Con decreto ministeriale n. 559/C.10265.XV.J(167) del 15 marzo 1994 i dispositivi di sicurezza denominati: "Air Bag (0004 7111)" come di qui seguito specificati i cui componenti, la ditta TRW Sabelt S.p.a. intende importare assemblati dalla societa' TRW Repa GmbH - Aldorf (Germania), sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria, gruppo A, dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico, nelle versioni qui di seguito elencate: "Air Bag 0004 7111 MTG 4.2 lato guidatore"; "Air Bag 0004 7111 MTG 5 opzione 1 lato guidatore"; "Air Bag 0004 7111 MTG 5 opzione 2 lato guidatore"; "Air Bag 0004 7111 MTG 5 opzione 3 lato guidatore". Il dispositivo montato sull'autoveicolo, secondo le prescrizioni della casa automobilistica costruttrice, e' assimilato agli artifizi pirotecnici di cui al comma B della nota aggiunta all'allegato A del decreto ministeriale 4 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 10 maggio 1973 e pertanto non piu' classificato, tra i prodotti esplodenti della quinta categoria. Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo dei citati dispositivi di sicurezza dovra' essere eseguito da personale appositamente istruito in officine specializzate. Con decreto ministeriale n. 559/C.23501.XV.J(411) del 30 marzo 1994 i dispositivi di sicurezza denominati: "Passbag Airbag lato passeggero" ed "Eurobag Airbag montato su volante", che la societa' BMW Italia S.p.a. intende importare rispettivamente dalla ditta TRW REPA Gmbh (Germania) e dalla ditta Livbag (Francia) sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria, gruppo A, dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico. I dispositivi montati sull'autoveicolo, secondo le prescrizioni della casa automobilistica costruttrice, sono assimilati agli artifizi pirotecnici di cui al comma B della nota aggiunta all'allegato A del decreto ministeriale 4 aprile 1973, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1973 e pertanto non piu' classificati tra i prodotti esplodenti della quinta categoria. Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo deve essere eseguito da personale appositamente istruito in officine specializzate. Con decreto ministeriale n. 559/C.1393.XV.J(473) del 30 marzo 1994 il dispositivo di sicurezza denominato: "Air Bag (marca Bayern Chemie tipo GG6), lato conducente", che la ditta BMW Italia S.p.a. intende importare dalla Germania, e' riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo B, dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico e come tale trasportato, immagazzinato e maneggiato. Il dispositivo montato sull'autoveicolo, secondo le prescrizioni della casa automobilistica costruttrice, e' assimilato agli artifici pirotecnici di cui al comma B della nota aggiunta all'allegato A del decreto ministeriale 4 aprile 1973 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 10 maggio 1973 e pertanto non piu' classificato tra i prodotti esplodenti della quinta categoria. Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo deve essere eseguito da personale appositamente istruito in officine specializzate.