IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente il
finanziamento  di  un  programma  di  costruzione  di   alloggi   per
lavoratori;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, ed in particolare:
   l'art.  1,  che  individua  i  contenuti  del  piano decennale per
l'edilizia residenziale in essa considerato, definendo  le  tipologie
fondamentali  dell'edilizia  realizzata  a  parziale  o totale carico
dello Stato;
   gli articoli 2, 3 e 4, che stabiliscono  -  rispettivamente  -  le
competenze di questo Comitato, del CER e delle regioni;
   l'art.  2,  comma  1,  lettera f), come modificato dall'art. 4 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94, che prevede venga riservata una quota non
superiore all'1% dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al 3%
dei finanziamenti di edilizia  agevolata  da  destinare  all'anagrafe
degli  assegnatari  di  abitazioni  di edilizia residenziale comunque
fruenti di contributi dello Stato e ad iniziative di ricerca, studi e
sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale;
   l'art. 3, comma 1, lettera q), che riserva una quota  pari  al  2%
dei   finanziamenti   complessivi   per   sopperire   con  interventi
straordinari nel settore  dell'edilizia  residenziale  alle  esigenze
piu' urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita';
   l'art.  3,  comma  1,  lettera  r-bis),  introdotto  dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104,  che  prevede  una  riserva  di  finanziamenti
complessivi per la concessione di contributi in conto capitale per la
realizzazione,  con  tipologia idonea, o per l'adattamento di alloggi
di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari  o
acquirenti portatori di handicap;
   l'art.  31, comma 1, che, alle lettere c), d) ed e), definisce gli
interventi, rispettivamente, di restauro e risanamento  conservativo,
di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica;
  Visto  l'art.  4-bis  del  decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462,
convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637;
  Visti la legge 5 marzo 1990, n. 46, e  il  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  5 dicembre 1991, n. 447, contenente il regolamento
di attuazione della legge stessa,  e  successive  modificazioni,  che
prevedono l'adeguamento del patrimonio abitativo esistente alle norme
in materia di sicurezza degli impianti;
  Visto  l'art.  128  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, che abilita  il  Comitato  esecutivo  del  CER,
integrato  per  l'occasione da un rappresentante del Ministro per gli
affari sociali, a concedere un contributo in conto  capitale  di  100
miliardi,   mediante  utilizzo  delle  disponibilita'  della  sezione
autonoma della Cassa depositi e prestiti di  cui  all'art.  10  della
legge n. 179/92 relative al 1992, per la costruzione, l'ampliamento e
il  recupero  di  immobili destinati a sedi di comunita' terapeutiche
per tossicodipendenti;
  Visto l'art. 18, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio  1991,  n.  203,
che tra l'altro destina, a valere sui fondi di cui al richiamato art.
10,  comma 1, lettere b) e c), della legge n. 60/63 relativi all'anno
1992,   lire   300   miliardi   al   finanziamento  di  un  programma
straordinario di edilizia residenziale da concedere in  locazione  od
in  godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, quando
strettamente necessario per la lotta alla criminalita' organizzata, e
vista la delibera 20 dicembre 1991 con la quale  questo  Comitato  ha
dato  corso  agli  adempimenti  posti  a  proprio  carico dalla norma
citata;
  Visto l'art. 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, che, ai  commi
1  e  2,  prevede  la  predisposizione,  da  parte  delle regioni, di
programmi  pluriennali  per  l'edilizia  residenziale   universitaria
finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione,
all'ammodernamento  e  alla manutenzione delle strutture destinate ad
alloggi per studenti universitari ed alla concessione  di  contributi
alle  province  ed ai comuni, ove esistano sedi universitarie, per la
ristrutturazione di immobili  di  loro  proprieta'  da  adibire  alla
medesima destinazione;
  Visto  l'art.  24, comma 8, della richiamata legge 5 febbraio 1992,
n. 104, ai sensi del quale il CER dispone che  una  quota  dei  fondi
assegnati  per  la  realizzazione  di  opere  di urbanizzazione e per
interventi di recupero  venga  utilizzata  per  l'eliminazione  delle
barriere  architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale
pubblica realizzati antecedentemente alla data di entrata  in  vigore
della legge stessa;
  Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179, ed in particolare:
   l'art.  2,  comma  1,  che  per  l'edilizia agevolata determina il
contributo dello Stato per il  triennio  1992-94  in  80  miliardi  e
dispone  che  una  quota  non  superiore  a  lire  10  miliardi venga
riservata per la concessione di agevolazioni creditizie a  favore  di
cooperative  di abitazione a proprieta' divisa od indivisa costituite
tra gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia e che
prevedano nei loro statuti adeguate riserve a  favore  del  personale
cessato dal servizio;
  l'art. 2, comma 2, come sostituito dall'art. 10 del decreto-legge 5
ottobre  1993,  n.  398, convertito, con modificazioni, nella legge 4
dicembre 1993, n. 493, che prevede, a valere sulle disponibilita'  di
cui  all'art. 4-bis del richiamato decreto-legge n. 462/83 convertito
nella legge n. 637/83, un accantonamento pari a lire 170 miliardi per
provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'art.  16,  comma  2,
della   legge  27  maggio  1975,  n.  166,  e  di  quelli  dovuti  in
applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513,
un accantonamento per  provvedere  alla  concessione  della  garanzia
primaria  dello  Stato  prevista  all'art.  6  di  cui  appresso,  un
accantonamento pari a lire  288  miliardi  per  la  realizzazione  di
interventi  di particolare rilevanza e specificita' individuati sulla
base di accordi  di  programma  proposti  dal  Ministero  dei  lavori
pubblici di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano,
destinando una  quota  non  superiore  al  30%  delle  disponibilita'
residue ai programmi di cui al successivo art. 16;
   l'art.   4,   che   prevede  che  le  regioni,  nell'ambito  delle
disponibilita'  loro  attribuite  per  l'edilizia   sovvenzionata   e
agevolata,  possano  riservare  una  quota  non  superiore al 15% per
interventi  finalizzati  alla  soluzione  di  problemi  abitativi  di
particolari categorie sociali e che prevede altresi' che, nell'ambito
della  suddetta  quota, le regioni stesse possano destinare una quota
dei fondi di cui alla menzionata legge n. 60/63  alla  realizzazione,
da parte di cooperative edilizia a proprieta' indivisa, di alloggi da
assegnare  in  godimento  a  lavoratori  dipendenti  con le procedure
attuative di cui all'art. 55, lettera  c),  della  legge  22  ottobre
1971, n. 865;
   l'art.  6,  comma  1,  che  prevede l'erogazione di contributi per
interventi di nuova costruzione, di recupero e per  quelli  destinati
