Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro, con sede in Madone (Bergamo) e unita' di Madone (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 21 ore settimanali nei confronti di 138 dipendenti, a 20 ore settimanali nei confronti di 8 impiegati e da 8 mesi lavorativi a 5 mesi lavorativi per 40 ore settimanali nei confronti di 39 lavoratori part-time, da 7 mesi lavorativi a 4 mesi lavorativi per 40 ore settimanali nei confronti di 38 lavoratori part-time a fronte di un organico complessivo pari a 644 unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13881 del 13 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro, con sede in Madone (Bergamo) e unita' di Madone (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 12 lavoratori (sei mesi lavorativi e sei mesi di sospensione), da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori part-time (sei mesi lavorativi e sei mesi di sospensione) e da 25 a 12,5 ore medie settimanali nei confronti di 3 lavoratori part-time (sei mesi lavorativi e sei mesi di sospensione) il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 617 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro, con sede in Madone (Bergamo) e unita' di Madone (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 12 lavoratori (sei mesi lavorativi e sei mesi di sospensione), da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori part-time (sei mesi lavorativi e sei mesi di sospensione) e da 25 a 12,5 ore medie settimanali nei confronti di 3 lavoratori part-time (sei mesi lavorativi e sei mesi di sospensione) il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 617 unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 2 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. La nuova meccanica navale, con sede in Napoli e unita' produttive ed ufficio in Napoli, per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1993 con decorrenza 2 settembre 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Autocentri Balduina, con sede in Roma, sede legale-amministrativa e filiali di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 34 ore settimanali nei confronti di 165 dipendenti full time a fronte di un organico pari a 166 unita'. Per un lavoratore part-time l'orario settimanale svolto, pari a 20 ore, sara' ridotto a 17 ore settimanali. Si allega l'elenco con i nuovi orari del personale interessato, che forma parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hauswagen, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 33 ore settimanali nei confronti di 57 lavoratori full time a fronte di un organico pari a 58 unita', per un lavoratore part-time, l'orario settimanale svolto, pari a 20 ore, sara' ridotto a 16,30 ore settimanali. Si allega l'elenco con i nuovi orari del personale interessato, che forma parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sci, con sede in Genova e unita' di Genova, Roma, Taranto, Milano, Padova e Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali nei confronti di 130 impiegati e quadri (con esclusione dei lavoratori assunti con C.F.L.) su un organico di 139 unita' da attuarsi con modalita' differenti secondo quanto previsto dall'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Volta Industries, con sede in Scandicci (Firenze) e unita' di Scandicci (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un orario medio settimanale ridotto del 28% per 120 lavoratori su un organico di 181 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.E.I.A.M., con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali, articolate in senso orizzontale, su cinque giorni lavorativi, nei confronti di 9 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 116 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Falcinelli, con sede in Spello (Perugia) e unita' di Spello (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore massime settimanali ed a 15 ore minime settimanali nei confronti di 46 lavoratori su un organico di 58 e comunque secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Reda, con sede in Roma, e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (4 ore giornaliere per 5 giorni con ripartizione del personale in due turni) nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico di 17 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siatem, con sede in Padova e stabilimento in Padova, per il periodo dal 7 novembre 1993 al 6 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.I.S. - Fabbrica apparecchi idrotermici Simonato, con sede in S. Giovanni Lupatoto (Verona) e stabilimento in S. Giovanni Lupatoto (Verona), per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni lariane di Falzone Giovanna, con sede in Albese con Cassano (Como) e stabilimento in Albese con Cassano (Como), per il periodo dal 15 dicembre 1993 al 14 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Generale prefabbricati, con sede in Citta della Pieve (Perugia), e unita' di Bettona (Perugia) e Citta' della Pieve (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali e secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 52 lavoratori su un organico complessivo di 54 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lagorara servizi scali merci, con sede in Grosseto, e unita' di Terni, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 38 ore a: una media settimanale di 31 ore attuate con lo svolgimento del normale orario di lavoro contrattuale e la sospensione a rotazione di 2 unita' lavorative delle 11 complessivamente in forza presso lo stabilimento di Terni, per complessive 76 ore settimanali su un organico complessivo aziendale di 109 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Raddrizzatori metallici Saiani e Pizzola, con sede in Trani con sede effettiva in Trezzano sul Naviglio (Milano) e unita' in Trani (Bari) e Trezzano sul Naviglio (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 novembre 1993 all'11 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Heko italiana cartotecnica e pelletteria, con sede in Bareggio (Milano) e unita' di Bareggio (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 luglio 1993 al 5 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Continental (Milano) e unita' di Cardano al Campo (Varese), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 dicembre 1992 all'8 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AB costruzioni, con sede in Milano e unita' in