IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, recante norme di polizia veterinaria; Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, di attuazione della direttiva n. 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990 che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva n. 90/425/CEE; Decreta: Art. 1. I rifiuti di origine animale definiti all'art. 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, devono essere raccolti e trasportati, conformemente all'allegato 1 dello stesso decreto legislativo, mediante contenitori o veicoli furgonati specificatamente identificati e autorizzati dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente. I contenitori e i furgoni devono essere a perfetta tenuta - anche per quanto riguarda il dispositivo di chiusura ermetica della superficie di carico - costruiti in materiale resistente, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. Gli automezzi autorizzati dovranno essere sottoposti annualmente alla verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di idoneita' da parte del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale di competenza.