IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Vista la legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante "Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia"; Ritenuto di dare applicazione alla predetta legge sotto il profilo della struttura operativa chiamata ad assicurarne l'attuazione, con riferimento, tra l'altro, al disposto dell'art. 11, che demanda al Ministro del commercio con l'estero la definizione dell'assetto organizzativo interno destinato a collaborare con altri enti, in Italia e all'estero, per la promozione ed il controllo dell'attivita' di esportazione e transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'art. 1, comma 2, e per coordinarla con quella svolta da altri Paesi, anche nel rispetto della normativa comunitaria in vigore; Udito il parere da parte della III commissione permanente (Esteri) della Camera dei deputati e della X commissione permanente (industria, commercio, turismo) del Senato rispettivamente del 15 settembre e del 13 ottobre 1993; Decreta: Art. 1. 1. E' istituita presso il Ministero del commercio con l'estero l'Unita' organizzativa per i prodotti ad alta tecnologia (UOPAT). 2. L'UOPAT ha il compito di coordinare tutte le attivita' connesse all'esportazione ed al transito dei prodotti e delle tecnologie di cui alla legge 27 febbraio 1992, nonche' di collaborare con altri enti competenti in materia, in Italia e all'estero, ai fini dello sviluppo e del controllo delle medesime attivita'. 3. L'Unita' e' collocata presso la Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni.