IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunta agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione; Ritenuta la necessita' di stabilire ai sensi dell'art. 714-bis del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonche' il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Aosta; Considerato altresi' che occorre indicare se l'aeroporto e' aperto o meno al traffico strumentale e notturno; Decreta: Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-bis del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Aosta come segue: direzione di atterraggio 85-265; lunghezza di atterraggio m 1240; livello medio dell'aeroporto m 541 slm; livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio: testata 09 m 540,3 slm; testata 27 m 545,7 slm. L'aeroporto non e' aperto al traffico strumentale e notturno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 aprile 1994 Il Ministro: COSTA