IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Visti i propri decreti in data 23 marzo 1994 e 7 aprile 1994 con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di 7 anni, con godimento 1 aprile 1994; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 aprile 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 55.416 miliardi; Tenuto conto altresi' che l'emissione di una terza tranche disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di 7 anni, con godimento 1 aprile 1994, di cui al decreto ministeriale del 23 marzo 1994 citato nelle premesse.