Milano, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 luglio 1993 al 30 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bellico (Gruppo Fiat), con sede in Mirandola (Modena) e unita' di Montevarchi (Arezzo), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alucapvit, con sede in Milano e unita' di Torre d'Isola (Pavia), per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1993 con decorrenza 7 dicembre 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 aprile 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Tiger, con sede in Monsummano Terme (Pistoia), e unita' di Monsummano Terme (Pistoia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 oppure 31 ore medie plurisettimanali, per 57 lavoratori su un organico di 69 unita', secondo le modalita' specificate nell'allegato elenco facente parte integrante dell'accordo, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 6 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Spea sistemi per l'elettronica e l'automazione, con sede in Volpiano (Torino), e unita' di Volpiano (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali articolate su base mensile cosi' come stabilito nell'ultimo verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 90 lavoratori a fronte di un organico di 174 unita', per il periodo dal 15 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 22 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Intek, con sede in Cittaducale (Rieti), e unita' di Cittaducale (Rieti), per il periodo dal 22 settembre 1993 al 21 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 22 settembre 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: D.I. M.R.C. - Manifattura romana confezioni, con sede in Ariccia (Roma), e unita' di Ariccia (Roma), per il periodo dall'8 settembre 1993 al 7 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1993 con decorrenza 8 settembre 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Rapisarda, con sede in Frosinone e unita' di Frosinone, per il periodo dal 7 agosto 1993 al 6 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 7 settembre 1993 con decorrenza 7 agosto 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 gennaio 1994; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Breda Danieli - Extrusion and forcing presses, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unita' di Cinisello Balsamo (Milano) e Rho (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1993 al 23 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1993 con decorrenza 24 agosto 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 marzo 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' proragata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F. Duecento 80, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento in Pomezia (Roma), per il periodo dal 7 gennaio 1994 al 6 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Avenza, con sede in Carrara (Massa Carrara) e stabilimento in Carrara (Massa Carrara), per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.A.D.P. - Industria alimenti dolci Perino, con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 2 dicembre 1993 al 1 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio G. Brugnoli, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 16 ore settimanali nei confronti di 56 lavoratori (due giornate lavorative di 8 ore) a fronte di un organico complessivo pari a 66 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio G. Brugnoli, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto Arsizio (Varese), per i quali sono stati stipulati due contratti collettivi aziendali che hanno stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 16 ore settimanali (due giornate lavorative di 8 ore) nei confronti di 43 lavoratori nel periodo 1 febbraio 1993 al 31 luglio 1993 e nei confronti di 56 lavoratori nel periodo dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994 su un organico complessivo di 68 unita' lavorative, per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce quelli del 23 giugno 1993, n. 13051 e del 17 dicembre 1993, n. 13947. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama, unita' mensa presso Imperial, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 36 ore a: 25,5 ore settimanali nei confronti di 3 lavoratori, da 23 a 16,1 ore settimanali nei confronti di un lavoratore, da 19 ore a 13,5 ore settimanali nei confronti di 6 lavoratori su un organico complessivo di 10 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Asso Werke, con sede in Fornacette di Calcinaia (Pisa) e unita' di Fornacette di Calcinaia (Pisa), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media semestrale di 400 ore mediante l'alternanza di settimane ad orario pieno (n. 10) e settimane a zero ore (n. 16) per 239 addetti su un organico di 242 unita', per 5 unita' a part-time, la riduzione sara' da 20 ore settimanali ad una media semestrale di 200 ore tramite la suddetta alternanza di settimane a orario pieno e settimane a zero ore, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CIT - Costruzioni impianti telefonici, con sede in Pescara e unita' di Montesilvano (Pescara) e Pescara, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali e secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di n. 85 dipendenti su un organico complessivo di n. 85 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Forese (ex ATI) con sede in Milano e unita' di Pescara, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 36 ore medie settimanali nei confronti di 116 lavoratori, intero organico, per il periodo dall'8 giugno 1993 al 30 novembre 1993. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini centro sud, unita' mensa presso lo stabilimento Esso, con sede in Milano e unita' di Priolo (Siracusa), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore e 50 minuti nei confronti di 9 operai; da 33 a 26 ore nei confronti di 2 operai; da 20 a 15 ore e 50 minuti nei confronti di 4 operai su un organico complessivo di 20 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini centro sud unita' mensa presso lo stabilimento Esso, con sede in Milano e unita' di Priolo (Siracusa), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore e 50 minuti nei confronti di 9 operai; da 33 ore a 26 ore nei confronti di 2 operai; da 20 ore a 15 ore e 50 minuti nei confronti di 4 operai su un organico complessivo di 20 unita', per il periodo dal 2 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Unilega Siracusa unita' mensa presso il gruppo Enichem, con sede in Siracusa e unita' di Priolo (Siracusa), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 11 ore settimanali nei confronti di 9 unita'; 12 ore e 30 minuti settimanali nei confronti di 23 unita'; 11 ore e 30 minuti settimanali nei confronti di 5 unita' su un organico complessivo di 49 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Unilega Siracusa unita' mensa presso il gruppo Enichem, con sede in Siracusa e unita' di Priolo (Siracusa), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 11 ore settimanali nei confronti di 9 unita'; 12 ore e 30 minuti settimanali nei confronti di 23 unita'; 11 ore e 30 minuti settimanali nei confronti di 5 unita' su un organico complessivo di 49 unita', per il periodo dal 2 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siac, con sede in Pescara e unita' di Bussi (Pescara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali (comunque non superiore al 30% rispetto all'orario contrattuale previsto) nei confronti di 95 dipendenti su un organico complessivo di 120 unita', per il periodo dal 2 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14068 del 18 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cell, con sede in Celano (L'Aquila) e unita' di Celano (L'Aquila), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 60 unita'; 25 ore settimanali nei confronti di 5 unita' su un organico complessivo di 115 unita' e secondo le modalita' indicate nell'allegato verbale di accordo, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini nord unita' mensa presso G.F. gestioni in.li div. Augusta, con sede in Milano e unita' di Cascina Costa (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 14 unita'; da 30 ore settimanali a 20 ore settimanali nei confronti di 17 unita'; da 25 ore settimanali a 20 ore settimanali nei confronti di una unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 14 aprile 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredamenti Aventino, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali nei confronti di 57 unita' lavorative a orario pieno con esclusione dei dipendenti in C.F.L.; a 17 ore settimanali (da 24 ore settimanali) per 4 lavoratori part-time; a 20 ore settimanali (da 28 ore settimanali) per un lavoratore part-time; a 15 ore settimanali (da 20 ore settimanali) per un lavoratore part-time con riduzione verticale dell'orario, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pro.Met, con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 16 ore medie settimanali articolate anche su cicli plurisettimanali e comunque secondo il prospetto allegato che e' parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di 59 lavoratori ad esclusione di 8 operai assunti con C.F.L. e a fronte di un organico complessivo di 67 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ital Ricami di Frisullo Agostino & C., con sede in Castrignano dei Greci (Lecce) e unita' di Castrignano dei Greci (Lecce), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali articolate secondo il prospetto posto in allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 31 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 106 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Campobasso, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie settimanali per 159 unita'; 30 ore medie per 4 impiegati amministrativi, il tutto su un organico di 165 dipendenti e nel rispetto delle modalita' di cui all'allegato accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento con esclusione dei lavoratori in C.F.L., per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officina meccanica Bellini & Romagnoli, con sede in Mirandola (Modena) e unita' di Mirandola (Modena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore settimanali per 6 operai; 20 ore settimanali per 9 operai; 30 ore settimanali per 4 impiegati nei confronti di 19 lavoratori su un organico di 22 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maite, con sede in Manfredonia (Foggia) e unita' di Manfredonia (Foggia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per 5 unita' (3 operai e 2 impiegati); da 40 ore settimanali a 24 ore settimanali per 45 unita' (tutti operai) su un organico complessivo di 58 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Iter, con sede in Ravenna e unita' di Ravenna, sede operativa di Lugo (Ravenna) e sede operativa di Massa Lombarda (Ravenna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30,8 ore medie settimanali nei confronti di 167 lavoratori su un organico di 532 unita' (due periodi di sospensione dell'attivita' lavorativa di 4 ore ciascuno per ogni settimana e sospensione dell'attivita' lavorativa nelle seguenti settimane: 27-31 dicembre 1993 e 8-12 agosto 1994, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa costruzioni emiliana, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali e comunque secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 60 lavoratori su 88 in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lippem, con sede in Rivoli (Torino) e unita' di Rivoli, localita' Cascine Vica (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 39 lavoratori su un organico complessivo di 44 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Tecnicoop, con sede in Porto Torres (Sassari) e unita' di Porto Torres (Sassari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per 22 lavoratori (15 operai e 7 impiegati) appartenenti al reparto fusti dei 31 dipendenti in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio della Riviera, con sede in Magnano in Riviera (Udine) e unita' di Magnano in Riviera (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali - 4 ore giornaliere per cinque giorni lavorativi nei confronti di 34 lavoratori su un organico di 53 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sacadi coop. arti decorative, con sede in Imola (Bologna) e unita' di Imola (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 45 lavoratori su un organico di 47 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Siei, con sede in Zola Predosa (Bologna) e unita' di Zola Predosa (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore per 12 dipendenti full-time; 28 ore per 2 dipendenti full-time; 14 ore per 2 impiegati a tempo parziale; 19 ore e 3/4 per 1 impiegato part-time; nei confronti di 17 lavoratori su un organico di 70 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hydrocontrol, con