IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1992, n. 7), recante "atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell'inquinamento urbano"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1983, n. 145), successivamente modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, con cui sono stati fissati i limiti massimi inderogabili di accettabilita' delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambito esterno; Visto l'art. 3, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1991, n. 226) che fissa i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria ed in particolare l'art. 9 relativo ai livelli di attenzione di allarme; Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' sui livelli di attenzione e di allarme; Decreta: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente decreto: definisce i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e nelle zone individuate dalle regioni ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 "criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria"; stabilisce i criteri di individuazione degli stati di attenzione e di allarme in base ai quali adottare provvedimenti per prevenire episodi acuti di inquinamento atmosferico e per rientrare nei limiti della norma nel caso in cui i livelli di attenzione o di allarme siano stati superati, anche al fine di prevenire il superamento dei limiti massimi di accettabilita' della concentrazione e di esposizione fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.