IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;
  Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;
  Vista  la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della
legge n. 738/1986  e  la  relativa  documentazione  presentata  il  6
dicembre 1990 dalla "St. Clare's Oxford";
  Vista  la  relazione  ispettiva  sui  piani e i programmi di studio
della "St. Clare's Oxford";
  Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale  della  pubblica
istruzione espresso nell'adunanza del 21 luglio 1993;
  Accertata  sulla  base  dell'esame  della  documentazione  e  della
predetta relazione ispettiva, l'idoneita' della "St. Clare's  Oxford"
a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale;
  Ritenuto  sulla  base della relazione ispettiva summenzionata che i
corsi di studio attivati dalla "St. Clare's Oxford" ed  i  titoli  di
studio   da   essa   rilasciati   quali   diplomi   di  baccellierato
internazionale   presentano    affinita'    con    quelli    previsti
dall'ordinamento scolastico italiano per il conseguimento del diploma
di maturita' scientifica;
  Considerato   che  la  predetta  domanda  di  iscrizione  e'  stata
presentata  entro  i  termini  previsti  dall'art.  9  dell'ordinanza
ministeriale 19 dicembre 1989, n. 429;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La "St. Clare's Oxford", con sede in Oxford, 139 - Bambury Road
(Gran Bretagna), e' iscritta nell'elenco  di  cui  all'art.  2  della
legge  30  ottobre  1986,  n.  738,  a decorrere dall'anno scolastico
1994/95.
  2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla  "St.
Clare's   Oxford"   sono  riconosciuti  quali  diplomi  di  maturita'
scientifica aventi valore legale ai sensi dell'art. 1 della legge  30
ottobre 1986, n. 738.
  3.  Il  riconoscimento  di  cui  al  comma  2  e'  subordinato allo
svolgimento, da parte dei  diplomati,  dei  programmi  relativi  alle
discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato A annesso
al presente decreto.
  4.  Il  punteggio  complessivo conseguito, riportato nei diplomi di
cui al comma 2, e' convertito in sessantesimi in base all'allegato  B
parimenti annesso al presente decreto.