IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, l'art. 2 per quanto concerne i compiti del CIPE; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che trasferisce al neo istituito Ministero le funzioni in materia di pesca marittima gia' di competenza del Ministero della marina mercantile; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che stabilisce che il Ministro del bilancio e della programmazione economica attende al coordinamento, alla programmazione, anche finanziaria, e alla vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale e che, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, assicura il coordinamento di tale azione con la politica regionale, strutturale e di coesione economica e sociale della Commissione delle Comunita' europee; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2081/93 del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento CEE n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2082/93 del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento CEE n. 4253/88, applicativo del precedente regolamento CEE n. 2052/88, per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti dall'altro; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2080/93 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP); Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 3699/93 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalita' strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti; Visto l'art. 3 del succitato regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 3699/93 che prevede che ciascuno Stato membro deve presentare alla Commissione sotto forma di documento unico di programmazione un programma settoriale ed una domanda di contributo; Vista la propria deliberazione del 19 ottobre 1993 concernente la proposta italiana relativa al Piano globale di sviluppo regionale dell'obiettivo 1 di cui all'art. 8, comma 4, del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio delle Comunita' europee; Visto il documento unico di programmazione SFOP 1994/99, trasmesso dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota n. 60129 del 21 febbraio 1994; Vista la delibera CIPE in data 13 luglio 1993, pubblicata nella G.U. n. 223 del 22 settembre 1993, concernente disposizioni organizzative riguardanti l'attivita' dei Comitati interministeriali di programmazione economica ed in particolare il punto 5 che prevede, ai fini dell'istruttoria delle proposte, la convocazione di una o piu' riunioni cui partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate; Esperita l'istruttoria di cui alla citata delibera CIPE del 13 luglio 1993; Udite le relazioni del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: Il documento presentato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui all'allegato, costituisce il documento unico di programmazione SFOP 1994-99 ai sensi del regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio e dell'art. 3 del regolamento CEE n. 3699/93 del Consiglio. Il documento verra' inviato alle competenti autorita' comunitarie. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica per quanto riguarda le azioni ricadenti nei territori delimitati ai sensi degli obiettivi 1, 2 e 5, assicurera' che le proposte operative risultino compatibili con il presente documento unico di programmazione e con le procedure finanziarie adottate dalla Commissione delle Comunita' europee. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e' designato quale autorita' nazionale competente per la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi e delle altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari, salvo che per il campo di azione n. 3, limitatamente all'acquacoltura in acqua dolce, dove resta ferma la competenza regionale. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica e per il tramite del Ministero degli affari esteri e della Rappresentanza permanente d'Italia presso la Unione Europea, provvedera' alla trasmissione alla Commissione delle Comunita' europee dei Programmi operativi, delle domande di contributo e delle richieste di pagamento concernenti i programmi stessi, regimi di aiuto, progetti, studi e assistenza tecnica, nonche' le eventuali proposte di aggiornamento e di modifica. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica per quanto riguarda le azioni ricadenti nei territori delimitati ai sensi degli obiettivi 1, 2 e 5 e' autorizzato a individuare annualmente gli interventi da riprogrammare, al fine di assicurare la piena operativita' delle singole forme di intervento e la massima efficienza nell'utilizzo delle risorse comunitarie. Il quadro finanziario sara' ridefinito su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica per quanto riguarda le azioni ricadenti nei territori delimitati ai sensi degli obiettivi 1, 2 e 5, allorche' sara' stato stabilito l'ammontare effettivo delle risorse dei fondi strutturali destinato all'attuazione del presente documento. Le regioni e gli altri enti territoriali interessati potranno ottenere il cofinanziamento comunitario a favore di interventi di cui risultano beneficiari (progetti, studi e regimi di aiuto, anche se inclusi in programmi operativi), a condizione che i corrispondenti finanziamenti a carico dei fondi di propria competenza risultino iscritti in apposite poste dei rispettivi bilanci annuali e pluriennali. Roma, 13 aprile 1994 Il Presidente delegato: SPAVENTA