IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Vista la legge  27  febbraio  1992,  n.  222,  recante  "Norme  sul
controllo  dell'esportazione  e  del  transito  dei  prodotti ad alta
tecnologia";
  Ritenuto di dare applicazione alla predetta legge sotto il  profilo
della  struttura  operativa chiamata ad assicurarne l'attuazione, con
riferimento, tra l'altro, al disposto dell'art. 11,  che  demanda  al
Ministro  del  commercio  con  l'estero  la  definizione dell'assetto
organizzativo interno destinato a  collaborare  con  altri  enti,  in
Italia e all'estero, per la promozione ed il controllo dell'attivita'
di  esportazione  e  transito  dei prodotti e delle tecnologie di cui
all'art. 1, comma 2, e per coordinarla con  quella  svolta  da  altri
Paesi, anche nel rispetto della normativa comunitaria in vigore;
  Udito  il parere da parte della III commissione permanente (Esteri)
della  Camera  dei  deputati  e  della   X   commissione   permanente
(industria,  commercio,  turismo)  del  Senato rispettivamente del 15
settembre e del 13 ottobre 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' istituita presso il  Ministero  del  commercio  con  l'estero
l'Unita' organizzativa per i prodotti ad alta tecnologia (UOPAT).
  2.  L'UOPAT ha il compito di coordinare tutte le attivita' connesse
all'esportazione ed al transito dei prodotti e  delle  tecnologie  di
cui  alla  legge  27  febbraio 1992, nonche' di collaborare con altri
enti competenti in materia, in Italia e  all'estero,  ai  fini  dello
sviluppo e del controllo delle medesime attivita'.
  3.  L'Unita'  e'  collocata  presso  la  Direzione  generale  delle
importazioni e delle esportazioni.