IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
                   E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  "Nuovo  codice
della  strada"  ed  in particolare gli articoli 225 e 226 riguardanti
l'istituzione degli archivi  e  dell'anagrafe  nazionali  e  la  loro
organizzazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  10 settembre 1993, n. 360, recante
"Disposizioni correttive e  integrative  del  codice  della  strada",
approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo  codice
della  strada"  ed  in  particolare  gli  articoli 402 e 403 relativi
all'Archivio dei veicoli ed all'Anagrafe  nazionali  degli  abilitati
alla guida;
  Visto  l'art.  3  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
  Considerata la necessita' di definire i  tracciati  record  per  il
trasferimento  dei  dati relativi al popolamento ed all'aggiornamento
dell'Archivio nazionale veicoli e dell'Anagrafe dei conducenti;
  Sentite le amministrazioni e gli enti interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  modalita'  per  la  trasmissione  delle  informazioni  sono  le
seguenti:
   1) collegamento diretto all'elaboratore del centro di elaborazione
dati  della  Direzione  generale  della  motorizzazione  civile e dei
trasporti in concessione;
   2) su nastro magnetico compatibile con lo standard  I.B.M.  avente
le seguenti caratteristiche:
     a) densita' di registrazione 1600 bpi/6250 bpi;
     b) senza labels e senza tape-marks di testa;
     c) set di caratteri in formato EBCDIC;
     d) organizzazione sequenziale;
   3)  su  floppy  disk  di  formato  5' e 1/4 ovvero 3,5', aventi le
seguenti caratteristiche:
     a) compatibile con il sistema operativo MS-DOS;
     b) set di carattere in formato ASCII;
     c) formato file sequenziali.