IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio
1954, n. 320, recante norme di polizia veterinaria;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  dicembre  1992,  n.  508,   di
attuazione  della  direttiva  n.  90/667/CEE  del  Consiglio  del  27
novembre 1990 che stabilisce le norme sanitarie  per  l'eliminazione,
la  trasformazione  e  l'immissione sul mercato di rifiuti di origine
animale o a base di pesce e che modifica la direttiva n. 90/425/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I rifiuti di  origine  animale  definiti  all'art.  3  del  decreto
legislativo  14  dicembre  1992,  n.  508,  devono  essere raccolti e
trasportati,  conformemente  all'allegato  1  dello  stesso   decreto
legislativo,     mediante    contenitori    o    veicoli    furgonati
specificatamente identificati e autorizzati dal servizio  veterinario
dell'unita' sanitaria locale competente.
  I  contenitori  e i furgoni devono essere a perfetta tenuta - anche
per  quanto  riguarda  il  dispositivo  di  chiusura  ermetica  della
superficie   di   carico   -   costruiti   in  materiale  resistente,
impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
  Gli automezzi autorizzati dovranno  essere  sottoposti  annualmente
alla   verifica  del  mantenimento  del  possesso  dei  requisiti  di
idoneita' da parte del  servizio  veterinario  dell'unita'  sanitaria
locale di competenza.