alla  locazione  ai sensi degli articoli 8 e 9, nonche' l'art. 12 che
abilita le regioni a concedere contributi anche per il risanamento di
parti comuni di fabbricati;
   l'art. 6, che stabilisce, ai commi 6 e 11, che i  mutui  in  detti
commi  specificati sono assistiti da garanzia primaria dello Stato, a
valere sui fondi di cui all'art. 4-bis del  richiamato  decreto-legge
n. 462/83 convertito nella legge n. 637/83;
   l'art.  11,  che  prevede  una  riserva non inferiore al 30% delle
disponibilita'  per  l'edilizia  sovvenzionata  per   interventi   di
recupero  da effettuare - ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c),
d), e), della citata legge n. 457/78 -  sugli  immobili  nella  norma
stessa  indicati,  ivi  compresi,  ove  occorra, l'acquisizione degli
immobili medesimi, l'adeguamento delle relative urbanizzazioni  e  la
realizzazione o l'acquisto di alloggi-parcheggio;
   l'art.  24,  nel  quale  e' previsto che le regioni trasmettano al
Segretario generale del CER una dettagliata relazione sullo stato  di
attuazione dei programmi di edilizia residenziale;
  Visto l'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che
ha  prorogato al 31 dicembre 1995 il versamento dei contributi di cui
all'art. 10, comma 1, lettere b) e c), della legge  n.  60/63  e  che
prevede che una somma non superiore a lire 250 miliardi, a valere sui
fondi  di  cui  sopra  e  sulle  disponibilita' precedenti non ancora
utilizzate, possa essere destinata ad interventi di  ricostruzione  o
di  riparazione  di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati
dalle avversita' atmosferiche di cui  ai  provvedimenti  nella  norma
stessa richiamati;
  Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, che stabilisce
una  riserva  fino  a  lire  85  miliardi,  a valere sui fondi di cui
all'art. 10, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 60/63,  per  la
prosecuzione  degli  interventi  di  riparazione  e  riattazione  del
patrimonio edilizio privato nella medesima legge indicato;
  Visto  il  richiamato  decreto-legge  n.  398/93,  convertito,  con
modificazioni, nella legge n. 493/93, ed in particolare:
   l'art.  7,  che  statuisce  che  le  regioni interessate da eventi
sismici riservino una quota non inferiore al 5% delle  disponibilita'
assegnate  fino  alla  completa  eliminazione  delle baracche e degli
altri locali adibiti ad abitazione, occupati  in  via  provvisoria  a
seguito di detti eventi sismici o di altri eventi straordinari;
   l'art.  9,  che  prevede  che  i  fondi di cui alla legge n. 60/63
possano essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale
degli interventi di recupero effettuati dai comuni,  dagli  IACP,  da
imprese  di  costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti
suddetti per la realizzazione di alloggi da concedere in locazione  a
lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a otto anni;
   l'art.  11,  che  riserva una quota in misura non inferiore al 15%
delle disponibilita' programmate, a valere  sui  fondi  di  cui  alla
legge  n.  60/63,  per  la  realizzazione  di  interventi al servizio
prevalente  del  patrimonio  di   edilizia   residenziale   pubblica,
nell'ambito  dei  programmi  di  recupero urbano previsti dalla norma
stessa;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, all'art. 9, comma  8,
riduce il contributo dello Stato previsto dall'art. 2, comma 1, della
legge  n.  179/92,  gia'  rimodulato dalla legge 23 dicembre 1992, n.
500, ed ulteriormente rimodulato dalla legge  24  dicembre  1993,  n.
538, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994);
  Vista  la  legge 28 gennaio 1994, n. 85, e visti in particolare gli
articoli 1 e 4, che sostituiscono - rispettivamente - l'art. 2, comma
5, della legge n. 179/92 e l'art. 9, comma 1,  del  decreto-legge  n.
398/93, convertito dalla legge n. 493/93;
  Vista la propria delibera in data 26 ottobre 1978, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 12 gennaio 1979, con la quale sono stati
fissati gli indirizzi programmatici per l'edilizia residenziale;
  Vista  la  propria  delibera,  datata  8  aprile  1987,  n.  223  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, con  la
quale  questo  Comitato  prevedeva  per le regioni la possibilita' di
autorizzare gli IACP ad acquisire alloggi degradati da recuperare;
 Vista la propria delibera in data 30 luglio 1991,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  189  del 13 agosto 1991, con la quale questo
Comitato prendeva atto che il CER si era impegnato a  ridefinire  gli
indicatori   finalizzati   alla   ripartizione  dei  fondi  destinati
all'edilizia residenziale pubblica da applicarsi a partire dal 1992;
  Vista la delibera assunta ai sensi del citato art. 128 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/90,  il 26 marzo 1992 dal
Comitato esecutivo  del  CER  integrato  come  indicato  nella  norma
stessa;
  Considerato che il suddetto Comitato esecutivo, nella seduta dell'8
luglio  1993, ha esaminato un documento contenente le linee guida per
la programmazione 1992-1995, approvato  nella  seduta  del  4  agosto
successivo  e  nel  quale sono stati ridefiniti gli indicatori per la
ripartizione regionale anche in relazione ai risultati della  ricerca
avviata  dal Segretariato generale del CER sulla condizione abitativa
in Italia, e considerato altresi' che il citato Comitato esecutivo ha
rilevato l'opportunita' di una  applicazione  progressiva  dei  nuovi
parametri;
  Vista  la  delibera  adottata  dal  CER il 4 novembre 1993 e con la
quale sono state formulate le proposte  per  la  predisposizione  del
programma  di  edilizia  residenziale  relativo al quadriennio di cui
sopra;
  Visto il  parere  formulato,  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto
legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, dalla Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano nella seduta del 25 novembre 1993;
  Preso atto che le riserve in quella sede formulate sono da ritenere
superate dagli emendamenti  apportati  in  sede  di  conversione  del
decreto-legge  n.  398/93, nonche' dalle considerazioni esposte nella
relazione predisposta dal Segretariato generale del  CER  per  questo
Comitato il 19 dicembre 1993;
  Preso  atto  che  il  CER  ha  quantificato in lire 212 miliardi il
maggior gettito dei contributi di cui all'art. 10, comma  1,  lettere
b)  e c), della legge n. 60/63 realizzatosi nel periodo 1988-91 ed in
lire 2.660  miliardi  l'importo  dei  contributi  versati  nel  1992,
stimando  in  8.800  miliardi  di  lire il gettito dei contributi nel
triennio 1993-1995;
  Preso atto che gia'  nella  richiamata  relazione  il  Segretariato
generale  del  CER  proponeva di ripartire tra le regioni l'ammontare
del contributo previsto dall'art. 2, comma 1, della legge  n.  179/92
sulla  base  dei parametri previsti a regime per l'edilizia agevolata
in relazione alle previsioni di riduzione contenute  nel  disegno  di
legge  collegato alla legge finanziaria 1994, allora in avanzata fase
di approvazione;
  Preso atto altresi' che il Segretariato  generale  del  CER,  nella
citata relazione, ha stimato in lire 5.998 miliardi le disponibilita'
ex  art.  4-bis del decreto-legge n. 462/83 convertito nella legge n.
