IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo;
  Visto  in particolare l'art. 12, che prevede la predeterminazione e
la  pubblicazione  da  parte  delle  amministrazioni  procedenti  dei
criteri  e  delle  modalita'  cui  le stesse devono attenersi ai fini
della concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati;
  Visto il decreto-legge 24 dicembre  1983,  n.  564,  convertito  in
legge   22   febbraio   1994,  n.  132,  qui  di  seguito  denominato
decreto-legge,  recante   provvedimenti   a   favore   dell'industria
navalmeccanica e della ricerca nel settore navale;
  Considerato  che,  in  attuazione  del  sopracitato art. 12 occorre
determinare   i   criteri   di   scelta   e   di   ripartizione   cui
l'amministrazione si attiene ai fini della concessione dei contributi
di cui alla predetta legge;
  Considerato   l'ambito  applicativo  temporale  del  decreto-legge,
riferito al quadriennio 1991-1994;
  Attesa  l'opportunita',  per  le  iniziative   di   costruzione   e
trasformazione   navale,  di  assegnare  per  il  1994  alle  imprese
regolarmente   iscritte   agli   albi    speciali    delle    imprese
navalmeccaniche  di  cui  all'art.  19 della legge 14 giugno 1989, n.
234, le risorse finanziarie preliminari necessarie  allo  svolgimento
dell'attivita'  produttiva, coerentemente con la capacita' produttiva
di ciascuna impresa;
  Considerato che gli appositi  stanziamenti  di  bilancio  risultano
limitati  in  rapporto  alla  produzione  navalmeccanica  per  il cui
sostegno la legge e' stata emanata;
  Tenuto conto che alla data di entrata  in  vigore  della  legge  n.
132/1994   le   commesse   segnalate   all'amministrazione   ai  fini
dell'ottenimento del contributo di cui all'art. 3  del  decreto-legge
ammontano  a  1.780.000  TSLC per un valore di lire 14.000 miliardi e
che i lavori di trasformazione per i  quali  e'  stato  richiesto  il
contributo  di  cui all'art. 4 del decreto-legge medesimo ammontano a
lire 1.600 miliardi;
  Ritenuto propedeuticamente necessario ripartire i fondi disponibili
a tale titolo sui pertinenti capitoli di bilancio del  Ministero  dei
trasporti  e  della  navigazione tra risorse da destinare al sostegno
delle  iniziative  di   trasformazione   e   risorse   da   destinare
all'erogazione dei contributi per i lavori di costruzione navale;
  Preso  atto  che  la  somma  complessiva  disponibile a tale titolo
ammonta  per  il  1994  a  lire  15  miliardi  in  limiti  d'impegno,
corrispondente  a  circa lire 86 miliardi di contributi erogabili con
il sistema di corresponsione di cui  all'art.  9  del  decreto-legge,
alla  luce  del  tasso  di  riferimento  del  10,95% stabilito per le
operazioni di credito navale per il  primo  semestre  1994  (Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993);
  Ritenuto  di dover attribuire alle iniziative di trasformazione una
quota parte della suddetta somma di lire 86 miliardi, quantificata in
lire 11 miliardi  in  base  alla  percentuale  che  dette  iniziative
rappresentano in relazione al valore del carico di lavoro complessivo
segnalato all'amministrazione;
  Tenuto  conto  che  l'assegnazione  delle  risorse  finanziarie  da
destinare alle imprese di costruzione  navale  deve  conseguentemente
essere  effettuata  con  riferimento  alla  residua  somma di lire 75
miliardi;
  Considerato che con le risorse disponibili  puo'  essere  assistita
una  produzione  massima di 145.000 TSLC, a fronte di un prezzo medio
per ciascuna TSLC di L. 5.800.000 circa;
  Considerato che alla capacita' produttiva riconosciuta  a  ciascuna
impresa  iscritta all'albo delle imprese di costruzione navale che ha
presentato istanze ai sensi della legge corrisponde  una  determinata
percentuale della produzione da sovvenzionare per il 1994;
  Ritenuto  pertanto  di  riservare a ciascuna impresa di costruzione
navale  istante  una  quota  parte  dello  stanziamento  di  lire  75
miliardi,   onde   dare   alle  stesse  un  necessario  parametro  di
referimento per l'attivazione dei contratti segnalati;
  Tenuto conto della rilevanza che, ai fini della  utilizzazione  dei
fondi  di  cui  all'art.  3  del  decreto-legge  assume  lo  stato di
avanzamento dei lavori di costruzione di ciascuna unita';
  Ritenuto altesi' di confermare,  in  relazione  ai  contributi  per
lavori  di  trasformazione navale ed ai contributi di cui all'art. 10
del decreto-legge, i criteri di priorita' gia' definiti con i decreti
ministeriali 20 dicembre 1990, 14 ottobre 1991, 20 febbraio 1993 e  7
ottobre 1993;
  Sentito  il  comitato  consultivo  per  la  cantieristica,  di  cui
all'art. 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234, nella seduta  del  29
marzo 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In  relazione  alla  disponibilita'  di  bilancio  per  il 1994
potranno  essere  erogati  alle  imprese   navalmeccaniche   iscritte
all'albo dei costruttori navali per commesse assunte in regime di VII
direttiva   dell'Unione  europea  (direttiva  n.  90/684/CEE  del  21
dicembre 1990) contributi per un importo complessivo  massimo  di  75
miliardi di lire (o della diversa somma risultante dall'utilizzazione
del limite di impegno di lire 11 miliardi di cui alle premesse, sulla
base del prossimo tasso di riferimento da stabilire per le operazioni
di  credito  navale nel secondo semestre 1994), corrispondente ad una
produzione  stimata  di  circa  145.000  TSLC  pari  al  35,1%  della
capacita'  produttiva  annua  dei  cantieri  stessi  quale risultante
dall'albo delle imprese di costruzione navale al 31 marzo 1994.