IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto ministeriale n. 100263 del 4 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1993, n. 74, con il quale il Tesoro e' stato autorizzato a contrarre con la Comunita' economica europea un prestito per l'importo di 8.000 milioni di ECU o del controvalore in altre divise, da erogarsi in piu' tranches, ed, in particolare, l'art. 2 con cui si sono stabilite le caratteristiche della prima tranche del suddetto prestito, suddivisa in due quote, di ammontare pari a 500 milioni di ECU (triennale) e 2.900 milioni di marchi tedeschi (settennale); Visti i decreti ministeriali n. 101252 del 15 ottobre 1993, n. 101269 del 19 ottobre 1993 e n. 101386 del 10 novembre 1993, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1993, con i quali sono state stabilite le caratteristiche della seconda tranche del suddetto prestito, suddivisa in tre quote, di ammontare pari a 1.000 milioni di ECU (settennale), 1.000 milioni di marchi tedeschi (quinquennale), e 475 milioni di ECU (quinquennale), su cui sono intervenuti contratti di swap; Visto il decreto ministeriale n. 397186 del 3 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1994, con cui sono stati regolati i rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito; Considerato che l'art. 3 del citato decreto ministeriale del 3 febbraio 1994 risulta inesatto, a causa di mero errore materiale, nella parte relativa alla determinazione del tasso di interesse da applicare sulla suddetta quota di 1.000 milioni di ECU; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti; Ritenuto di doversi provvedere in merito; Decreta: L'art. 3 del decreto ministeriale n. 397186 del 3 febbraio 1994, viene rettificato come segue: Art. 3. - Inoltre in relazione ai citati accordi di "swap", la Banca d'Italia, con le modalita' indicate nel successivo art. 4, rimettera' fino alla scadenza delle singole quote: al Credit Suisse, semestralmente, a partire dal 3 maggio 1994, un importo pari al Libor a sei mesi aumentato di 0,03875% applicato su 1.000 milioni di ECU; alla Morgan Guaranty Trust Co., trimestralmente, a partire dal 10 febbraio 1994, un importo pari al Libor a tre mesi aumentato di 0,255% applicato su 1.000 milioni di marchi tedeschi; alla CEE, semestralmente, a partire dal 25 maggio 1994, un importo pari al Libor a sei mesi diminuito di 0,31% applicato su 475 milioni di ECU. Ove il Tesoro risulti, per una medesima data, contemporaneamente creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il Tesoro e le singole controparti, ai sensi dei ripetuti contratti "swap", avverranno esclusivamente per il saldo netto. Il presente decreto sara' inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 maggio 1994 Il Ministro: BARUCCI