IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO
                   DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI
                     DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
  Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, del Ministro dell'ambiente
di   concerto   con   i  Ministri  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,dei  trasporti,  della   sanita'   e   dell'interno,
concernente   il  regolamento  delle  modalita'  organizzative  e  di
funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi  di
smaltimento  dei  rifiuti,  cosi'  come  modificato  ed integrato con
decreto 26 luglio 1993, n. 392;
  Visto, in particolare, l'art. 10 del citato decreto 21 giugno 1991,
n. 324,  concernente  la  presentazione  delle  domande  d'iscrizione
all'albo;
  Visti,  altresi',  gli  articoli  11  e  12 dello stesso decreto 21
giugno 1991, n. 324 riguardante  i  requisiti  e  le  condizioni  per
l'iscrizione all'albo;
  Visto  l'art.  7 del decreto 21 giugno 1991, n. 324, concernente le
attribuzioni del Comitato nazionale dell'albo;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Per l'iscrizione all'albo delle imprese non  autorizzate  ai  sensi
dell'art.  6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
n.  915/82  alla  data  di  effettiva  operativita'  dell'albo,   che
intendono  svolgere  le  attivita'  di cui all'art. 2, comma 1, punti
5-16 del decreto 21 giugno 1991, n. 324, cosi'  come  modificato  con
decreto 26 luglio 1993, n. 392, viene adottata la seguente procedura:
   1)  presentazione  della  domanda d'iscrizione cosi' come previsto
dall'art. 10  del  decreto  ministeriale  21  giugno  1991,  n.  324,
allegando,  in  particolare,  la  descrizione  del  progetto  e della
attrezzatura tecnica necessaria alla realizzazione ed  alla  gestione
dell'impianto nonche' l'attestazione di capacita' finanziaria.
  La  capacita' finanziaria viene dimostrata tramite la presentazione
di attestazione di affidamento bancario per un importo non  inferiore
al cinquanta per cento dell'investimento da realizzare;
   2) iscrizione all'albo in via provvisoria;
   3)  acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 915/82;
   4) iscrizione all'albo in via definitiva.