IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" ed in particolare gli articoli 225 e 226 riguardanti l'istituzione degli archivi e dell'anagrafe nazionali e la loro organizzazione; Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, recante "Disposizioni correttive e integrative del codice della strada", approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" ed in particolare gli articoli 402 e 403 relativi all'Archivio dei veicoli ed all'Anagrafe nazionali degli abilitati alla guida; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Considerata la necessita' di definire i tracciati record per il trasferimento dei dati relativi al popolamento ed all'aggiornamento dell'Archivio nazionale veicoli e dell'Anagrafe dei conducenti; Sentite le amministrazioni e gli enti interessati; Decreta: Art. 1. Le modalita' per la trasmissione delle informazioni sono le seguenti: 1) collegamento diretto all'elaboratore del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; 2) su nastro magnetico compatibile con lo standard I.B.M. avente le seguenti caratteristiche: a) densita' di registrazione 1600 bpi/6250 bpi; b) senza labels e senza tape-marks di testa; c) set di caratteri in formato EBCDIC; d) organizzazione sequenziale; 3) su floppy disk di formato 5' e 1/4 ovvero 3,5', aventi le seguenti caratteristiche: a) compatibile con il sistema operativo MS-DOS; b) set di carattere in formato ASCII; c) formato file sequenziali.