637/83, esponendo sia i motivi della  differenza  rispetto  al  minor
importo  indicato  nella  delibera  CER  del  4  novembre 1993 sia le
modalita'  di  quantificazione  dell'accantonamento   relativo   alla
garanzia  primaria dello Stato di cui all'art. 6, commi 6 e 11, della
legge n. 179/92 sia, infine, i criteri alla cui stregua effettuare  i
vari  accantonamenti  previsti dall'art. 2, comma 2, della menzionata
legge n. 179/92 come sopra modificata;
  Vista la propria delibera in data  21  dicembre  1993,  recante  il
medesimo  titolo  della  presente  delibera  e  con  la  quale veniva
sostanzialmente  recepita  la  proposta  formulata  dal   CER   nella
richiamata delibera del 4 novembre 1993 con taluni adeguamenti resisi
necessari  in  relazione sia a modifiche normative gia' intervenute o
allora  in  itinere  sia  ad  ulteriori  esigenze  emerse   in   sede
istruttoria  anche in vista di una piu' netta distinzione tra riserve
e priorita';
  Rilevato che la delibera suddetta e' stata registrata  dalla  Corte
dei conti il 22 febbraio 1994, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 31;
  Considerato  che  appare  opportuno  adeguare  il  contenuto  della
delibera di cui sopra, che non e' stata pubblicata, alle prescrizioni
legislative nel frattempo intervenute al fine di offrire alle regioni
ed alle province autonome un aggiornato quadro di riferimento per  la
formulazione di programmi di propria competenza;
  Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici.
                              Delibera:
  La  delibera  adottata  da  questo  Comitato il 21 dicembre 1993 ed
avente il medesimo titolo della presente delibera viene  integrata  e
sostituita nel testo seguente:
1. Obiettivi del programma 1992-95.
  E'   approvato   un  programma  quadriennale  1992-95  di  edilizia
residenziale riguardante:
    a)   gli   interventi   di   edilizia    sovvenzionata    diretti
all'acquisizione,  al  recupero  del  patrimonio  edilizio degli enti
pubblici ed alla costruzione di abitazioni;
    b) gli interventi di edilizia agevolata diretti al  recupero  del
patrimonio edilizio esistente ed alla costruzione di abitazioni;
    c)  gli  interventi  diretti  al recupero del patrimonio edilizio
esistente ed alla costruzione di  nuove  abitazioni,  realizzati  con
finanziamento misto pubblico-privato;
    d)  l'acquisizione  e  l'urbanizzazione  di  aree  destinate agli
insediamenti di edilizia residenziale pubblica.
2.  Programma  di  cui  alle  lettere  a),  c)  e  d)  del  punto  1:
finanziamenti e priorita'.
  2.1. Il programma quadriennale 1992-95, relativo agli interventi di
cui  alle lettere a), c) e d) del punto 1 della presente delibera, e'
articolato nei due distinti bienni 1992-93 e 1994-95. Alla  copertura
finanziaria   complessiva  del  programma,  stimata  in  lire  11.672
miliardi, si provvede con il gettito dei proventi dei  contributi  di
cui  all'art.  10,  comma 1, lettere b) e c), della legge 14 febbraio
1963, n. 60, relativi al  quadriennio  considerato,  nonche'  con  il
maggior gettito dei contributi realizzato nel periodo 1988-1991.
  2.2  Al  biennio  1992-1993  e'  destinato  l'importo di lire 5.532
miliardi.
  2.2.1.  Sull'importo  di  cui   sopra   si   operano   i   seguenti
accantonamenti:
    a)  lire  100  miliardi  a valere sui proventi dell'anno 1992, ai
sensi dell'art. 128 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309;
    b)  lire  300  miliardi  a valere sui proventi dell'anno 1992, ai
sensi  dell'art.  18  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,
convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203;
    c) lire 250 miliardi, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge
23  dicembre  1992  n. 498, a valere sulle risorse residue dei bienni
precedenti e sui proventi degli anni 1992-1993;
    d) lire 85 miliardi a valere sulle eccedenze di lire 212 miliardi
maturate nel quadriennio 1988-1991, ai sensi dell'art. 5 della  legge
23 dicembre 1992 n. 505.
  2.2.2.  Sulla  restante  disponibilita'  di lire 4.797 miliardi, si
operano le seguenti riserve previste dalla legge  5  agosto  1978  n.
457:
    a)  lire  47,97  miliardi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera
f), come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
    b) lire 95,94 miliardi, ai sensi dell'art. 3,  comma  1,  lettera
q);
    c)  lire  47,97  miliardi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera
r-bis), introdotto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  2.3. Al biennio 1994-1995 e'  destinato  l'importo  di  lire  6.140
miliardi,  su cui si operano le seguenti riserve previste dalla legge
n. 457/78, richiamata al punto precedente, e successive modifiche:
    a) lire 61,40 miliardi, ai sensi dell'art. 2,  comma  1,  lettera
f);
    b)  lire  122,80 miliardi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera
q);
    c) lire 61,40 miliardi, ai sensi dell'art. 3,  comma  1,  lettera
r-bis;
  2.4.  Le  disponibilita'  residue  di lire 4.605,12 miliardi per il
biennio  1992-1993  e  di  lire  5.894,40  miliardi  per  il  biennio
1994-1995  sono  ripartite  tra  le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano  secondo  l'allegata  tabella  A,  che  forma  parte
integrante della presente delibera.
  2.5. Le regioni si attengono, ai fini della propria programmazione,
alle indicazioni di cui appresso.
  2.5.1.  Le  regioni destinano le risorse alle seguenti tipologie di
intervento:
    a) una quota non inferiore al 30% per gli interventi di  recupero
del  patrimonio  di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 11
della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
    b) una quota non inferiore al 15%,  ai  sensi  dell'art.  11  del
decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
nella legge  4  dicembre  1993,  n.  493,  per  la  realizzazione  di
interventi   al   servizio  prevalente  del  patrimonio  di  edilizia
residenziale pubblica nell'ambito dei programmi  di  recupero  urbano
definiti dalla norma stessa.
  2.5.2.  Le  regioni interessate da eventi sismici destinano inoltre
una quota non inferiore al 5%, ai sensi dell'art.  7,  comma  4,  del
provvedimento  citato  alla  lettera  b)  del  presente  punto,  alla
costruzione di nuove abitazioni destinate agli occupanti di  baracche
o  di  altri locali adibiti ad abitazioni temporanee, occupati in via
provvisoria appunto a  seguito  di  eventi  sismici  o  altri  eventi
straordinari,  ed  alla  eliminazione  delle  baracche  e degli altri
locali anzidetti;
  2.5.3. Le regioni possono riservare una quota non superiore al 15%,
ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della  legge  n.  179/92,  per  la
realizzazione  di  interventi da destinare alla soluzione di problemi
abitativi di particolari categorie sociali.
  2.5.4. Le restanti disponibilita' sono destinate prioritariamente:
     a) al  completamento  dei  programmi  di  edilizia  residenziale
pubblica   avviati   e   non   portati   a  termine  per  carenza  di
finanziamenti, anche in relazione a sopravvenuti  maggiori  oneri  di
esproprio;
    b)  all'acquisizione ed alla urbanizzazione primaria e secondaria
di aree destinate all'edilizia residenziale pubblica;
    c) alla formazione ed alla realizzazione di programmi  integrati,
ai sensi dell'art. 16 della legge n. 179/92;
    d)  al  recupero  ed  alla costruzione di alloggi da concedere in
locazione  a  lavoratori  dipendenti,  ai  sensi  dell'art.   9   del
decreto-legge  n.  398/93  convertito  nella  legge  n.  493/93, come
integrato dall'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 85;
    e)  all'incremento  del  patrimonio  abitativo   mediante   nuove
costruzioni ed acquisto di immobili di nuova costruzione;
    f)  all'adeguamento del patrimonio abitativo esistente alle norme
in materia di sicurezza degli impianti di  cui  alla  legge  5  marzo
1990, n. 46, ed al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991,  n.  447,  contenente  il regolamento di attuazione della legge
stessa, e successive modificazioni;
    g)  alla  costruzione,  all'ampliamento,  alla  ristrutturazione,
all'ammodernamento  e  alla manutenzione delle strutture destinate ad
alloggi per studenti universitari ed alla concessione  di  contributi
alle  province  ed ai comuni, ove esistono sedi universitarie, per la
ristrutturazione di immobili  di  loro  proprieta'  da  adibire  alla
medesima  destinazione,  ai sensi dell'art. 18 della legge 2 dicembre
1991, n. 390.
  2.6.  Per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche   negli
insediamenti    di    edilizia   residenziale   pubblica   realizzati
antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 104/92
le regioni, ai sensi dell'art.  24,  comma  8,  della  legge  stessa,
destinano una quota non superiore al 20% dei fondi programmati per la
realizzazione di opere di urbanizzazione ed interventi di recupero.
3.  Programma  di  cui  alla  lettera b) del punto 1: finanziamenti e
priorita'.
 3.1. Alla copertura del programma relativo alla lettera b) del punto
1 della presente delibera sono destinati 20 miliardi di lire.
  3.1.1. Sul suddetto importo si operano le seguenti riserve:
    a) lire 0,60 miliardi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f),
della legge n. 457/78 e successive modificazioni;
    b) lire 0,40 miliardi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera q),
della citata legge n. 457/78;
    a) lire 0,40 miliardi, ai sensi dell'art.  3,  comma  1,  lettera
r-bis), della richiamata legge n. 457/78 e successive modificazioni.
  3.1.2.  L'importo di lire 8,60 miliardi e' ripartito tra le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella
B, che forma parte integrante della  presente  delibera.  La  residua
disponibilita'  di 10 miliardi, a valere sulle annualita' relative al
1995 ed al 1996, verra' ripartita da questo Comitato  con  successiva
delibera,  su proposta del CER e previa acquisizione del parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano.
  3.2.  Sulle disponibilita', di cui all'art. 4-bis del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge
10 novembre 1983, n. 637, stimate al 31 dicembre 1991 in  lire  5.998
miliardi,  si  operano,  ai  sensi del disposto dell'art. 2, comma 2,
della legge n. 179/92 come sostituito dall'art. 10 del  decreto-legge
n.   398/93   convertito   nella   legge   n.   493/93,   i  seguenti
accantonamenti:
    a) lire 170 miliardi  per  il  pagamento  dei  conguagli  di  cui
all'art. 16, comma 2, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e di quelli
dovuti  in  applicazione  degli  articoli 2 e 10 della legge 8 agosto
1977, n. 513;
    b) lire 200 miliardi per la concessione della  garanzia  primaria
dello  Stato  prevista  dall'art.  6,  commi  6  e 11, della legge n.
179/92;
    c) lire 288  miliardi  per  la  realizzazione  di  interventi  di
particolare  rilevanza  e  specificita'  individuati  sulla  base  di
accordi di programma proposti dal Ministero dei  lavori  pubblici  di
intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  3.2.1. Gli accantonamenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto
precedente sono prelevati, secondo l'allegata  tabella  C  che  forma
parte  integrante della presente delibera, a valere sulle giacenze di
ogni singola regione stimate alla data del 31 dicembre 1991.
  3.2.2.  Sulle   restanti   disponibilita',   le   singole   regioni
quantificano:
    a)   gli   oneri   derivanti   dai   provvedimenti  regionali  di
programmazione adottati anche successivamente alla data di entrata in
vigore della legge n. 179/92;
    b) i maggiori oneri relativi ai programmi  regionali  di  cui  ai
precedenti bienni.
  Le restanti disponibilita' sono destinate al programma quadriennale
1992-95, secondo gli indirizzi fissati con la presente delibera.
  3.2.3.  La  messa  a  disposizione  e l'erogazione alle regioni dei
fondi  come  sopra  determinati  sono  effettuate  dal   Segretariato
generale del CER secondo le procedure in vigore.
  3.3.  Le regioni si attengono ai fini della propria programmazione,
alle indicazioni di cui ai punti successivi.
  3.3.1.  Le  regioni,  nell'ambito  della  propria   programmazione,
destinano  le  risorse  residue di cui ai punti 3.1.2. e 3.2.2. della
presente delibera alle seguenti tipologie di intervento:
    a) una quota non inferiore al 15%, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
lettera c), della legge n. 457/78, per la realizzazione di interventi
di recupero del patrimonio di edilizia residenziale;
    b) una quota non superiore al 10% per la realizzazione  di  opere
di  risanamento  di  parti  comuni di immobili, ai sensi dell'art. 12
della legge n. 179/92;
    c) una quota  non  superiore  al  30%  per  la  formazione  e  la
realizzazione  dei  programmi integrati di intervento di cui all'art.
