IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
   Vista   la   legge   16   aprile  1987,  n.  183,  concernente  il
coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari e, in  particolare,  l'art.  2  per  quanto
concerne i compiti del CIPE;
   Vista   la   legge   4  dicembre  1993,  n.  491,  concernente  il
riordinamento  delle  competenze  regionali  e  statali  in   materia
agricola  e  forestale  e  istituzione  del  Ministero  delle risorse
agricole, alimentari e forestali che  trasferisce  al  neo  istituito
Ministero   le  funzioni  in  materia  di  pesca  marittima  gia'  di
competenza del Ministero della marina mercantile;
   Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che  stabilisce
che il Ministro del bilancio e della programmazione economica attende
al  coordinamento,  alla  programmazione,  anche  finanziaria, e alla
vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree
economicamente depresse del territorio nazionale e che, d'intesa  con
il   Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,
assicura il coordinamento di tale azione con la  politica  regionale,
strutturale e di coesione economica e sociale della Commissione delle
Comunita' europee;
   Visto  il  regolamento  del  Consiglio  delle Comunita' europee n.
2081/93 del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento CEE n. 2052/88
relativo alle missioni dei fondi a finalita' strutturali,  alla  loro
efficacia  e  al  coordinamento dei loro interventi e di quelli della
Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari
esistenti;
   Visto il regolamento del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
2082/93  del  20  luglio  1993,  che  modifica  il regolamento CEE n.
4253/88, applicativo del precedente regolamento CEE n.  2052/88,  per
quanto  riguarda  il  coordinamento tra gli interventi dei vari fondi
strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli  della  Banca
europea  per  gli  investimenti  e  degli  altri strumenti finanziari
esistenti dall'altro;
   Visto il regolamento del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
2080/93  recante  disposizioni di applicazione del regolamento CEE n.
2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di  orientamento
della pesca (SFOP);
   Visto  il  regolamento  del  Consiglio  delle Comunita' europee n.
3699/93 che definisce i criteri  e  le  condizioni  degli  interventi
comunitari   a   finalita'   strutturale  nel  settore  della  pesca,
dell'acquacoltura e della trasformazione  e  commercializzazione  dei
relativi prodotti;
   Visto  l'art.  3  del  succitato  regolamento  del Consiglio delle
Comunita' europee n. 3699/93 che prevede che  ciascuno  Stato  membro
deve  presentare  alla  Commissione sotto forma di documento unico di
programmazione un programma settoriale ed una domanda di contributo;
   Vista la propria deliberazione del 19 ottobre 1993 concernente  la
proposta  italiana  relativa  al  Piano globale di sviluppo regionale
dell'obiettivo 1 di cui all'art. 8, comma 4, del regolamento  CEE  n.
2081/93 del Consiglio delle Comunita' europee;
   Visto il documento unico di programmazione SFOP 1994/99, trasmesso
dal  Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota
n. 60129 del 21 febbraio 1994;
   Vista la delibera CIPE in data 13 luglio  1993,  pubblicata  nella
G.U.   n.   223  del  22  settembre  1993,  concernente  disposizioni
organizzative riguardanti l'attivita' dei Comitati  interministeriali
di programmazione economica ed in particolare il punto 5 che prevede,
ai  fini  dell'istruttoria  delle  proposte, la convocazione di una o
piu'  riunioni  cui  partecipano  i  rappresentanti   di   tutte   le
amministrazioni interessate;
   Esperita  l'istruttoria  di  cui  alla citata delibera CIPE del 13
luglio 1993;
   Udite le relazioni del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali e  del  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
                              Delibera:
   Il  documento  presentato  dal  Ministro  delle  risorse agricole,
alimentari e forestali, di cui all'allegato, costituisce il documento
unico di programmazione SFOP 1994-99 ai sensi del regolamento CEE  n.
2080/93  del  Consiglio  e dell'art. 3 del regolamento CEE n. 3699/93
del Consiglio. Il documento verra' inviato alle competenti  autorita'
comunitarie.
   Il  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e forestali,
d'intesa  con  il  Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  per  quanto  riguarda  le  azioni  ricadenti nei territori
delimitati ai sensi degli obiettivi 1, 2  e  5,  assicurera'  che  le
proposte  operative  risultino  compatibili con il presente documento
unico di programmazione e con le procedure finanziarie adottate dalla
Commissione delle Comunita' europee.
   Il Ministero delle risorse agricole,  alimentari  e  forestali  e'
designato quale autorita' nazionale competente per la predisposizione
e  l'attuazione  dei  programmi  operativi  e  delle  altre  forme di
intervento previste dai regolamenti  comunitari,  salvo  che  per  il
campo  di azione n. 3, limitatamente all'acquacoltura in acqua dolce,
dove resta ferma la competenza regionale.
   Il Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,
d'intesa  con  il  Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e per il tramite del Ministero degli affari esteri e  della
Rappresentanza   permanente   d'Italia   presso  la  Unione  Europea,
provvedera'  alla  trasmissione  alla  Commissione  delle   Comunita'
europee  dei Programmi operativi, delle domande di contributo e delle
richieste di pagamento concernenti  i  programmi  stessi,  regimi  di
aiuto,  progetti,  studi  e  assistenza tecnica, nonche' le eventuali
proposte di aggiornamento e di modifica.
   Il  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,
d'intesa   con  il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica per quanto  riguarda  le  azioni  ricadenti  nei  territori
delimitati  ai  sensi  degli  obiettivi  1,  2  e  5 e' autorizzato a
individuare annualmente gli interventi da riprogrammare, al  fine  di
assicurare  la piena operativita' delle singole forme di intervento e
la massima efficienza nell'utilizzo delle risorse comunitarie.
   Il  quadro  finanziario  sara' ridefinito su proposta del Ministro
delle risorse agricole,  alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  il
Ministro  del  bilancio  e  della programmazione economica per quanto
riguarda le azioni ricadenti nei territori delimitati ai sensi  degli
obiettivi  1,  2  e  5,  allorche'  sara' stato stabilito l'ammontare
effettivo   delle   risorse   dei   fondi    strutturali    destinato
all'attuazione del presente documento.
   Le  regioni  e  gli  altri  enti territoriali interessati potranno
ottenere il cofinanziamento comunitario a favore di interventi di cui
risultano beneficiari (progetti, studi e regimi di  aiuto,  anche  se
inclusi  in  programmi  operativi), a condizione che i corrispondenti
finanziamenti a carico dei  fondi  di  propria  competenza  risultino
iscritti   in   apposite  poste  dei  rispettivi  bilanci  annuali  e
pluriennali.
   Roma, 13 aprile 1994
                                Il Presidente delegato: SPAVENTA