IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738; Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989; Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge n. 738/1986 e la relativa documentazione presentata il 26 febbraio 1990 dalla "Ecole Active Bilingue - Jeannine Manuel"; Vista la relazione del 30 novembre 1992 sui piani e i programmi di studio proposti nonche' sulle strutture utilizzate e sui requisiti professionali del personale direttivo e docente della "Ecole Active Bilingue - Jeannine Manuel"; Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 21 luglio 1993; Accertata sulla base dell'esame della documentazione e della predetta relazione ispettiva, l'idoneita' della "Ecole Active Bilingue - Jeannine Manuel" a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale; Ritenuto sulla base del predetto parere e della relazione ispettiva summenzionata, che i corsi di studio attivati dalla "Ecole Active Bilingue - Jeannine Manuel" e i titoli di studio da essa rilasciati quali diplomi di baccellierato internazionale, presentano affinita' con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano per il conseguimento dei diplomi di maturita' scientifica e di maturita' linguistica; Considerato che la predetta domanda di iscrizione e' stata presentata entro i termini previsti dall'art. 9 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1989, n. 429; Decreta: Art. 1. 1. L'"Ecole Active Bilingue - Jeannine Manuel", con sede in Parigi, 70 rue du The'atre, e' iscritta nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, a decorrere dall'anno scolastico 1994-95. 2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dall'"Ecole Active Bilingue - Jeannine Manuel" sono riconosciuti quali diplomi di maturita' scientifica ovvero di maturita' linguistica aventi valore legale ai sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n. 738. 3. Il riconoscimento di cui al comma 2 e' subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato A annesso al presente decreto. 4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui al comma 2, e' convertito in sessantesimi in base all'allegato B parimenti annesso al presente decreto.