IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  18  marzo  1994, n. 185, che
prevede la predisposizione di un piano di  pensionamenti  anticipati,
tenendo  conto  della  rilevanza delle conseguenze occupazionali, nel
limite massimo  di  8.500  unita',  a  beneficio  di  lavoratori,  in
possesso dei prescritti requisiti, dipendenti da imprese industriali,
interessati  da  procedure di mobilita' che, ove licenziati nel corso
dell'anno  1994,  avrebbero  avuto   titolo   per   beneficiare   del
trattamento  di  cui  all'art.  7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
  Visto lo stesso art. 10, comma  8,  che  riserva,  nell'ambito  del
contingente  numerico di 8.500 unita' prepensionabili, una quota, nel
limite di 800 unita', in favore dei lavoratori dipendenti da  imprese
che attuino programmi aventi le caratteristiche di cui al comma 1 del
citato articolo appartenenti al settore dell'industria della difesa;
  Considerato  che  il  predetto piano di pensionamenti anticipati e'
finalizzato  all'attuazione   di   programmi   di   ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale aventi rilevanti conseguenze
sul  piano  occupazionale,  con specifico riferimento alle dimensioni
dell'impresa e alla sua articolazione sul territorio;
  Considerato che detti programmi devono  essere  concordati  con  le
organizzazioni sindacali;
  Considerata la necessita' di attuare il piano nel quadro della piu'
generale  strategia  di  intervento  del  Ministero del lavoro per la
gestione delle crisi aziendali, e quindi riservandolo alle situazioni
ove risulta piu' efficace lo strumento per  il  riassorbimento  delle
eccedenze,  in  rapporto  alle  specifiche condizioni che sono emerse
nelle  crisi  ed  all'utilizzo  degli  altri  strumenti  disponibili,
secondo  le  linee  concordate con le organizzazioni sindacali per la
composizione delle controversie;
  Considerata  la   gravita'   delle   ristrutturazioni   industriali
verificatesi  negli  ultimi  mesi,  con una rilevantissima perdita di
posti di lavoro nella grande impresa e, in particolare,  nei  settori
dell'auto, della chimica, degli appalti telefonici, della aeronautica
civile, della cantieristica e della difesa;
  Considerato  il  complesso  delle  misure  assunte  in  termini  di
politica industriale e del lavoro  per  favorire  il  risanamento  di
queste  aziende  nel  corso  del  1993 e 1994, e dei relativi accordi
sindacali, che hanno spesso richiesto la mediazione governativa;
  Considerata, quindi, la necessita' di finalizzare il piano solo  ad
imprese  di  maggiori  dimensioni  con una pluralita' di insediamenti
produttivi ed un rilevante numero di eccedenze come  richiesto  dalle
disposizioni di cui all'art. 10, piu' volte richiamato;
  Valutata,  infine,  la  rispondenza  delle  domande  presentate  al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi del comma 3
di detto art. 10, alle finalita' del piano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  piano  di prepensionamenti di cui all'art. 10 del decreto-legge
18 marzo 1994, n. 185, e' cosi' articolato:
 
   Gruppo Fiat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6600
   Gruppo Enichem   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     527
   Alcatel Italia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     233
   Alenia ramo aziendale della Finmeccanica   . . . . . . . .     205
   Fincantieri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     135
  Settore dell'industria della difesa:
   Gruppo Finmeccanica (elicotteristica)  . . . . . . . . . .     310
   Gruppo Finmeccanica (armamento)  . . . . . . . . . . . . .     240
   Gruppo Finmeccanica (avionica apparatistica)   . . . . . .     250