IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,  convertito  nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella
legge 19 novembre 1990, n. 334, recante tra l'altro disposizioni  per
il  finanziamento  della  maggiore  spesa sanitaria relativa all'anno
1990;
  Visto in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge
15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19  novembre  1990,
n.  334,  il quale stabilisce che la spesa effettivamente sostenuta a
fronte delle autorizzazioni concesse  e  gli  oneri  derivanti  dalle
anticipazioni  straordinarie  di  cassa,  sono assunti a carico delle
regioni e delle province autonome e sono finanziati con operazioni di
mutuo con oneri di ammortamento  a  carico  dello  Stato,  fino  alla
concorrenza di L. 90.000 a cittadino residente per ciascuna regione o
provincia autonoma;
  Visto, altresi', l'art. 3, comma 3-bis, del citato decreto-legge n.
262/1990  convertito nella legge n. 334/1990, il quale stabilisce che
alla differenza residua si fa fronte quanto al 25% con oneri a carico
delle regioni e delle province autonome  e  quanto  al  75%  mediante
accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato;
  Considerato  che  in  base  al comma 3-quater del piu' volte citato
decreto-legge n. 262/1990, convertito nella  legge  n.  334/1990,  al
pagamento delle rate di ammortamento provvedono le regioni mutuatarie
mediante  utilizzo  di  quota  parte  del  Fondo  sanitario nazionale
all'uopo prevista e vincolata;
  Visto l'art. 1, comma 11, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,  il
quale  dispone  che  l'ammortamento dei mutui relativi al ripiano dei
disavanzi degli anni 1989, 1990 e 1991, stipulati dopo  l'entrata  in
vigore della legge medesima, decorre dall'anno successivo a quello in
cui  si  sono  perfezionati i relativi contratti e comunque non prima
del 1 gennaio 1994;
  Considerato che le regioni Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e
provincia autonoma di Trento hanno stipulato i contratti di mutuo per
il ripiano dei disavanzi relativi  all'esercizio  1990  anteriormente
alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 498/1992;
  Vista  la  propria  deliberazione  del 13 luglio 1993, con la quale
sono state assegnate  alle  regioni  delle  somme  per  la  copertura
dell'onere di ammortamento dei mutui relativi al 1 semestre 1993;
  Vista  la  proposta  del Ministro della sanita' in data 29 novembre
1993,  concernente  l'assegnazione  alle  regioni  Veneto,   Liguria,
Friuli-Venezia  Giulia  e  provincia  autonoma di Trento, della somma
complessiva di L. 115.687.600.406, per il  pagamento  delle  rate  di
ammortamento  scadenti il 31 dicembre 1993, relative ai mutui assunti
per  il  ripiano  della  maggiore  spesa  sanitaria  per  l'esercizio
finanziario 1990;
  Ritenuto,  pertanto, di dover procedere alla copertura dei relativi
oneri di ammortamento per il secondo  semestre  1993,  con  le  quote
appositamente  vincolate  del  Fondo  sanitario nazionale 1993, parte
corrente;
  Considerato che la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato le regioni e le province autonome ha espresso, in data 9 giungo
1993,  parere  favorevole  in  ordine  alla  proposta  in  esame, con
l'intesa che si intenda reso anche per la restante  assegnazione  del
mese di dicembre 1993;
                              Delibera:
  A  valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1993 -
parte  corrente,  e'  assegnata   alle   regioni   Veneto,   Liguria,
Friuli-Venezia   Giulia  e  provincia  autonoma  di  Trento,  per  le
finalita'  indicate  in  premessa,  la  somma   complessiva   di   L.
115.687.600.406,  nella misura degli importi indicati per ciascuna di
esse nella  tabella  in  allegato,  che  fa  parte  integrante  della
presente deliberazione.
   Roma, 21 dicembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
Registrata alla Corte dei conti il 26 aprile 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 60