Le imprese editrici che richiedono i contributi previsti dall'art. 3, commi 3 e 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono tenute alla presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Ufficio per l'editoria e la stampa - Via Boncompagni, 15 - Roma, del proprio bilancio, recante gli estremi di omologazione da parte del tribunale competente, ove prevista dalla legge. Le imprese editrici che richiedono i contributi di cui all'art. 3, comma 10, della legge citata devono inoltre presentare anche la certificazione del bilancio, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 3.