IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, recante norme di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 92/27/CEE, in materia di pubblicita' dei medicinali per uso umano; Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 9 del suddetto decreto legislativo, il quale stabilisce che gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di laurea in una delle discipline ivi indicate; Rilevato che il succitato comma stabilisce, altresi', che il Ministro della sanita' puo', con proprio decreto, riconoscere come idonei altri diplomi di laurea o altri diplomi di livello universitario; Visto il decreto del 30 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1994, con il quale il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha aggiunto all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, fra gli altri, il diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco, stabilendo che lo stesso puo' essere rilasciato dalla facolta' di farmacia; Considerato che gli studi compiuti nello svolgimento del curriculum previsto per detto diploma universitario forniscono conoscenze generali di base sufficienti ad acquisire la preparazione necessaria per l'esercizio dell'attivita' di informazione sui farmaci per uso umano; Ritenuto, pertanto, di poter riconoscere come idoneo, per l'attivita' di informatore scientifico, il diploma universitario in informazione scientifica sui farmaci; Decreta: Art. 1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' riconosciuto come idoneo, ai fini dello stesso articolo, il diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco.