IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle societa' interamente possedute dallo Stato; Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 140/1994, con il quale si autorizza la Cassa depositi e prestiti ad emettere obbligazioni con godimento 1 gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, da offrire in sottoscrizione alle societa' interamente possedute dallo Stato; Visto, altresi', l'art. 1, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 140/1994, in forza del quale al Ministro del tesoro e' attribuito il compito di determinare, nei limiti di importo di lire 10.000 miliardi, l'ammontare delle emissioni nonche' la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza; Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 1994, n. 76, con il quale, in attuazione del disposto del citato art. 1, comma 3 del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140, l'importo complessivo dell'emissione che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare e' determinato in lire 10.000 miliardi di obbligazioni distribuite in tre prestiti denominati: "prestito 1", "prestito 2" e "prestito 3", dell'importo rispettivamente di lire 3.000 miliardi, di lire 3.000 miliardi e di lire 4.000 miliardi; Ritenuto necessario procedere alla regolamentazione dei prestiti obbligazionari che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad emettere per le finalita' di cui al citato decreto-legge n. 140/1994; Decreta: Art. 1. Le obbligazioni rappresentative dei tre prestiti di complessive lire 10.000 miliardi individuati con il decreto ministeriale in data 21 marzo 1994 e richiamati nelle premesse sono denominate in lire italiane ed hanno le seguenti durate: prestito 1: importo di lire 3.000 miliardi, durata quinquennale con inizio 1 gennaio 1994 e scadenza 31 dicembre 1998; prestito 2: importo di lire 3.000 miliardi, durata settennale con inizio 1 gennaio 1994 e scadenza 31 dicembre 2000; prestito 3: importo di lire 4.000 miliardi, durata decennale con inizio 1 gennaio 1994 e scadenza 31 dicembre 2003. Le obbligazioni fruttano interessi annuali determinati secondo quanto disposto al successivo art. 3 e sono emesse al prezzo di 100 lire per ogni 100 lire di capitale nominale. Il possessore di un titolo o di una cedola deteriorati che non siano piu' idonei alla circolazione, ma siano sicuramente identificabili, ha diritto di ottenere un titolo od una cedola equivalente contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese. I segni caratteristici dei titoli saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. Le caratteristiche finanziarie di ognuno dei prestiti di cui al presente articolo nonche' i successivi articoli 3, 4 e 5, per la parte di competenza di ogni prestito, vengono riportati sul retro dei relativi titoli.