sede in Castel San Pietro Terme (Bologna) e unita' di Castel San Pietro Terme (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28,48 ore medie settimanali (548 ore nell'arco dell'intero anno) nei confronti di 69 lavoratori su un organico di 90 unita' e comunque secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magida, con sede in Bari e unita' di Bari, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali nei confronti di 16 lavoratori su un organico complessivo di 80 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zuani, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27,30 ore medie settimanali (5 ore e 30 minuti al giorno, primo turno dalle 7 alle 12,30 e secondo turno dalle 12,30 alle 18) su un organico di 37 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa muratori e cementisti - CMC, con sede in Ravenna e unita' di Ravenna, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,7 ore medie settimanali (8 ore al giorno per 4 giorni alla settimana nonche' la sospensione a zero ore di 2 giornate lavorative nell'arco di utilizzo del contratto di solidarieta') nei confronti di 406 lavoratori su un organico di 931 unita' lavorative, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Puntimatic, con sede in Monte San Pietro (Bologna) e unita' di Monte San Pietro (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori su un organico di 28 unita'. La riduzione dell'orario non sara' superiore al 30% rispetto a quello ordinario medio mensile risultante dall'applicazione dell'orario settimanale previsto dal CCNL, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine Sicolo e Bonasia, con sede in Bitonto (Bari) e unita' di Bitonto (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali articolate su base annua nei confronti di 46 lavoratori, su un organico di 64, come appresso specificato: 23 unita' sospese a zero ore dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994; 23 unita' sospese a zero ore dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994, e comunque secondo quanto riportato nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento; per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine Sicolo e Bonasia, con sede in Bitonto (Bari) e unita' di Bitonto (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali articolate su base annua nei confronti di 46 lavoratori, su un organico di 64, come appresso specificato: 23 unita' sospese a zero ore dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994; 23 unita' sospese a zero ore dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994, e comunque secondo quanto riportato nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento; per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14270 del 23 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pollini, con sede in Pontenure (Piacenza) e unita' di Pontenure (Piacenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore settimanali nei confronti di 4 impiegati e 9 verniciatori e a 24 ore settimanali nei confronti di 35 operai, su un organico di 53 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Seven Steel, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unita' di Settimo Torinese (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 14 lavoratori a fronte di un organico di 18 unita' secondo lo schema di accordo sindacale che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SPEA - Sistemi per l'elettronica e l'automazione, con sede in Volpiano (Torino) e unita' di Volpiano (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali articolate su base mensile cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento nei confronti di novanta lavoratori a fronte di un organico di 174 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Co., con sede in Novara e unita' di Novara, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali per 251 lavoratori su un organico di 374 che osserveranno un orario medio settimanale di 28 ore fino al 31 marzo 1994 e di 30 ore per il periodo successivo, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 novembre 1993, n. 13701. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Co., con sede in Novara e unita' di Novara, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali per 251 lavoratori su un organico di 374 che osserveranno un orario medio settimanale di 28 ore fino al 31 marzo 1994 e di 30 ore per il periodo successivo, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 18 aprile 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Antonio Boccuto, con sede in Bitritto (Bari) e unita' di Bitritto (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali, con orario 8-14, nei confronti di 22 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 24 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prestel, con sede in Alba (Cuneo) e unita' di Alba (Cuneo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore settimanali articolate attraverso una media plurisettimanale su base trimestrale e comunque secondo il prospetto di riduzione posto in allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zamasport, con sede in Novara e unita' di Novara, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un minimo di 29,40 ed a un massimo di 36,92 ore medie settimanali secondo le modalita' applicative riportate nel prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di 81 lavoratori su un organico complessivo di 123 unita' per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Immagina, con sede in Trivero (Vercelli) e unita' di Trivero (Vercelli), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali ripartite in 6 ore al giorno per 5 giorni alla settimana nei confronti di 25 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 35 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bendini, con sede in Crespellano (Bologna), unita' di Crespellano (Bologna) e S. Cesario sul Panaro (Modena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore nei confronti di 35 operai e 23 impiegati occupati presso lo stabilimento di Crespellano (Bologna) e 10 operai occupati presso lo stabilimento di S. Cesario sul Panaro (Modena), su un organico totale di 72 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Artia Confezioni, con sede in Cerano (Novara) e unita' di Cerano (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 23 lavoratori che rappresentano l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.