IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n.
231, relativo a problemi sanitari e di polizia sanitaria  in  materia
di  importazione  di  animali  della  specie  bovina  e suina e carni
fresche in provenienza da Paesi terzi;
  Viste le decisioni della Commissione 93/181/CEE - 93/183/CEE del 29
gennaio  1993  e  93/184/CEE  del  2  febbraio  1993  relative   alle
condizioni  di  polizia  sanitaria ed alla certificazione veterinaria
cui e' subordinata l'importazione di animali domestici  della  specie
bovina rispettivamente dalla Lettonia, Lituania ed Estonia;
  Ritenuto   necessario   conformarsi   alle   richiamate   decisioni
comunitarie;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Fatte salve le disposizioni riguardanti la protezione degli animali
nei trasporti internazionali e tutte le altre norme sanitarie vigenti
in materia di importazione di animali domestici della specie bovina e
suina, e' autorizzata l'importazione dalla Lettonia, dalla Lituania e
dall'Estonia di:
    a)  animali  domestici  della  specie   bovina   destinati   alla
riproduzione   o  alla  produzione  che  rispondono  alle  condizioni
sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato A, che li  deve
scortare;
    b)   animali   domestici   della  specie  bovina  destinati  alla
macellazione che rispondono alle  condizioni  sanitarie  fissate  nel
certificato di cui all'allegato B, che li deve scortare.