IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo; Visto in particolare l'art. 12, che prevede la predeterminazione e la pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalita' cui le stesse devono attenersi ai fini della concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati; Visto il decreto-legge 24 dicembre 1983, n. 564, convertito in legge 22 febbraio 1994, n. 132, qui di seguito denominato decreto-legge, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale; Considerato che, in attuazione del sopracitato art. 12 occorre determinare i criteri di scelta e di ripartizione cui l'amministrazione si attiene ai fini della concessione dei contributi di cui alla predetta legge; Considerato l'ambito applicativo temporale del decreto-legge, riferito al quadriennio 1991-1994; Attesa l'opportunita', per le iniziative di costruzione e trasformazione navale, di assegnare per il 1994 alle imprese regolarmente iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, le risorse finanziarie preliminari necessarie allo svolgimento dell'attivita' produttiva, coerentemente con la capacita' produttiva di ciascuna impresa; Considerato che gli appositi stanziamenti di bilancio risultano limitati in rapporto alla produzione navalmeccanica per il cui sostegno la legge e' stata emanata; Tenuto conto che alla data di entrata in vigore della legge n. 132/1994 le commesse segnalate all'amministrazione ai fini dell'ottenimento del contributo di cui all'art. 3 del decreto-legge ammontano a 1.780.000 TSLC per un valore di lire 14.000 miliardi e che i lavori di trasformazione per i quali e' stato richiesto il contributo di cui all'art. 4 del decreto-legge medesimo ammontano a lire 1.600 miliardi; Ritenuto propedeuticamente necessario ripartire i fondi disponibili a tale titolo sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dei trasporti e della navigazione tra risorse da destinare al sostegno delle iniziative di trasformazione e risorse da destinare all'erogazione dei contributi per i lavori di costruzione navale; Preso atto che la somma complessiva disponibile a tale titolo ammonta per il 1994 a lire 15 miliardi in limiti d'impegno, corrispondente a circa lire 86 miliardi di contributi erogabili con il sistema di corresponsione di cui all'art. 9 del decreto-legge, alla luce del tasso di riferimento del 10,95% stabilito per le operazioni di credito navale per il primo semestre 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993); Ritenuto di dover attribuire alle iniziative di trasformazione una quota parte della suddetta somma di lire 86 miliardi, quantificata in lire 11 miliardi in base alla percentuale che dette iniziative rappresentano in relazione al valore del carico di lavoro complessivo segnalato all'amministrazione; Tenuto conto che l'assegnazione delle risorse finanziarie da destinare alle imprese di costruzione navale deve conseguentemente essere effettuata con riferimento alla residua somma di lire 75 miliardi; Considerato che con le risorse disponibili puo' essere assistita una produzione massima di 145.000 TSLC, a fronte di un prezzo medio per ciascuna TSLC di L. 5.800.000 circa; Considerato che alla capacita' produttiva riconosciuta a ciascuna impresa iscritta all'albo delle imprese di costruzione navale che ha presentato istanze ai sensi della legge corrisponde una determinata percentuale della produzione da sovvenzionare per il 1994; Ritenuto pertanto di riservare a ciascuna impresa di costruzione navale istante una quota parte dello stanziamento di lire 75 miliardi, onde dare alle stesse un necessario parametro di referimento per l'attivazione dei contratti segnalati; Tenuto conto della rilevanza che, ai fini della utilizzazione dei fondi di cui all'art. 3 del decreto-legge assume lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione di ciascuna unita'; Ritenuto altesi' di confermare, in relazione ai contributi per lavori di trasformazione navale ed ai contributi di cui all'art. 10 del decreto-legge, i criteri di priorita' gia' definiti con i decreti ministeriali 20 dicembre 1990, 14 ottobre 1991, 20 febbraio 1993 e 7 ottobre 1993; Sentito il comitato consultivo per la cantieristica, di cui all'art. 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234, nella seduta del 29 marzo 1994; Decreta: Art. 1. 1. In relazione alla disponibilita' di bilancio per il 1994 potranno essere erogati alle imprese navalmeccaniche iscritte all'albo dei costruttori navali per commesse assunte in regime di VII direttiva dell'Unione europea (direttiva n. 90/684/CEE del 21 dicembre 1990) contributi per un importo complessivo massimo di 75 miliardi di lire (o della diversa somma risultante dall'utilizzazione del limite di impegno di lire 11 miliardi di cui alle premesse, sulla base del prossimo tasso di riferimento da stabilire per le operazioni di credito navale nel secondo semestre 1994), corrispondente ad una produzione stimata di circa 145.000 TSLC pari al 35,1% della capacita' produttiva annua dei cantieri stessi quale risultante dall'albo delle imprese di costruzione navale al 31 marzo 1994.