IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,dei trasporti, della sanita' e dell'interno, concernente il regolamento delle modalita' organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, cosi' come modificato ed integrato con decreto 26 luglio 1993, n. 392; Visto, in particolare, l'art. 10 del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324, concernente la presentazione delle domande d'iscrizione all'albo; Visti, altresi', gli articoli 11 e 12 dello stesso decreto 21 giugno 1991, n. 324 riguardante i requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'albo; Visto l'art. 7 del decreto 21 giugno 1991, n. 324, concernente le attribuzioni del Comitato nazionale dell'albo; Delibera: Art. 1. Per l'iscrizione all'albo delle imprese non autorizzate ai sensi dell'art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 alla data di effettiva operativita' dell'albo, che intendono svolgere le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, punti 5-16 del decreto 21 giugno 1991, n. 324, cosi' come modificato con decreto 26 luglio 1993, n. 392, viene adottata la seguente procedura: 1) presentazione della domanda d'iscrizione cosi' come previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, allegando, in particolare, la descrizione del progetto e della attrezzatura tecnica necessaria alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto nonche' l'attestazione di capacita' finanziaria. La capacita' finanziaria viene dimostrata tramite la presentazione di attestazione di affidamento bancario per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell'investimento da realizzare; 2) iscrizione all'albo in via provvisoria; 3) acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82; 4) iscrizione all'albo in via definitiva.