IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
                           DI CONCERTO CON
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
   Visti l'art. 3 della legge 27 febbraio 1992, n.  222,  concernente
le  norme  sul controllo dell'esportazione e del transito di prodotti
ad alta tecnologia;
   Visto il decreto  ministeriale  24  giugno  1993,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 152 del 1 luglio
1993, concernente l'elenco dei prodotti e delle tecnologie sottoposti
ad autorizzazione per l'esportazione ed il transito;
   Viste le variazioni intervenute in seno alle intese internazionali
in materia di prodotti  dual  use  e  considerata  la  necessita'  di
aggiornare il predetto elenco in conformita' alle intese stesse;
   Sentito  il  parere  del  comitato tecnico per la formulazione dei
pareri sull'elenco dei prodotti  e  delle  tecnologie  sottoposte  al
controllo  dello  Stato, espresso nelle sedute del 15 novembre 1993 e
del 31 gennaio 1994;
   Considerato che lo schema del presente decreto  e'  stato  inviato
alle  competenti  commissioni  delle  Camere  in data 14 marzo 1944 e
tenuto conto dell'esito  favorevole  correlato  al  silenzio-assenso,
come previsto dall'art. 16 della legge n. 222 sopracitata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   I  prodotti  e le tecnologie di cui all'allegato elenco denominato
"Tabella Export", sono sottoposti ad autorizzazione ministeriale  per
l'esportazione  definitiva  e  temporanea  e  per  il  transito ed al
controllo dello Stato.