IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   il   decreto-legge   28  febbraio  1994,  n.  140,  recante
provvedimenti finalizzati alla  razionalizzazione  dell'indebitamento
delle societa' interamente possedute dallo Stato;
  Visto  in particolare l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto-legge
n. 140/1994, con il quale si autorizza la Cassa depositi  e  prestiti
ad  emettere  obbligazioni  con  godimento  1 gennaio 1994, assistite
dalla garanzia  dello  Stato  per  il  rimborso  del  capitale  e  il
pagamento degli interessi, da offrire in sottoscrizione alle societa'
interamente possedute dallo Stato;
  Visto,  altresi',  l'art. 1, comma 3, del medesimo decreto-legge n.
140/1994, in forza del quale al Ministro del tesoro e' attribuito  il
compito  di  determinare,  nei  limiti  di  importo  di  lire  10.000
miliardi, l'ammontare delle  emissioni  nonche'  la  tipologia  degli
strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa
la scadenza;
 Visto  il  proprio  decreto  in data 21 marzo 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 1  aprile  1994,  n.  76,  con  il  quale,  in
attuazione  del disposto del citato art. 1, comma 3 del decreto-legge
28 febbraio 1994, n. 140, l'importo complessivo dell'emissione che la
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare e' determinato
in lire 10.000 miliardi di obbligazioni distribuite in  tre  prestiti
denominati:  "prestito  1", "prestito 2" e "prestito 3", dell'importo
rispettivamente di lire 3.000 miliardi, di lire 3.000 miliardi  e  di
lire 4.000 miliardi;
  Ritenuto  necessario  procedere  alla regolamentazione dei prestiti
obbligazionari che la Cassa depositi e  prestiti  e'  autorizzata  ad
emettere per le finalita' di cui al citato decreto-legge n. 140/1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  obbligazioni  rappresentative  dei  tre prestiti di complessive
lire 10.000 miliardi individuati con il decreto ministeriale in  data
21  marzo  1994  e  richiamati nelle premesse sono denominate in lire
italiane ed hanno le seguenti durate:
   prestito 1: importo di lire 3.000  miliardi,  durata  quinquennale
con inizio 1 gennaio 1994 e scadenza 31 dicembre 1998;
   prestito  2: importo di lire 3.000 miliardi, durata settennale con
inizio 1 gennaio 1994 e scadenza 31 dicembre 2000;
   prestito 3: importo di lire 4.000 miliardi, durata  decennale  con
inizio 1 gennaio 1994 e scadenza 31 dicembre 2003.
  Le  obbligazioni  fruttano  interessi  annuali  determinati secondo
quanto disposto al successivo art. 3 e sono emesse al prezzo  di  100
lire per ogni 100 lire di capitale nominale.
  Il  possessore  di  un  titolo  o di una cedola deteriorati che non
siano  piu'  idonei   alla   circolazione,   ma   siano   sicuramente
identificabili,  ha  diritto  di  ottenere  un  titolo  od una cedola
equivalente contro la  restituzione  del  valore  deteriorato  ed  il
rimborso delle spese.
  I  segni caratteristici dei titoli saranno stabiliti con successivo
decreto ministeriale.
  Le  caratteristiche  finanziarie  di  ognuno dei prestiti di cui al
presente articolo nonche' i successivi articoli 3,  4  e  5,  per  la
parte di competenza di ogni prestito, vengono riportati sul retro dei
relativi titoli.