IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 541, recante
norme di recepimento della direttiva del  Consiglio  delle  Comunita'
europee  n.  92/27/CEE,  in materia di pubblicita' dei medicinali per
uso umano;
  Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 9 del suddetto  decreto
legislativo,  il  quale  stabilisce  che  gli informatori scientifici
devono essere  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in  una  delle
discipline ivi indicate;
  Rilevato  che  il  succitato  comma  stabilisce,  altresi',  che il
Ministro della sanita' puo', con proprio  decreto,  riconoscere  come
idonei   altri   diplomi   di  laurea  o  altri  diplomi  di  livello
universitario;
  Visto il decreto del 30  giugno  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale   del   15   aprile   1994,   con   il  quale  il  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   ha
aggiunto all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I,
annessa  al  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, fra gli altri,
il diploma universitario in  informazione  scientifica  sul  farmaco,
stabilendo  che  lo  stesso  puo' essere rilasciato dalla facolta' di
farmacia;
  Considerato che gli studi compiuti nello svolgimento del curriculum
previsto  per  detto  diploma  universitario  forniscono   conoscenze
generali  di base sufficienti ad acquisire la preparazione necessaria
per l'esercizio dell'attivita' di informazione sui  farmaci  per  uso
umano;
  Ritenuto,   pertanto,   di   poter  riconoscere  come  idoneo,  per
l'attivita' di informatore scientifico, il diploma  universitario  in
informazione scientifica sui farmaci;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  del  comma  2  dell'art.  9  del  decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, e' riconosciuto come  idoneo,  ai  fini  dello
stesso articolo, il diploma universitario in informazione scientifica
sul farmaco.