16 della legge n. 179/92.
  3.3.2. Le regioni interessate da eventi sismici riservano  altresi'
una  quota  non  inferiore  al 5%, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del
decreto-legge n.  398/93  convertito  nella  legge  n.  493/93,  alla
costruzione  di nuove abitazioni destinate agli occupanti di baracche
o di altri locali adibiti  ad  abitazioni  temporanee,  nonche'  alla
eliminazione delle baracche e degli altri locali anzidetti.
  3.3.3. Le regioni possono inoltre destinare una quota non superiore
al  15%,  ai  sensi  dell'art.  4  della  legge  n.  179/92,  per  la
realizzazione di interventi da destinare alla soluzione  di  problemi
abitativi  di  particolari  categorie  sociali.  Le  regioni  possono
destinare  una  quota,  nell'ambito  di  detto  accantonamento,  alla
soluzione di eventuali problemi finanziari di cooperative edilizie in
difficolta' economica.
  3.3.4. Le restanti disponibilita' sono destinate prioritariamente:
    a)  al  recupero  o  alla  realizzazione di alloggi destinati, ai
sensi dell'art. 8 della legge  n.  179/92,  alla  locazione  per  uso
abitativo  primario  per  un periodo non inferiore a otto anni ovvero
assegnati in godimento da cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
    b) al recupero o alla realizzazione di alloggi, ai sensi e con le
modalita' di cui all'art. 9 della legge n. 179/92,  da  assegnare  in
godimento  o  in  locazione  per  uso  abitativo  per  un periodo non
inferiore a otto anni, con successivo trasferimento della proprieta';
    c) alla realizzazione  di  interventi  da  parte  di  imprese  di
costruzione  o loro consorzi, di cooperative a proprieta' individuale
o indivisa  o  loro  consorzi,  degli  I.A.C.P.  e  dei  comuni,  che
intendano costruire abitazioni da assegnare in proprieta';
    d)  all'adeguamento del patrimonio abitativo esistente alle norme
in materia di sicurezza degli impianti di cui alla legge n. 46/90  ed
al  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 447/91 e successive
modificazioni.
  3.3.5. Per la eliminazione  delle  barriere  architettoniche  negli
insediamenti    di   edilizia   residenziale   agevolata   realizzati
antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 104/92
le regioni possono destinare una quota non superiore al 20% dei fondi
programmati per  la  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  ed
interventi di recupero.
  3.3.6.  Le  regioni, in sede di predisposizione dei loro programmi,
determinano le  quote  di  risorse  da  destinare  ai  contributi  di
edilizia  agevolata  secondo le modalita' previste dall'art. 6, comma
4, della legge n. 179/92.
  3.3.7. I contributi, a valere sui fondi di cui  ai  punti  3.1.2  e
3.2.2  della  presente  delibera, possono essere concessi a cittadini
stranieri, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge  n.  179/92  e
tenendo  conto  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
15 maggio 1987, recante l'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle
regioni   per   l'accesso   dei   cittadini  comunitari  all'edilizia
residenziale pubblica, e delle disposizioni di cui  al  decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n.
39 e recante: "Norme urgenti in materia di asilo politico, ingresso e
soggiorno  dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel
territorio dello Stato".
4. Disposizioni comuni ai punti 2 e 3.
  Le regioni, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma  1,  della
legge  n.  179/92,  hanno  particolare  riguardo  a categorie sociali
deboli quali anziani,  famiglie  numerose,  immigrati,  studenti.  Il
soddisfacimento  del  relativo  bisogno abitativo puo' essere attuato
anche mediante il ricorso a  particolari  tipologie  abitative  quali
mini-alloggi,   alloggi   con  servizi  sociali  ad  uso  collettivo,
case-albergo. Le regioni possono prevedere l'assegnazione di  alloggi
a pluralita' di soggetti, purche' la dimensione dell'alloggio risulti
adeguata  al  numero  dei  soggetti  assegnatari  ed il corrispettivo
complessivo sia diviso per ciascun soggetto.
5. Tipologie innovative di intervento di cui ai punti 2 e 3.
  5.1. Interventi di recupero e di nuova costruzione.
  5.1.1. Gli interventi di recupero di cui all'art. 11 ai sensi della
legge  n.  179/92  possono  essere  realizzati  su  immobili  la  cui
superficie  con  destinazione  residenziale  non sia inferiore al 70%
della superficie utile complessiva o  su  immobili  non  residenziali
funzionali   alla   residenza:  i  finanziamenti  destinati  a  detti
interventi   possono   essere   utilizzati,   ove   necessario,   per
l'acquisizione degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle
relative urbanizzazioni, nonche' per la realizzazione o l'acquisto di
alloggi per il trasferimento temporaneo degli abitanti degli immobili
da  recuperare.  Le  regioni,  nel  cui  territorio  sono individuate
province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore  a  300.000
abitanti,  destinano  una quota, in misura non inferiore al 70% della
riserva operata ai sensi della norma  richiamata,  ad  interventi  di
edilizia  residenziale  pubblica localizzati nelle province medesime.
Ai fini dell'attivazione degli interventi  di  recupero  puo'  essere
promossa  la  conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art.
27 della legge 8 giugno 1990, n.  142.
  5.1.2. Gli interventi di recupero e di  nuova  costruzione  di  cui
all'art.  9  del  decreto-legge  n.  398/93 convertito nella legge n.
493/93  ed  all'art.  4  della  legge  n.  85/94,  finalizzati   alla
realizzazione  di  alloggi  da  concedere  in  locazione a lavoratori
dipendenti per un periodo non inferiore a otto anni, sono  realizzati
dai  comuni,  dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e
da consorzi fra i soggetti suddetti. Il finanziamento e'  concesso  a
parziale copertura del costo convenzionale.
 
 
 
 
  Il CER  definira'  le  modalita'  ed  i  criteri  generali  per  la
determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione
e  per  il  loro eventuale rimborso, nonche' per l'individuazione dei
locatari.
