IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 62, comma 3; Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 41; Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1979, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 29 gennaio 1979; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1224, art. 2, punto 11), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 327 del 27 novembre 1982; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992; Sentito il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; Decreta: Articolo unico Le autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi rilasciate per autocarri isolati privi della facolta' di traino consentono l'effettuazione di trasporti entro i limiti di massa complessiva previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 62, comma 3, cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360. Roma, 9 maggio 1994 Il Ministro: COSTA
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'articolo unico: - Si trascrive il testo dell'intero art. 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Codice della strada, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360: "Art. 62 (Massa limite). - 1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non puo' eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o piu' assi. 2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm(Elevato al Quadrato), la massa complessiva a pieno carico non puo' eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unita' posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o piu' assi. 3. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm(Elevato al Quadrato) e quando, se trattasi di veicoli a tre o piu' assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non puo' eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o piu' assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o quattro o piu' assi quando l'asse motore e' munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t. 4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non puo' superare 24 t, quella di autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non puo' superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non puo' superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o piu' assi. 5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse piu' caricato non deve eccedere 12 t. 6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t, se la distanza assiale e' inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non puo' superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non puo' eccedere 20 t. 7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.".