IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;
  Vista la proposta di modifica di statuto  formulata  dal  consiglio
della  facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e naturali nella
riunione del 13 luglio 1993;
  Visto il parere favorevole espresso dal  senato  accademico  e  dal
consiglio  di  amministrazione  rispettivamente nelle riunioni del 20
settembre 1993 e del 21 settembre 1993;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta  in  deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Torino;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nella seduta del 18 febbraio 1994;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nella  sezione  XII  -  Facolta'  di scienze matematiche, fisiche e
naturali, l'art. 122 relativo all'elenco delle lauree conferite dalla
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, viene  soppresso
e cosi' riformulato:
  Art.  122. - La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
conferisce:
   la laurea in chimica;
   la laurea in chimica industriale;
   la laurea in fisica;
   la laurea in matematica;
   la laurea in scienze naturali;
   la laurea in scienze biologiche;
   la laurea in scienze geologiche;
   la laurea in scienze dell'informazione;
   il diploma universitario in informatica.
  Presso la facolta' e' pure istituito il  corso  biennale  di  studi
propedeutici per la laurea in ingegneria.