  5.2. Programmi integrati.
  5.2.1. I programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della
legge  n.  179/92,  promossi  dai  comuni,  sono   finalizzati   alla
riqualificazione,   anche  ambientale,  del  tessuto  urbanistico  ed
edilizio  e  sono  caratterizzati  da  una  pluralita'  di  funzioni;
dall'integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le
opere   di   urbanizzazione;  dall'incidenza  sulla  riorganizzazione
urbana; dal possibile concorso di  piu'  operatori  e  dal  possibile
concorso   di   risorse   finanziarie   pubbliche  e  private.  Nella
predisposizione dei programmi suddetti  i  comuni  hanno  particolare
riguardo per:
    a)  l'individuazione delle zone urbane interessate, privilegiando
le aree a forte tensione abitativa caratterizzate  dalla  compresenza
di degrado abitativo e sociale;
    b)  le modalita' di finanziamento, al fine di ottenere, a parita'
di investimenti pubblici, il massimo dei risultati sul  versante  dei
benefici   sociali,   con   una  selezione  delle  proposte  volta  a
privilegiare quelle che prevedono  l'apporto  di  risorse  aggiuntive
provenienti   da   soggetti  privati,  con  garanzie  sia  sul  piano
produttivo che gestionale;
    c) la determinazione delle tipologie di intervento,  in  modo  da
prevedere un insieme sistematico di opere relative sia alla residenza
sia   al   tessuto   urbano   circostante   mediante   interventi  di
urbanizzazione primaria e  secondaria,  volti  alla  riqualificazione
edilizia, urbana e ambientale;
    d)  la diversificazione delle destinazioni d'uso, contemplando la
compresenza di edilizia residenziale e non residenziale (commerciale,
terziario, ecc.);
    e) la diversificazione delle tipologie residenziali, al  fine  di
ottenere  una pluralita' di interventi finalizzati alla realizzazione
non solo di alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, ma  anche
di  alloggi  da  concedere  in  locazione  con  o senza trasferimento
differito delle proprieta' e di  abitazioni  da  vendere  sul  libero
mercato.
  5.2.2.  Al  fine di un sollecito avvio delle iniziative finalizzate
alla  riqualificazione  urbana  ed  ambientale,   il   sindaco   puo'
promuovere,   per   la   realizzazione  dei  programmi  integrati  di
intervento,  la  conclusione  di  accordi  di  programma,  ai   sensi
dell'art. 27 della legge n. 142/90.
  5.3. Programmi di recupero urbano.
  5.3.1.  I  programmi  di recupero urbano, ai sensi dell'art. 11 del
decreto-legge n. 398/93,  convertito  nella  legge  n.  493/93,  sono
finalizzati  al recupero del tessuto edilizio, urbano ed ambientale e
sono caratterizzati da:
    a) un insieme sistematico di opere mirate alla:
    realizzazione,     manutenzione     ed    ammodernamento    delle
urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione  ai  problemi  di
accessibilita' degli impianti e dei servizi a rete;
    realizzazione,  manutenzione  ed  ammodernamento  delle  opere di
urbanizzazione secondaria;
    edificazione di completamento;
    integrazione di complessi urbanistici esistenti;
    inserimento di elementi di arredo urbano;
    manutenzione ordinaria,  straordinaria,  restauro  e  risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici;
    b) il concorso di risorse economiche pubbliche e private.
  I  programmi  di  recupero  sono  proposti  al  comune da operatori
pubblici e privati, anche associati tra loro.
  5.3.2. Nella valutazione dei programmi  suddetti,  i  comuni  hanno
particolare riguardo per:
    a)  l'individuazione  delle  aree di intervento, privilegiando le
localizzazioni in aree  ad  alta  tensione  abitativa  caratterizzate
dalla  compresenza  di  degrado  abitativo e sociale e nelle quali il
patrimonio edilizio pubblico sia sottoposto ad un effettivo  processo
di riqualificazione urbanistica ed ambientale;
    b)  le modalita' di finanziamento, al fine di ottenere, a parita'
di investimenti pubblici, il massimo dei risultati sul  versante  dei
benefici   sociali,   con   una  selezione  delle  proposte  volta  a
privilegiare quelle che  prevedono  un  maggior  apporto  di  risorse
aggiuntive  provenienti  da  soggetti  privati,  con garanzie sia sul
piano produttivo che gestionale.
  5.3.3. Le regioni, nel cui territorio sono individuate province  il
cui  capoluogo  abbia  una  popolazione superiore a 300.000 abitanti,
destinano una quota, in misura non inferiore  al  70%  della  riserva
operata ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 398/93, convertito
nella  legge  n.  493/93, ad interventi al servizio del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica localizzato nelle province medesime.
  5.3.4. Ai fini dell'approvazione dei  programmi  di  recupero  puo'
essere  promossa  la  conclusione  di  accordi di programma, ai sensi
dell'art. 27  della  legge  n.  142/90.  Agli  accordi  di  programma
concernenti le province di cui al punto 5.3.3, partecipa il Ministero
dei lavori pubblici - Segretariato generale del CER.
 6.   Anagrafe   dell'utenza   ed  iniziative  di  ricerca,  studi  e
sperimentazione.
 6.1. Per la realizzazione dell'anagrafe dell'utenza di abitazioni di
edilizia residenziale comunque fruenti di contributi  dello  Stato  e
per  iniziative  di  ricerca,  studi  e  sperimentazione  nel settore
dell'edilizia residenziale di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  f),
della  legge n. 457/78 si provvede con gli appositi accantonamenti di
cui alla presente delibera. Con successiva delibera questo  Comitato,
su  proposta  del  CER,  procedera'  al  riparto  delle risorse tra i
settori di intervento.
  6.2. Il CER definira' i termini e le modalita' per la realizzazione
delle anagrafi regionali e per l'aggiornamento dei dati gia' inviati,
eventualmente nel contesto di una nuova organizzazione  dell'anagrafe
dell'utenza.
  6.3.  L'utilizzazione  dei  fondi  da destinare a ricerche, studi e
sperimentazione e' effettuata nell'ambito dei seguenti settori:
    a)   programmatorio:   la   relativa  attivita'  e'  diretta  sia
all'acquisizione sistematica  di  ogni  elemento  di  conoscenza  del
settore   abitativo,  ivi  compreso  l'andamento  del  mercato  delle
costruzioni,  sia  alla  promozione  di  indagini  finalizzate   alla
conoscenza  della  qualita'  abitativa  della residenza e del tessuto
urbano;
    b) tecnico:  il  settore  tecnico  si  articola  in  ricerche  ed
interventi   sperimentali,   correlati   organicamente   tra  loro  e
finalizzati alla formazione ed aggiornamento della normativa  tecnica
nazionale,  al  recupero  del  patrimonio  edilizio ed allo studio di
tipologie innovative per particolari categorie sociali deboli. A tali
fini puo' essere prevista la costituzione di laboratori  sperimentali
tipologici  e  tecnologici  e  puo'  essere altresi' prevista, se del
caso,  la  realizzazione  delle   relative   sedi.   Gli   interventi
sperimentali,  in  relazione alla necessita' di avviare a soluzione i
problemi delle aree  ad  alta  tensione  abitativa,  sono  realizzati
prioritariamente   nell'ambito  degli  interventi  di  recupero,  dei
programmi di recupero urbano, dei programmi integrati  di  intervento
di  cui  rispettivamente  ai  punti  5.1,  5.2  e  5.3 della presente
delibera localizzati  nelle  province  il  cui  capoluogo  abbia  una
popolazione superiore a 300.000 abitanti;
    c)    documentativo-informativo:   la   relativa   attivita'   e'
finalizzata a garantire la diffusione sistematica dei contenuti e dei
risultati delle ricerche finanziate dal CER e  dell'azione  posta  in
essere   dal   Segretariato  generale  del  CER.  A  tal  fine  detto
Segretariato provvede:
    alla pubblicazione periodica di una riserva specializzata;
    alla  attivazione  di  iniziative  di  incontro  e  di  dibattito
relative alla politica abitativa;
    alla   promozione   di   concorsi   pubblici   finalizzati   alla
riqualificazione della progettazione  degli  interventi  di  edilizia
residenziale pubblica;
    d)  procedurale:  l'attivita'  e'  diretta  allo  studio  ed alla
predisposizione di modelli operativi ed organizzativi che  consentano
l'ottimale realizzazione dei programmi di intervento.
