20 ore settimanali nei confronti di un dipendente, da 20 ore settimanali a 18 ore settimanali nei confronti di un dipendente su un organico complessivo di 8 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ristochef - Unita' mensa c/o Acciaierie e ferriere di Piombino, con sede in Baranzate di Bollate (Milano), unita' di Piombino (Livorno), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 15 unita', da 36 ore a 28 ore settimanali nei confronti di una unita'; da 30 ore a 28 ore settimanali per 27 unita'; da 25 ore a 18 ore settimanali nei confronti di 4 unita'; da 24 a 18 ore settimanali nei confronti di 10 unita'; da 20 a 16 ore settimanali nei confronti di 4 unita', a fronte di un organico complessivo di 61 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Termozeta elettrodomestici, con sede in Parabiago (Milano), unita' di Parabiago (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 16 ore settimanali (4 ore al giorno per 4 giorni alla settimana) nei confronti di 124 lavoratori (106 operai ed intermedi e 18 impiegati), su un organico complessivo di 166 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 1 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Termozeta elettrodomestici, con sede in Parabiago (Milano) e unita' di Parabiago (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 16 ore settimanali (4 ore al giorno per 4 giorni alla settimana) nei confronti di 124 lavorati (106 operai ed intermedi e 18 impiegati), su un organico complessivo di 166 unita', per il periodo dal 2 marzo 1993 al 13 dicembre 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 novembre 1993, n. 13709. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Walker Pen, con sede in Settimo Torinese (Torino), unita' di Settimo Torinese (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali con prestazioni di 4 ore giornaliere per 65 lavoratori; da 40 a 30 ore settimanali con prestazioni di 6 ore giornaliere per 15 lavoratori su un organico di 99 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 7 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.A.S., con sede in Cerano (Novara), unita' di Cerano (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 33,34 ore medie settimanali per il reparto tessitura, 26,67 ore medie settimanali per il reparto confezioni e 17,14 ore medie settimanali per il reparto preprazione risultanti da una turnazione plurisettimanale per 65 unita' su un organico di 133 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 gennaio 1994.