IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio  1992
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1992, n. 7), recante
"atto  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di  sistemi   di
rilevazione dell'inquinamento urbano";
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo
1983 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28
maggio  1983,  n. 145), successivamente modificato con il decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.  203,  con  cui  sono
stati  fissati  i limiti massimi inderogabili di accettabilita' delle
concentrazioni e di  esposizione  relativi  ad  inquinanti  dell'aria
nell'ambito esterno;
  Visto  l'art.  3,  comma  4, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
  Visto il decreto ministeriale  20  maggio  1991  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1991, n. 226) che fissa i criteri per la
raccolta  dei  dati  inerenti la qualita' dell'aria ed in particolare
l'art. 9 relativo ai livelli di attenzione di allarme;
  Visto il parere espresso dall'Istituto  superiore  di  sanita'  sui
livelli di attenzione e di allarme;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1. Il presente decreto:
   definisce  i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti
atmosferici nelle aree urbane e nelle zone individuate dalle  regioni
ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 "criteri
per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria";
   stabilisce i criteri di individuazione degli stati di attenzione e
di  allarme  in  base  ai  quali adottare provvedimenti per prevenire
episodi acuti di inquinamento atmosferico e per rientrare nei  limiti
della  norma  nel  caso  in  cui i livelli di attenzione o di allarme
siano stati superati, anche al fine di prevenire il  superamento  dei
limiti   massimi   di   accettabilita'   della  concentrazione  e  di
esposizione fissati dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  28 marzo 1983 e dal decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203.