IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1993); Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, contenente la disciplina dell'attivita' sementiera; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10 giugno 1987, n. 308, nonche' con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 e 10 maggio 1982, n. 517, nonche' il decreto 14 dicembre 1987 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096; Vista la direttiva 92/107/CEE della Commissione dell'11 dicembre 1992 che modifica la direttiva 69/208/CEE del Consiglio del 30 giugno 1969 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose da fibra; Decreta: Art. 1. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, parte I. - Colture erbacee da pieno campo, D) oleaginose e da fibra parte I. Sementi di base e certificate, punto 1, nella tabella relativa alle specie e categorie, la percentuale di purezza minima varietale del Glycine max indicata per le sementi di base nella misura di 97 e per le sementi certificate nella misura di 95, e' sostituita rispettivamente, dalle misure di 99,5 e 99.