IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Firs italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1992, con il quale sono stati sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della predetta Firs S.p.a. ai sensi dell'art. 7 della legge n. 576/1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991; Visto il provvedimento in data 29 luglio 1992, con il quale il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha nominato il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della citata societa'; Visti i decreti ministeriali 30 luglio 1993, 25 novembre 1993, 24 febbraio 1994 e 9 aprile 1994 con i quali sono stati prorogati i termini della gestione straordinaria della predetta Firs S.p.a.; Vista la lettera in data 19 maggio 1994 n. 4926, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato, nella seduta del 19 maggio 1994 di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adozione a carico della predetta Firs S.p.a., del provvedimento di revoca delle autorizzazioni gia' rilasciate per l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa, con conseguente liquidazione coatta amministrativa dell'impresa; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP in data 19 maggio 1994 nella quale sono indicate le motivazioni, che devono intendersi qui integralmente recepite, in base alle quali e' stato espresso il parere anzidetto; Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 23 maggio 1994 ha espresso parere favorevole alla revoca di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' assicurativa gia' rilasciate alla predetta Firs S.p.a., nonche' alla liquidazione coatta amministrativa della societa' stessa; Vista la lettera in data 23 maggio 1994, n. 443061, con la quale l'ISVAP ha indicato la rosa dei nominativi delle persone idonee ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della societa' sopra menzionata; Decreta: Art. 1. Sono revocate alla Firs italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, tutte le autorizzazioni gia' concesse, per l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa.