IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Visti l'art. 3 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, concernente le norme sul controllo dell'esportazione e del transito di prodotti ad alta tecnologia; Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1993, concernente l'elenco dei prodotti e delle tecnologie sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione ed il transito; Viste le variazioni intervenute in seno alle intese internazionali in materia di prodotti dual use e considerata la necessita' di aggiornare il predetto elenco in conformita' alle intese stesse; Sentito il parere del comitato tecnico per la formulazione dei pareri sull'elenco dei prodotti e delle tecnologie sottoposte al controllo dello Stato, espresso nelle sedute del 15 novembre 1993 e del 31 gennaio 1994; Considerato che lo schema del presente decreto e' stato inviato alle competenti commissioni delle Camere in data 14 marzo 1944 e tenuto conto dell'esito favorevole correlato al silenzio-assenso, come previsto dall'art. 16 della legge n. 222 sopracitata; Decreta: Art. 1. I prodotti e le tecnologie di cui all'allegato elenco denominato "Tabella Export", sono sottoposti ad autorizzazione ministeriale per l'esportazione definitiva e temporanea e per il transito ed al controllo dello Stato.