  6.4.  Le iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore
dell'edilizia  residenziale  possono  essere  svolte  nell'ambito  di
iniziative a carattere internazionale.
  6.5.   Il   Ministro   dei   lavori   pubblici   ed   il   Ministro
dell'universita'  e   della   ricerca   scientifica   e   tecnologica
assicureranno  i  necessari  raccordi  operativi  tra le attivita' di
ricerca in corso o da attivarsi da parte dei rispettivi Dicasteri  in
materia di edilizia residenziale.
7.  Interventi  straordinari  ex  art.  3, comma 1, lettera q), della
legge n. 457/78.
 Gli accantonamenti di cui alla lettera b) dei  punti  2.2.2,  2.3  e
3.1.1 della presente delibera sono finalizzati, ai sensi dell'art. 3,
comma  1,  lettera  q),  della legge n. 457/78, alla realizzazione di
interventi straordinari nel settore  dell'edilizia  residenziale  per
sopperire  alle  esigenze piu' urgenti, anche conseguenti a pubbliche
calamita',  comportanti  situazioni   di   emergenza   abitativa   da
affrontare  tempestivamente.  I relativi finanziamenti possono essere
concessi, in relazione alla natura dell'evento, secondo  il  seguente
ordine di priorita':
    a) eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, frane, ecc.);
    b)   particolare   degrado   del  patrimonio  edilizio  esistente
pubblico;
    c) provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso
abitativo in relazione a particolari situazioni di ordine pubblico.
8. Fattibilita' degli interventi.
  Per l'attuazione del programma di cui alla presente delibera ed  al
fine   di  accertare  la  fattibilita'  degli  interventi  richiamata
all'art. 3, comma 7, della legge n. 179/92, come modificato dall'art.
7 del decreto-legge n. 398/93,  convertito  nella  legge  n.  493/93,
possono essere svolte - se del caso - indagini propedeutiche intese a
verificare  la compatibilita' degli interventi medesimi con la tutela
di  interessi  storici,  artistici,   architettonici,   archeologici,
paesaggistici,  ambientali  ed idrogeologici: gli accertamenti che si
rendano necessari per la tutela di detti interessi sono effettuati  a
cura  dell'Amministrazione preposta alla tutela dell'interesse stesso
e l'onere relativo e' posto a carico dei finanziamenti ripartiti  con
la presente delibera.
9. Procedure.
  9.1.  Per  l'attuazione del programma di cui alla presente delibera
si applicano le  procedure  stabilite  dall'art.  3  della  legge  n.
179/92,  come modificato e integrato dall'art. 7 del decreto-legge n.
398/93, convertito nella legge n. 493/93.
  9.1.1. Le  regioni  e  le  province  autonome  approvano  i  propri
programmi  e  li  trasmettono  al  CER  entro  novanta  giorni  dalla
pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
  9.1.2. Il Segretariato generale  del  CER,  nei  successivi  trenta
giorni,  effettua  la  ricognizione  dello  stato di attuazione della
programmazione  regionale  ed  invita  le   regioni   che   risultino
inadempienti  a  fornire  ogni  utile  elemento  di valutazione entro
trenta giorni.
  9.1.3. Decorsi i termini di cui al punto  precedente,  il  Comitato
esecutivo  del  CER  pone  in  essere  gli  adempimenti di competenza
previsti dall'art. 3, commi 3, 4 e 5, della legge n. 179/92.
  9.1.4. Trascorsi trenta giorni dall'ultimo termine di cui  all'art.
3,  comma  8,  della  legge n. 179/92 come modificato dall'art. 7 del
decreto-legge n. 398/93, convertito nella legge n. 493/93, le regioni
e le province autonome trasmettono l'elenco degli  interventi  per  i
quali  non  siano  iniziati i lavori ovvero danno conferma dell'avvio
dei lavori per gli interventi programmati.
  9.1.5. Entro il termine fissato  al  riguardo  dall'art.  3,  comma
8-bis,   della   legge   n.   179/92,   introdotto  dall'art.  7  del
decreto-legge n. 398/93, convertito nella legge n. 493/93, le regioni
adottano i provvedimenti di rilocalizzazione degli  interventi  e  di
individuazione    dei    soggetti    attuatori,   dandone   immediata
comunicazione al Segretariato generale del  CER.  Le  regioni,  entro
trenta giorni dalla scadenza del termine previsto nella seconda parte
della norma richiamata, trasmettono al suddetto Segretariato l'elenco
dei  programmi rilocalizzati per i quali non siano iniziati i lavori.
Il Segretariato generale del  CER  accerta  l'ammontare  delle  somme
revocate  di  diritto ai sensi della disposizione citata: dette somme
tornano nelle disponibilita' finaniarie da ripartire tra le regioni.
  9.2. Le regioni trasmettono al Segretariato generale  del  CER  una
relazione  sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi  di  edilizia
residenziale ai sensi dell'art. 24 della legge n. 179/92, secondo  un
apposito  schema  predisposto dal Segretariato medesimo, fornendo, in
particolare,   dettagliate  notizie  in  merito  agli  interventi  di
recupero, ai programmi  integrati  di  intervento,  ai  programmi  di
recupero  urbano,  agli  interventi  da  destinare  alla soluzione di
problemi abitativi di particolari categorie sociali. Le  informazioni
raccolte,  organizzate ed opportunamente elaborate, costituiscono uno
strumento di monitoraggio finalizzato a:
    a) consentire un controllo di efficacia della spesa pubblica  nel
settore;
    b)  accrescere  la conoscenza del settore, attraverso una attenta
valutazione delle esperienze maggiormente significative, innovative e
sperimentali;
    c)  mettere  a  disposizione  delle  singole  regioni  un  quadro
aggiornato  e  comparato sulle esperienze maggiormente significative,
innovative e sperimentali.
