IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 9 giugno 1964, n.  615,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,   concernente  norme  sulla  bonifica  sanitaria  degli
allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
  Vista la legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  sull'istituzione  del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 luglio 1992, n. 453, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1992, n. 276, concernente il
regolamento sul piano nazionale  della  profilassi  della  brucellosi
ovina e caprina;
  Visto  il  decreto  2  novembre  1991,  recante la dichiarazione di
territorio indenne da brucellosi  ovina  e  caprina  per  la  regione
Marche,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre
1991;
  Vista la documentazione  trasmessa  dall'assessorato  alla  sanita'
della   regione   Marche   con   la  quale  si  comunica  l'andamento
dell'infezione  brucellare  nel  territorio  della  regione  medesima
relativamente  all'attivita'  svolta  negli ultimi due anni nel campo
della profilassi della brucellosi ovina e caprina;
  Considerato che il tasso d'infezione brucellare  risulta  superiore
all'uno  per cento, che non tutti gli allevamenti ovini e caprini del
territorio regionale risultano controllati e che quindi  sono  venute
meno  le  condizioni sanitarie attribuite al territorio della regione
Marche;
  Sentita la commissione centrale di cui all'art. 2  della  legge  23
gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 28 aprile 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  revocata,  per  il  territorio  della  regione  Marche,  la
dichiarazione di indenne da brucellosi ovina e caprina.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 maggio 1994
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA