IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 10 del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, che prevede la predisposizione di un piano di pensionamenti anticipati, tenendo conto della rilevanza delle conseguenze occupazionali, nel limite massimo di 8.500 unita', a beneficio di lavoratori, in possesso dei prescritti requisiti, dipendenti da imprese industriali, interessati da procedure di mobilita' che, ove licenziati nel corso dell'anno 1994, avrebbero avuto titolo per beneficiare del trattamento di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto lo stesso art. 10, comma 8, che riserva, nell'ambito del contingente numerico di 8.500 unita' prepensionabili, una quota, nel limite di 800 unita', in favore dei lavoratori dipendenti da imprese che attuino programmi aventi le caratteristiche di cui al comma 1 del citato articolo appartenenti al settore dell'industria della difesa; Considerato che il predetto piano di pensionamenti anticipati e' finalizzato all'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale aventi rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, con specifico riferimento alle dimensioni dell'impresa e alla sua articolazione sul territorio; Considerato che detti programmi devono essere concordati con le organizzazioni sindacali; Considerata la necessita' di attuare il piano nel quadro della piu' generale strategia di intervento del Ministero del lavoro per la gestione delle crisi aziendali, e quindi riservandolo alle situazioni ove risulta piu' efficace lo strumento per il riassorbimento delle eccedenze, in rapporto alle specifiche condizioni che sono emerse nelle crisi ed all'utilizzo degli altri strumenti disponibili, secondo le linee concordate con le organizzazioni sindacali per la composizione delle controversie; Considerata la gravita' delle ristrutturazioni industriali verificatesi negli ultimi mesi, con una rilevantissima perdita di posti di lavoro nella grande impresa e, in particolare, nei settori dell'auto, della chimica, degli appalti telefonici, della aeronautica civile, della cantieristica e della difesa; Considerato il complesso delle misure assunte in termini di politica industriale e del lavoro per favorire il risanamento di queste aziende nel corso del 1993 e 1994, e dei relativi accordi sindacali, che hanno spesso richiesto la mediazione governativa; Considerata, quindi, la necessita' di finalizzare il piano solo ad imprese di maggiori dimensioni con una pluralita' di insediamenti produttivi ed un rilevante numero di eccedenze come richiesto dalle disposizioni di cui all'art. 10, piu' volte richiamato; Valutata, infine, la rispondenza delle domande presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del comma 3 di detto art. 10, alle finalita' del piano; Decreta: Art. 1. Il piano di prepensionamenti di cui all'art. 10 del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185, e' cosi' articolato: Gruppo Fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6600 Gruppo Enichem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 Alcatel Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Alenia ramo aziendale della Finmeccanica . . . . . . . . 205 Fincantieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Settore dell'industria della difesa: Gruppo Finmeccanica (elicotteristica) . . . . . . . . . . 310 Gruppo Finmeccanica (armamento) . . . . . . . . . . . . . 240 Gruppo Finmeccanica (avionica apparatistica) . . . . . . 250