10. Verifica sull'ammontare delle disponibilita'.
 Il Segretariato generale del CER,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
pubblicazione  della  presente  delibera  nella  Gazzetta  Ufficiale,
verifica  l'ammontare  delle  disponibilita'  affluite  nel   biennio
1992-1993   e   formula  al  CER  eventuali  proposte  di  variazione
finanziaria del programma di cui alla delibera stessa ai  fini  delle
definitive determinazioni da parte di questo Comitato.
   Roma, 16 marzo 1994
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
 Registrata alla Corte dei conti il 2 maggio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62
 
                                                            TABELLA A
 
             RIPARTIZIONE DEI FONDI DI CUI AL PUNTO 2.4.
 
                            (in miliardi)
 
                               %                  Fondi attribuiti
                      Biennio      Biennio      Biennio      Biennio
Regioni e province     92/93        94/95        92/93        94/95
          -              -            -            -            -
Piemonte. . . . . . .   7,1367      8,4048      328,6536     495,4125
Valle d'Aosta . . . .   0,1511      0,1626        6,9584       9,5843
Lombardia   . . . . .  12,7250     14,0959      586,0015     830,8687
Trento  . . . . . . .   1,4250      1,4250       65,6230      83,9952
Bolzano   . . . . . .   1,6100      1,6100       74,1424      94,8998
Veneto  . . . . . . .   5,5099      5,7345      253,7375     338,0144
Friuli-Venezia Giulia   1,9896      1,9312       91,6235     113,8326
Liguria   . . . . . .   2,8247      3,2919      130,0808     194,0378
Emilia-Romagna  . . .   4,8828      5,2619      224,8588     310,1574
Toscana   . . . . . .   4,9439      5,5453      227,6725     326,8622
Umbria  . . . . . . .   1,0931      1,0996       50,3386      64,8148
Marche  . . . . . . .   1,7396      1,6988       80,1107     100,1341
Lazio . . . . . . . .  10,6492     10,5524      490,4084     622,0007
Abruzzo . . . . . . .   2,5241      2,4768      116,2378     145,9925
Molise  . . . . . . .   0,7837      0,6217       36,0903      36,6455
Campania  . . . . . .  11,6412     11,5489      536,0912     680,7384
Puglia  . . . . . . .   7,9529      7,1169      366,2406     419,4986
Basilicata  . . . . .   1,4788      1,1404       68,1005      67,2197
Calabria  . . . . . .   5,5238      4,7926      254,3776     282,4950
Sicilia . . . . . . .   9,8704      8,1017      454,5438     477,5466
Sardegna  . . . . . .   3,5445      3,3871      163,2285     199,6492
                      ---------   --------    ----------   ----------
          Totale. . . 100,0000    100,0000    4.605,1200   5.894,4000
 
                            ------------
                                                            TABELLA B
 
            RIPARTIZIONE DEI FONDI DI CUI AL PUNTO 3.1.2.
                            (in miliardi)
 
         Regioni e province           %           Fondi attribuiti
                 -                    -                   -
Piemonte  . . . . . . .             8,9758             0,7719
Valle d'Aosta . . . . .             0,1948             0,0168
Lombardia . . . . . . .            14,9187             1,2830
Trento  . . . . . . . .             1,4250             0,1225
Bolzano . . . . . . . .             1,6100             0,1385
Veneto  . . . . . . . .             6,2969             0,5415
Friuli-Venezia Giulia .             2,2796             0,1960
Liguria   . . . . . . .             3,5173             0,3025
Emilia-Romagna  . . . .             6,6129             0,5687
Toscana . . . . . . . .             6,0096             0,5168
Umbria  . . . . . . . .             1,7955             0,1544
Marche. . . . . . . . .             2,1004             0,1806
Lazio . . . . . . . . .             9,8638             0,8483
Abruzzo . . . . . . . .             2,4785             0,2132
Molise  . . . . . . . .             0,4730             0,0407
Campania  . . . . . . .            10,2402             0,8807
Puglia  . . . . . . . .             6,0958             0,5242
Basilicata  . . . . . .             0,7696             0,0662
Calabria  . . . . . . .             4,0328             0,3468
Sicilia   . . . . . . .             6,6298             0,5702
Sardegna  . . . . . . .             3,6800             0,3165
                                  --------             ------
            Totale. . .           100,0000             8,6000
 
                            ------------
 
                              TABELLA C
 
       RIPARTIZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI DI CUI AL PUNTO 3.2.
                            (in miliardi)
 
               Delibera CIPE
                 30-7-1991  Punto 3.2  Punto 3.2  Punto 3.2  Totale
  Regioni           %      Lettera a)  Lettera b) Lettera c) accanto-
                                                             namenti
     -              -           -          -          -         -
Piemonte . . .   7,7441      13,5770    15,9730    23,0011   52,5511
Valle d'Aosta    0,1965       0,3445     0,4053     0,5836    1,3334
Lombardia  . .  13,1295      23,0188    27,0809    38,9965   89,0962
Veneto . . . .   5,1207       8,9777   10,5620     15,2092   34,7489
Friuli-Venezia   2,0486       3,5916    4,2254      6,0846   13,9016
 Giulia
Liguria. . . .   2,6066       4,5699    5,3764      7,7420   17,6883
Emilia-Romagna   7,8170      13,7048   16,1233     23,2176   53,0457
Toscana. . . .   6,2141      10,8946   12,8172     18,4568   42,1686
Umbria . . . .   2,5243       4,4256    5,2066      7,4975   17,1297
Marche . . . .   2,1790       3,8202    4,4945      6,4719   14,7866
Lazio. . . . .  10,7642      18,8719   22,2022     31,9712   73,0453
Abruzzo. . . .   2,0593       3,6104    4,2475      6,1165   13,9744
Molise . . . .   0,6285       1,1019    1,2963      1,8667    4,2649
Campania . . .   9,7213      17,0435   20,0512     28,8737   65,9684
Puglia . . . .   6,4688      11,3412   13,3425     19,2133   43,8970
Basilicata . .   1,3778       2,4156    2,8419      4,0923    9,3498
Calabria . . .   3,6872       6,4645    7,6052     10,9515   25,0212
Sicilia. . . .   9,8660      17,2972   20,3496     29,3034   66,9502
Sardegna . . .   2,8115       4,9291    5,7990      8,3506   19,0787
                -------     --------  --------    --------  --------
   Totale. . .  96,9650     170,0000  200,0000    288,0000  658,0000