IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione e all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni; Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 1974, 23 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 20 novembre 1974, 10 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 22 marzo 1975, 30 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 5 febbraio 1976, 20 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 24 luglio 1976, 15 luglio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 20 agosto 1977, 12 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 353 del 20 dicembre 1978, 20 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1 agosto 1979, 29 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1980; Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1982; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 23 novembre 1982; Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 18 maggio 1985; Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1987; Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1989; Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 1990; Visto il decreto interministeriale 10 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 1991; Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1993; Considerato che l'ETSI (Istituto europeo norme di telecomunicazioni) ha preso in esame la possibilita' di elaborare una norma tecnica europea per apparati di debole potenza di cui all'art. 334, primo comma, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, a modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e a banda laterale unica; Considerata la necessita' di armonizzare l'utilizzo degli apparati con quello dei Paesi europei confinanti con il territorio nazionale, appartenenti alla CEPT (Conferenza europea delle amministrazioni p.t.); Riconosciuta la necessita' di disporre di ulteriori frequenze per l'utilizzo di apparati radioelettrici di debole potenza di cui all'art. 334, primo comma, punti 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione espresso nell'adunanza n. 228 del 14 maggio 1993; Decreta: Art. 1. 1. L'omologazione degli apparati di debole potenza, di cui all'art. 334, primo comma, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, operanti in modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e a banda laterale unica, avviene sulla base delle prescrizioni tecniche contenute nel decreto ministeriale 15 luglio 1977, citato nelle premesse. 2. Gli apparati di cui al comma precedente operano nel rispetto delle prescrizioni relative alle frequenze di cui alla sezione I dell'allegato 1 al decreto ministeriale 2 aprile 1985, indicato nelle premesse, come integrato dall'allegato 1 al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 1994 Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni PAGANI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BARATTA